La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 7 gennaio 2026, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accertato il demansionamento di una lavoratrice, assistita dallo Studio Legale Salvagni, con la collaborazione della Collega avv. Caterina Scorrano.
Il caso riguarda una lavoratrice inquadrata al livello 5° del CCNL delle Telecomunicazioni con mansioni di addetta ad attività specialistiche, la quale, a partire dal novembre 2018, era stata adibita dal settore Acquisti al settore DAC, a mansioni meramente esecutivo-operative, inferiori di almeno tre/due livelli rispetto a quello di inquadramento contrattuale, subendo un grave demansionamento.
La Corte d’Appello adita, nel confermare la sentenza di primo grado, ha condiviso le statuizioni del primo giudice che, in seguito all’istruttoria testimoniale, ha accolto le domande della lavoratrice ritenendo in sintesi che le attività allegate dalla stessa, nella massima parte non contestate e comunque largamente confermate dai testi escussi, sostanziarono mansioni di livello inferiore al 5°, prive di elevate conoscenze specialistiche e non richiedenti compiti specialistici di elevata tecnicalità, e non contrassegnate da adeguata autonomia e decisionalità, bensì collocabili al 2° o al 3° livello del CCNL applicato al rapporto.
La Corte ha confermato dunque la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto accertato il demansionamento e la produzione di un danno patrimoniale alla professionalità della lavoratrice (pari ad € 40 mila), nonché il danno non patrimoniale sub specie di danno morale (pari ad € 15 mila).
Interessante appare il passaggio della sentenza della Corte relativo alla conferma dell’accertamento e della condanna al risarcimento del danno morale, laddove il Collegio rileva che:
“il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale”.