Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22 aprile 2026, ha annullato il licenziamento intimato a un lavoratore, assistito dallo Studio Legale Salvagni, con la collaborazione della Collega avv. Caterina Scorrano, e condannato la società alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre al risarcimento del danno.
Il caso riguarda un lavoratore dipendente da oltre vent’anni dalla società Next Ingegneria dei Sistemi S.p.a., inquadrato nel livello B2 del CCNL Metalmeccanica Industria e adibito a mansioni impiegatizie e amministrative, per asserito giustificato motivo oggettivo, connesso all’asserita soppressione della posizione lavorativa del medesimo e all’assenza di ulteriori mansioni alle quali ricollocarlo (c.d. repêchage).
Il Giudice, richiamando precedenti giurisprudenziali di legittimità in tema di licenziamento per GMO, ha ritenuto non provato da parte della società il motivo addotto a base del recesso, ovvero il dedotto accorpamento delle mansioni svolte dal lavoratore a quelle già svolte dal superiore gerarchico.
Inoltre, la società convenuta non aveva provato la dedotta effettiva attribuzione delle attività svolte dal ricorrente all’ufficio del personale della società ed il successivo affidamento di tali attività agli uffici del personale delle singole società del gruppo, né tale circostanza risultava essere oggetto di specifica prova testimoniale pur richiesta dalla società ma in modo del tutto generico.
Infine, il Giudice non ha ritenuto provata neppure la riduzione dei costi asseritamente conseguente alla soppressione del posto di lavoro del ricorrente.
Il Tribunale ha poi rilevato che difetta la prova del nesso causale tra le ragioni addotte dalla società nella lettera di licenziamento e il recesso, in quanto nella lettera veniva comunicata la redistribuzione solo di alcune delle mansioni svolte dal ricorrente al momento del recesso, non facendo alcuna menzione di tutte le altre attività pacificamente espletate dal ricorrente, delle quali non risultava quindi alcuna eliminazione o redistribuzione.
Conseguentemente il Tribunale ha ritenuto non sufficientemente provate, sulla base della documentazione prodotta, le ragioni organizzative e produttive poste a base del recesso in connessione causale con il recesso impugnato.
Inoltre, il Giudice ha ritenuto non assolta da controparte neppure la prova relativa al rispetto dell’obbligo di repêchage, e cioè “l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse”, in quanto il lavoratore aveva dedotto e allegato le diverse posizioni cui avrebbe potuto essere reimpiegato, mentre la società non aveva dimostrato l’impossibilità di reimpiego dello stesso nell’intero complesso aziendale.
Infine, il Tribunale adito ha rilevato che la società datrice non aveva promosso la procedura obbligatoria di cui all’art. 7 L. 604/1966, come modificato dall’art. 1 c. 40 L. n. 92/12, prevista in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, omettendo di inviare la preventiva comunicazione alla ITL e per conoscenza al lavoratore contenente l’intenzione di procedere al licenziamento e i motivi dello stesso, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato, e da ciò deriva comunque l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 18 c. 6 L. n. 300/70.
Pertanto, il Giudice ha applicato la tutela di cui all’art. 18 c. 7 della L. n. 300/70 in caso di licenziamento per motivo oggettivo non giustificato, che rinvia alla disciplina dell’art. 18 c. 4 L. n. 300/70 nel caso di accertamento dell’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per motivo oggettivo, annullando il licenziamento impugnato e condannando la società convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed alla corresponsione in favore del medesimo di un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal licenziamento all’effettiva reintegrazione e, in ogni caso, in misura non superiore a n. 12 mensilità (circa 30 mila euro), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione.