Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9783 del 29.11.2017, ha condannato la società per azioni Eurosanità alla riammissione in servizio di una lavoratrice per la quale è stata accertata l’irregolarità di una serie di contratti di somministrazione.
Le ragioni poste alla base della pronuncia del Giudice attengono a due diversi profili di illegittimità.
Il primo risiede nel mancato assolvimento dell’onere della prova (che si ricorda essere totalmente a carico del datore di lavoro) relativamente alla produzione del documento di valutazione dei rischi. Infatti, la convenuta si è limitata a produrre in giudizio solo i modelli informativi sui rischi che vengono allegati ai singoli contratti di somministrazione, ossia quelli sottoscritti dal lavoratore direttamente con l’Agenzia del lavoro; tali moduli prestampati, non corrispondendo al documento di valutazione dei rischi non possono integrare la condizione di liceità richiesta dall’art. 20, comma 5, del D. Lgs. 276/2003.
Il secondo attiene, invece, alla estraneità delle mansioni fatte espletare alla ricorrente rispetto a quelle, diverse ed ulteriori, descritte dalle causali inserite nei contratti di somministrazione. In particolare, deve evidenziarsi come i suddetti contratti via via stipulati dalle parti presentavano causali descrittive facenti riferimento a ragioni di carattere organizzativo e che, alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale di Roma ha ritenuto non rispondenti con i compitile svolti dalla lavoratrice.
Per le ragioni sopra esposte, il Giudice ha quindi condannato la società, oltre che alla suddetta riammissione in servizio, anche al pagamento in favore della lavoratrice di un’indennità risarcitoria commisurata sulla ultima retribuzione globale di fatto.