TELECOM ITALIA S.P.A.: CONFERMATA IN APPELLO LA SENTENZA DI RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE 6° LIVELLO DEL CCNL TELECOMUNICAZIONI PER I REGISTI NAZIONALI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 19 maggio 2026, ha confermato la sentenza di primo grado con cui aveva accolto il ricorso proposto da un lavoratore assistito dallo Studio Legale Salvagni, con la collaborazione dell’avv. Giulia Ausili, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., per il riconoscimento del superiore inquadramento.

In particolare, la Corte adita, condividendo il ragionamento del Tribunale, ha affermato che al lavoratore, formalmente inquadrato al 5° livello, doveva essere riconosciuto il superiore 6° livello, sin dal 2008, atteso lo svolgimento di funzioni specialistiche in qualità di addetto alla Regia Nazionale.

 

Il Collegio ha rigettato l’appello proposto dalla società ritenendo corretta, ai fini del riconoscimento del superiore 6° livello, la valutazione operata dal Tribunale in relazione alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio, i quali avevano confermato lo svolgimento da parte del lavoratore di compiti, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali, che caratterizza la declaratoria del 6° livello.

 

Di particolare importanza è il passaggio della sentenza in cui i giudici hanno ritenuto non condivisibile la tesi sostenuta in giudizio da Telecom Italia S.p.A. secondo cui il ricorrente, ai fini del riconoscimento del 6° livello del CCNL Telecomunicazioni, avrebbe dovuto provare di avere svolto “funzioni direttive” inerenti attività complesse. 

 

Sul punto la Corte, richiamando un precedente della stessa sezione (Corte di Appello n. 1891/2022), ha affermato che “il lavoratore inquadrato nel VI livello, infatti, non solo non appartiene (ovviamente) alla categoria dei dirigenti, ma neppure a quella dei Quadri, nei quali il contratto collettivo ricomprende i lavoratori che esercitano con il più alto grado di autonomia, capacità propositiva e responsabilizzazione diretta attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e attuazione degli obiettivi d’impresa. Allo stesso tempo, nell’ambito della classificazione contrattuale, il VI livello esprime pur sempre un contenuto di professionalità inferiore al VII livello, che si connota anch’esso per lo svolgimento di funzioni direttive, questa volta però connotate dall’essere «inerenti la realizza zione di risultati produttivi complessi».  

Pertanto, secondo la Corte adita, la declaratoria del 6° livello del CCNL esige che il lavoratore eserciti la propria discrezionalità decisionale e di iniziativa al di fuori di principi, norme e procedure predefinite - principi, norme e procedure che rappresentano, invece, il confine entro il quale si esercita l’autonomia e la responsabilità del lavoratore di 5° livello - e, quindi, nell’ambito di direttive di massima, che tuttavia nondevono essere riferite a processi produttivi complessi o che investono l’intero processo di competenza, con responsabilità primaria dei risultati attesi, in quanto dette caratteristiche rientrano nel 7° livello.

 

La Corte ha confermato la sentenza di primo grado accertandoil diritto del lavoratore, addetto alla Regia Nazionale sin dal 2008, ad essere inquadrato nel superiore 6° livello del CCNLTelecomunicazioni, con conseguente condanna di Telecom Italia S.p.A. al pagamento delle differenze retributive arretrate e quelle future dalla domanda, senza operazione di assorbimento del superminimo individuale di cui il ricorrente è titolare, oltre rivalutazione monetaria einteressi legali sin dalla maturazione del diritto.