Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8311/2017 del 30.10.2017, ha condannato la società Telecom Italia S.p.A. a risarcire un suo dipendente a seguito di un accertato periodo di demansionamento professionale pari a circa 36 mesi e di ben tre livelli inferiori (dal V al II livello), dichiarando il diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni equivalenti a quelle svolte precedentemente al demansionamento e, in ogni caso, riconducibili al proprio V livello di inquadramento contrattuale.
La vicenda in questione si incentra sulle attività svolte dal lavoratore a partire dall’ottobre del 2012 in poi quando la società datrice di lavoro ha provveduto ad assegnare al suddetto dipendente, nell’ambito del customer care e del back office, compiti relativi alle attività di “ULL” e “Tipizzazioni” (consistenti, la prima, nel contattare telefonicamente il cliente in base ad un elenco di domande predefinite e, la seconda, nell’inserimento di dati in una maschera a video scegliendo tra opzioni standard di un menu a tendina).
In particolare, il Giudice ha accertato che tali mansioni sono riferibili al II livello e, quindi, non riconducibili alla declaratoria contrattuale del V livello del CCNL telecomunicazioni, ossia quello posseduto dal ricorrente e non equivalenti a quelle svolte in precedenza (prima del 2012) di tipo specialistico con qualifica di “Project Manager in ambito progettazione di rete.
Tale condotta datoriale, consistente nell’adibizione a mansioni inferiori riconducibili al II livello e, quindi, di tre livelli inferiori rispetto a quello contrattualmente previsto, risulta illegittima sia alla luce del testo dell’art. 2103 c.c. ante riforma, sia alla luce di quello novellato (in vigore dal 25 giugno 2015) che prevede la possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori solo in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali e, comunque, con il limite di un solo livello inferiore a quello contrattualmente posseduto.
Il Giudice ha riconosciuto, infatti, la natura elementare e ripetitiva delle attività di “ULL” e “Tipizzazioni” a cui era stato adibito il lavoratore, confermata dall’utilizzo di procedure e metodologie standardizzate incompatibili con i requisiti di autonomia e discrezionalità tipici delle attività di cui alla declaratoria di V livello contrattuale posseduto del lavoratore.
Il Giudice sul punto ha dichiarato che le mansioni svolte dall’ottobre del 2012 in poi fossero “ben lontane dai compiti specialistici ad elevata tecnicalità, connotati da significativa autonomia e decisionalità e richiedenti capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche”, condannando la Telecom al risarcimento del danno professionale in favore del dipendente. Il Tribunale di Roma ha disposto l’adibizione del lavoratore a mansioni riconducibili al V livello contrattuale di appartenenza.