IMPORTANTE CATENA DI NEGOZI DI ELETTRODOMESTICI CONDANNATA PER AVER RIDOTTO UNILATERALMENTE L’ORARIO E LA RETRIBUZIONE DI UN LAVORATORE DISABILE E PADRE DI TRE FIGLI MINORI

Il Tribunale di Latina, all’esito di un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., con la recentissima ordinanza del 16 luglio 2026, ha accolto le domande del lavoratore assistito dallo Studio Legale Salvagni, con la collaborazione della Collega Caterina Scorrano. 

Il dipendente, affetto da gravi patologie invalidanti, era stato dichiarato inidoneo allo svolgimento di turni spezzati o pomeridiani.

In particolare, il lavoratore (commesso presso una nota catena di elettronica ed elettrodomestici) aveva dedotto la natura discriminatoria della condotta datoriale. 

La società, infatti, lo aveva inizialmente adibito a turni gravosi e spezzati nelle fasce pomeridiane e serali. 

Successivamente, a fronte del giudizio espresso dal Medico Competente, che ne aveva prescritto la collocazione in regime di part-time mattutino, la datrice di lavoro aveva disposto la riduzione unilaterale dell’orario da 30 a 18 ore settimanali, reiterando l’assegnazione ai turni pomeridiani.

La predetta condotta ha causato un notevole aggravamento delle precarie condizioni di salute del lavoratore e un gravissimo pregiudizio economico. Ed invero, la contrazione dello stipendio ha compromesso la capacità di soddisfare i primari bisogni di vita del nucleo familiare, di cui il dipendente costituisce l’unica fonte di reddito, oltre a essere padre di tre figli minori.

Il Giudice pontino, in sede cautelare, ha ravvisato la sussistenza di entrambi i presupposti di legge ossia il fumus boni iuris ed il periculum.

Da un lato, è stato accertato il diritto del lavoratore all'assegnazione al turno mattutino con part-time a 30 ore, in conformità alle prescrizioni della sorveglianza sanitaria. 

Ciò in applicazione dei canoni fondamentali di correttezza e buona fede, che impongono al datore di lavoro di adottare ogni accorgimento ragionevole a tutela della salute e delle esigenze familiari del dipendente, in assenza di comprovate e ostative ragioni organizzative. 

È stato altresì riconosciuto il pregiudizio imminente e irrimediabile derivante dal ritardo nella tutela giurisdizionale, vista l'impossibilità oggettiva di far fronte al sostentamento della propria famiglia.

Il Tribunale ha conseguentemente condannato la società ad adibire il lavoratore a modalità di resa della prestazione compatibili con il suo stato di salute, disponendone l'assegnazione al turno di 30 ore settimanali nella fascia oraria mattutina (in coincidenza con l'apertura del punto vendita) ed escludendo espressamente la turnazione spezzata.

L’ordinanza di rilevante interesse, riafferma il diritto del lavoratore con disabilità alla fruizione di tutti i rimedi idonei a contemperare l’organizzazione aziendale con la tutela costituzionale della salute e della famiglia.