Segnalo con piacere la mia Rassegna di giurisprudenza pubblicata sul n. 2 del 2026 della Rivista Giuridica del Lavoro (RGL), dal titolo:
“Il licenziamento per superamento del comporto nella giurisprudenza tra tutela della salute e divieto di discriminazione”
Nel contributo ho ripercorso l’esegesi dottrinale e giurisprudenziale dell’art. 2110 c.c., evidenziando il mutamento ermeneutico di una disposizione cardine posta a presidio della salute del prestatore di lavoro.
Un istituto che, fino ad epoca recente, presentava un profilo applicativo lineare e consolidato. Invero, la mera insorgenza dello stato morboso e il superamento del massimale di assenze stabilito dalla contrattazione collettiva, determinavano, in via automatica, la legittimità del recesso datoriale.
L’indagine non può tuttavia prescindere dall’evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia di tutele antidiscriminatorie a favore del lavoratore disabile, ovvero affetto da patologie croniche o permanenti.
In tale prospettiva, ho esaminato lo sviluppo della contrattazione collettiva, volta a predisporre tutele specifiche per la conservazione del posto a fronte di quadri clinici di particolare gravità.
Viene altresì delineato il perimetro degli obblighi informativi datoriali nella gestione delle assenze prolungate, in prossimità del compimento del periodo di comporto, nonché la facoltà di fruizione delle ferie o di altri istituti contrattuali idonei a sospendere o interrompere il decorso della malattia.
Una sezione è infine dedicata all’eccessiva morbilità e allo scarso rendimento, con un approfondimento sulla malattia eziologicamente imputabile alla violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. e sulla conseguente non computabilità di tali assenze dal periodo di comporto.
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