TELECOM ITALIA S.P.A: LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO E IL TRASFERIMENTO È ILLEGITTIMO ANCHE SE DISPOSTO TRA DUE SEDI SITE NEL MEDESIMO COMUNE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Articolo pubblicato su www.csdnroma.it 

Ordinanza pubblicata su www.wikilabour.it   

Con ordinanza del 1° marzo 2018, n. 19551, Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso in via d’urgenza da una lavoratrice e riconosce l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso la sede di Via Macchia Palocco in Roma e della relativa assegnazione alle mansioni di site specialist disposti da Telecom Italia S.p.a.; pertanto, il giudice condanna l’azienda a ritrasferire la dipendente nella sede presso cui la stessa era adibita in precedenza (Via di Val Cannuta in Roma), nonché a reintegrarla nelle mansioni di V° livello precedentemente espletate in tale ultima sede, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dalla lavoratrice per essere stata assegnata alle mansioni di portierato – site specialist dal 1° luglio 2017.

 La pronuncia rappresenta la prima decisione del Tribunale di Roma che, resa in ordine all’operazione di re-internalizzazione delle funzioni di portineria (cd. site specialist) nell’ambito del dipartimento Manteinance & Facilities di Telecom Italia S.p.a., riconosce l’illegittimità di tale trasferimento, poiché disposto dall’azienda in violazione dell’art. 2103 c.c.

In particolare, il Tribunale disattende la tesi sostenuta dall’azienda in ordine all’applicabilità dell’art. 25 CCNL Telecomunicazioni e riconosce espressamente la natura di trasferimento del provvedimento datoriale che, nonostante fosse presso il medesimo comune, ha tuttavia  interessato due diverse unità produttive, anche perché entrambe dotate della necessaria autonomia.

Ciò premesso, il giudice riconosce il demansionamento subito dalla lavoratrice che, inquadrata nel 5° livello contrattuale, a seguito del suddetto trasferimento, è stata invece adibita a svolgere mansioni nettamente inferiori, in quanto riferibili al 2° livello del CCNL di settore; infatti – prosegue il Tribunale – la funzione di portierato (site specialist), al contrario di quanto sostiene Telecom Italia S.p.a., implica lo svolgimento di attività meramente operative, che richiedono conoscenze professionali semplici ed elementari e non prevedono alcun potere decisionale, né l’autonomia propria dei superiori livelli contrattuali (4° e 5° livello CCNL Telecomunicazioni).

Pertanto, il Tribunale, in applicazione del nuovo art. 2103 c.c., dichiara l’illegittimità del provvedimento di assegnazione alle mansioni di site specialist disposto da Telecom Italia S.p.a nei confronti della lavoratrice, in quanto l’azienda, anche nell’astratta ipotesi di un’effettiva modifica degli asseti organizzativi, non avrebbe rispettato la nuova formulazione normativa, che ammette la dequalificazione in via unilaterale per un solo livello inferiore e non per tre, come invece accaduto nella presente vicenda.

Infine, l’ordinanza risulta di rilevante interesse, in quanto riconosce il nesso di causalità tra la patologia ansioso-depressiva della lavoratrice e la condotta di Telecom Italia S,p.a. che non si è limitata a trasferire la dipendente, ma l’ha assegnata a mansioni inferiori.

Con questa pronuncia i giudici del lavoro di Roma, accertando che le mansioni di site specialist sono di 2° livello, sposano integralmente la tesi difensiva avanzata dall’Avv. Salvagni in numerosi ricorsi patrocinati dall’omonimo studio, così aprendo la strada ad altrettante vittorie per i lavoratori.