In due differenti giudizi seguiti dallo
Studio Legale Salvagni, la Corte di Appello di Roma, co sentenze dell’8.1.2024 e del 23.1.2024, ha confermato due diverse sentenze del Tribunale di Velletri a parere della quali il rapporto di lavoro, formalmente intercorso tra i lavoratori e le società formali datrici di lavoro (società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera cd. Body Rental), doveva in realtà essere imputato ad una nota società nazionale di Telecomunicazioni, in qualità di effettivo datore di lavoro.
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Errata corrige 14 GIU 2024
Segnalo con piacere una recente pronuncia del Tribunale di Roma del 10 giugno 2024, emessa a seguito di in una causa patrocinata da questo studio in materia di appalto illecito, che conferma, cronologicamente quale secondo arresto, la non genuinità dell’appalto posto in essere dall’ Istituto Bancario, interposizione illecita che infatti era già stata accertato da altra decisione del Tribunale di Roma del 14 gennaio 2024, est. Rossi, intervenuta su analoga controversia patrocinata sempre da questo studio legale (vai all'articolo).
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Errata corrige 17 GEN 2024
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 14.01.2024 il Tribunale di Roma ha accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di servizi che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Banco BPM S.p.A. in qualità di effettivo datore di lavoro.
Nel caso di specie, il lavoratore, sin dal 2008, aveva prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata direttamente in favore della Società, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposto, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa. ...
Errata corrige 02 FEB 2023
La vicenda sottoposta al giudizio del Tribunale di Latina concerne un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore, assistito dallo Studio Legale Salvagni, impiegato per diversi anni alle dipendenze di diverse società succedutesi con contratti d’appalto nella gestione dei servizi di preparazione e movimentazione merci in favore della committente D.R.S. S.p.a., in occasione e a causa della cessazione dell’appalto.
La società Cooperativa Globe, subentrata nella gestione dei servizi appaltati, pur essendovi tenuta ai sensi dell’art. 42 bis co. 3 del CCNL del settore logistica a trasporti ed essendosi obbligata in virtù di apposito accordo ad assumere il personale impiegato nell’appalto, aveva poi assunto solo una parte dei dipendenti, il cui elenco era stato trasmesso dalla società uscente. ...