BANCA POPOLARE DI MILANO (BPM) CONDANNATA PER APPALTO ILLECITO DALLA CORTE APPELLO DI ROMA: LAVORATORE RIPRESO IN SERVIZIO E PAGATE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Un lavoratore, assistito da questo Studio, con la collaborazione della Collega Elisabetta Masi, ha chiesto di accertare l’interposizione illegittima di manodopera e comunque l’appalto non genuino relativamente alla prove attività lavorativa prestata concretamente alle dipendenze della Banca Popolare di Milano.


Il Tribunale di Roma, con sentenza del 14.01.2024, riconosceva la non genuinità dell’appalto e quindi dichiarava costituito il rapporto del lavoratore con la Banca.
Successivamente, con sentenza del 3.07.2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui il giudice di primo grado aveva ha accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di servizi che si limitavano alla mera fornitura di manodopera - doveva in realtà essere imputato alla Banco BPM S.p.A. in qualità di effettivo datore di lavoro. ...

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ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PERDE LA CAUSA DI APPALTO ILLECITO DI MANODOPERA CON COMDATA S.P.A.: LA SOLA PROVA DOCUMENTALE CONVINCE ANCHE LA CORTE D’APPELLO DI ROMA.

Errata corrige 23 FEB 2025

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3771/2024, in una vicenda patrocinata dallo Studio Legale Salvagni, con la collaborazione della Collega Giulia Ausili, ha confermato l’illegittimità dell’appalto tra la società ALD AUTOMOTIVE e COMDATA Spa.

Il Collegio capitolino, assumendo quale punto di partenza i criteri individuati dalla granitica giurisprudenza in ordine all’individuazione del discrimine tra appalto genuino e interposizione illecita, ha decretato la sussistenza di una fattispecie di somministrazione illecita di manodopera, confermando integralmente la sentenza di primo grado. ...

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TELECOM CONDANNATA ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN ALTRO “CONSULENTE” PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO (cd. Body Rental), CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

Errata corrige 17 SET 2024

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 13.05.2024 la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che, in primo grado - ove il medesimo era difeso da altro studio legale - aveva rigettato il ricorso.

In particolare, i giudici di secondo grado hanno accertato che il pluriennale rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Telecom Italia in qualità di effettivo datore di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore, dal 31.3.2008, aveva prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata - svolgendo mansioni di tipo informatico - direttamente in favore della Telecom, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposti, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa.

In particolare, il giudice ha focalizzato il proprio ragionamento decisorio sulla mancata prova dell’esistenza di uno o più contratti di appalto tra le formali datrici di lavoro succedutesi nel tempo e la Telecom Italia in quanto, tra la documentazione prodotta dalla società, non vi era alcun contratto di appalto tra le stesse, titolo che avrebbe giustificato le prestazioni poste in essere dal lavoratore in suo favore.

Alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria testimoniale e, soprattutto, della documentazione prodotta, la Corte di appello, pertanto, ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, intercorso con la Telecom in modo irregolare, ancora in essere, condannando la Società alla riammissione in servizio del lavoratore e al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito con i formali datori di lavoro e quanto il medesimo avrebbe dovuto percepire qualora assunto dalla Telecom sin dall’origine.

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COMDATA PERDE TUTTE LE CAUSE DI LICENZIAMENTO PER CAMBIO APPALTO: NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI ACCETTARE L'ASSUNZIONE PRESSO IL NUOVO APPALTATORE E IL LAVORATORE PUO’ SEMPRE IMPUGNARE IL RECESSO

Errata corrige 05 LUG 2024

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni


Lo studio legale Salvagni ha recentemente vinto in Cassazione un’importante controversia relativa a 6 lavoratori licenziati dalla società Comdata S.p.a. per i quali è stata definitivamente confermata la reintegrazione nel posto di lavoro, reintegra invero immediatamente ottenuta sin dalla prima sentenza del Tribunale di Roma e poi confermata dalla Corte di Appello di Roma.

Il caso riguarda società Comdata S.p.A., nota azienda che si occupa di servizi di call center, che, con un’operazione del tutto illegittima, utilizzando peraltro in modo anomalo la cd clausola sociale in materia di cambio appalto nel contatto telecomunicazioni, ha ceduto i propri dipendenti, addetti alla commessa di altra società ALD Motive (ben 56), ad una società subentrante, neocostituita ed avente un capitale sociale di appena 10 mila euro. ...

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