Condivido il mio ultimo articolo pubblicato il 19 maggio 2026 sulla Rvista Labor dal titolo:
Somministrazione, sicurezza sul lavoro e obblighi preventivi dell’utilizzatore: la valutazione dei rischi deve contenere i rischi specifici delle mansioni
Nel mio contributo commento l’ordinanza della Cassazione n. 32659, del 15 dicembre 2025, che appare di rilevante interesse per i principi espressi con riferimento alla tutela dei lavoratori in somministrazione.
La statuizione affronta il tema dell’illegittimità della somministrazione a termine in assenza di una valutazione dei rischi (DVR) che sia, al contempo, preventiva, specifica e formalmente ineccepibile.
La decisione, infatti, eleva l’effettività della sicurezza del lavoro a presupposto di legittimità
del contratto atipico, in un campo in cui, come per gli appalti, i prestatori somministrati necessitano di maggior protezione in considerazione del fatto che sono estranei all’organizzazione del lavoro in cui vengono inseriti.
L’ambiente lavorativo è nuovo e spesso il lavoro è prestato per periodo brevi, frammentati e con una formazione o informazioni insufficienti.
Nel provvedimento de quo, i giudici di legittimità hanno affermato che la valutazione dei rischi e, nella specie, la scheda dei rischi sul lavoro relativa alle mansioni assegnate al lavoratore in somministrazione, non è una semplice appendice documentale o un mero adempimento burocratico, ma deve essere specifica rispetto al soggetto che si inserisce ex novo nel contesto lavorativo.
La tutela preventiva antinfortunistica assurge così a rango di pilastro strutturale della somministrazione e costituisce il presupposto di validità genetica dell’intero impianto negoziale.
Clicca qui per l’articolo completo dove analizzo i passaggi fondamentali del provvedimento in annotazione.