LAZIOCREA S.P.A. CONDANNATA ANCHE IN APPELLO PER AVER DEQUALIFICATO UNA DIPENDENTE DI 7° LIVELLO: DOVRÀ RISARCIRLA PER OLTRE 80 MILA EURO PER DANNO PROFESSIONALE E DANNO BIOLOGICO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 27 maggio 2026, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto da una lavoratrice, assistita dallo Studio Legale Salvagni con la collaborazione dell’avv. Giulia Ausili, nei confronti di LazioCrea S.p.A., per aver subito una grave dequalificazione professionale dal 2007 e sino al 2017.

La Corte, ad eccezione di alcuni brevi periodi in cui la ricorrente si è assentata dal servizio per maternità, ha confermato la decisione del primo giudice che ha ritenuto accertata l’illegittima dequalificazione professionale subita dalla lavoratrice per circa 10 anni, con conseguente condanna della società al risarcimento del danno professionale e biologico.

I giudici, pertanto, ritenute generiche e infondate le censure mosse dalla società in sede di appello, e richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova, hanno confermato che la lavoratrice, inquadrata nel 7 °livello del CCNL Industria Metalmeccanici, era stata adibita, nel periodo di oggetto di causa (2007-2017), a mansioni dequalificanti, nonché lasciata inattiva per la maggior parte della giornata lavorativa.

Ed infatti, secondo la Corte adita, le deposizioni testimoniali rese nell’ambito del giudizio di primo grado, come già correttamente rilevato dal Tribunale, hanno confermato che la ricorrente è stata addetta, nel decennio 2007-2017, all’espletamento di mansioni di carattere meramente amministrativo ed esecutivo, elementari, ripetitive e standardizzate, senza spazi di autonomia e di decisione.

La Corte, quindi, ha confermato l’accertamento della violazione dell’art. 2103 c.c. da parte del datore di lavoro, per aver adibito la lavoratrice a mansioni inferiori di quattro e/o tre livelli inferiori a quello di appartenenza (dal 7° al 3° e/o al 4°), per il periodo dal 2007 al 2017.  

Con riferimento al danno, i giudici hanno ribadito quanto già affermato dal Tribunale ovvero che l’adibizione della ricorrente a mansioni di predisposizione di lettere sulla base di format precompilati e/o di mera effettuazione di telefonate e/o di addetta alla segreteria e/o di gestione di firme da remoto, abbia depauperato il bagaglio professionale posseduto dalla medesima, tenuto conto del livello di inquadramento formale (7° livello), della durata della dequalificazione (di 10 anni) e della gravità della stessa (attesa la natura elementare e ripetitiva delle mansioni a cui è stata adibita e riconducibili a ben tre/quattro livelli al di sotto dell’inquadramento posseduto).

Pertanto, richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di danno professionale, la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione operata dal primo giudice e determinata inmisura pari al 30% della retribuzione mensile della lavoratrice, per il periodo dal 2007 al 2017, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, per un totale di circa 80 mila euro da liquidarsi al netto quale danno. 

La Corte, poi, ha confermato il danno biologico riconosciuto dal Tribunale, affermando che LazioCrea non ha mosso alcuna critica e/o osservazioni alla CTU espletata nel primo grado di giudizio e che, sulla base della documentazione medica prodotta dalla lavoratrice, ha accertato un “danno biologico permanente”, a decorrere dal dicembre 2017 e sino all’attualità.