COMDATA PERDE TUTTE LE CAUSE DI LICENZIAMENTO PER CAMBIO APPALTO: NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI ACCETTARE L'ASSUNZIONE PRESSO IL NUOVO APPALTATORE E IL LAVORATORE PUO’ SEMPRE IMPUGNARE IL RECESSO

Errata corrige 05 LUG 2024

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni


Lo studio legale Salvagni ha recentemente vinto in Cassazione un’importante controversia relativa a 6 lavoratori licenziati dalla società Comdata S.p.a. per i quali è stata definitivamente confermata la reintegrazione nel posto di lavoro, reintegra invero immediatamente ottenuta sin dalla prima sentenza del Tribunale di Roma e poi confermata dalla Corte di Appello di Roma.

Il caso riguarda società Comdata S.p.A., nota azienda che si occupa di servizi di call center, che, con un’operazione del tutto illegittima, utilizzando peraltro in modo anomalo la cd clausola sociale in materia di cambio appalto nel contatto telecomunicazioni, ha ceduto i propri dipendenti, addetti alla commessa di altra società ALD Motive (ben 56), ad una società subentrante, neocostituita ed avente un capitale sociale di appena 10 mila euro. ...

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TELECOM PERDE ANCHE IN APPELLO LE CAUSE DI APPALTO ILLECITO (c.d. Body Rental): ACCERTAMENTO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

In due differenti giudizi seguiti dallo

Studio Legale Salvagni, la Corte di Appello di Roma, co sentenze dell’8.1.2024 e del 23.1.2024, ha confermato due diverse sentenze del Tribunale di Velletri a parere della quali il rapporto di lavoro, formalmente intercorso tra i lavoratori e le società formali datrici di lavoro (società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera cd. Body Rental), doveva in realtà essere imputato ad una nota società nazionale di Telecomunicazioni, in qualità di effettivo datore di lavoro.

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ISTITUTO BANCARIO, APPALTO ILLECITO, NULLITÀ ATTO DI RINUNCIA.

Errata corrige 14 GIU 2024

Vai al PDF.

Segnalo con piacere una recente pronuncia del Tribunale di Roma del 10 giugno 2024, emessa a seguito di in una causa patrocinata da questo studio in materia di appalto illecito, che conferma, cronologicamente quale secondo arresto, la non genuinità dell’appalto posto in essere dall’ Istituto Bancario, interposizione illecita che infatti era già stata accertato da altra decisione del Tribunale di Roma del 14 gennaio 2024, est. Rossi, intervenuta su analoga controversia patrocinata sempre da questo studio legale (vai all'articolo). 

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BANCO BPM: RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN LAVORATORE PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO, CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

Errata corrige 17 GEN 2024

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 14.01.2024 il Tribunale di Roma ha accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di servizi che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Banco BPM S.p.A. in qualità di effettivo datore di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore, sin dal 2008, aveva prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata direttamente in favore della Società, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposto, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa. ...

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