Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 02.10.2025, ha rigettato l’appello proposto dalla società Telecom nei confronti di un lavoratore, assistito dallo Studio Legale Salvagni, con la collaborazione dell’avv. Elisabetta Masi, confermando che il pluriennale rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il prestatore e le società formali datrici di lavoro - società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Telecom Italia in qualità di effettivo datore di lavoro.
Nel caso di specie, il lavoratore, dal 2012, aveva prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata - svolgendo mansioni di tipo informatico - direttamente in favore della Telecom, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposto, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa.
In particolare, la Corte territoriale, dopo aver rigettato nuovamente l’eccezione di decadenza avanzata dalla società, ha pienamente confermato il ragionamento logico-giuridico del Tribunale di Velletri che aveva accertato che la prestazione del lavoratore era stata resa al di fuori del contratto di appalto - la prova della cui esistenza non era stata fornita dalla società - tra le formali datrici di lavoro succedutesi nel tempo e la Telecom Italia, titolo che avrebbe giustificato le prestazioni poste in essere dal lavoratore in suo favore.
Ma vi è di più. La Corte di appello, per mera esaustività della motivazione, ha altresì ritenuto che, con la prova orale effettuata dal primo giudice, fosse emersa come inconfutabile l’eterodirezione della prestazione lavorativa del lavoratore da parte di Telecom Italia S.p.A. e, pertanto, ha confermato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, intercorso con la Telecom in modo irregolare.