TERNA S.P.A.: CONFERMATA IN CASSAZIONE LA SENTENZA DI CONDANNA DI ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UNA LAVORATRICE PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO.

Errata corrige 19 Nov 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 12.10.2022, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Terna S.p.a. e confermato integralmente la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 21.07.2021 che, in accoglimento dell’appello proposto da una lavoratrice, aveva accertato che il rapporto di lavoro, formalmente intercorso tra la medesima e la cooperativa formale datrice di lavoro, doveva in realtà essere imputato alla Terna in qualità di effettivo datore di lavoro. ...

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ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.: IL TRIBUNALE DI ROMA DICHIARA ILLECITO L’APPALTO CON COMDATA E CONDANNA ALD A RIASSUMERE IL LAVORATORE.

Errata corrige  19 GIU 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La vicenda, patrocinata dallo Studio legale Salvagni, tratta il caso di un lavoratore che ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Roma la società ALD Automotive Italia S.r.l. deducendo l’illegittimità e comunque la non genuinità dell’appalto di manodopera instaurato sin dal 2017, dapprima, con la società appaltatrice Comdata S.p.A., successivamente poi passato alla società ASAP S.r.l., a seguito di un cambio appalto e, attualmente, ancora in essere con la società Covisian S.p.A.

In particolare, il lavoratore deduceva che nonostante fosse stato formalmente dipendente, dapprima, della società Comdata S.p.A. e, poi, di Asap S.r.l. e, al momento, della Covisian S.p.A., dal 2017 ad oggi è stato sempre adibito allo svolgimento di prestazioni relative al contratto di appalto di servizi in favore della ALD Automotive e che, di fatto, si sarebbe trattato di una intermediazione illecita di manodopera in quanto le società appaltatrici (Comdata e Asap in particolare) erano prive della necessaria autonomia organizzativa e del rischio imprenditoriale richiesti per un appalto genuino. ...

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TERNA SPA CONDANNATA ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI DUE LAVORATRICI PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO, CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Con due sentenze del 24.05.2021 e del 21.07.2021, la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da due lavoratrici, accertando che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra le medesime e la cooperativa formale datrice di lavoro doveva in realtà essere imputato alla Terna in qualità di effettivo datore di lavoro.

In particolare, la Corte di Appello, valorizzando la dirimente circostanza relativa dell’effettivo esercizio dei poteri direttivi ed organizzativi della prestazione delle lavoratrici, ha statuito come dall’istruttoria orale fosse emersa la prova dell’assenza sul luogo di lavoro di un referente della Cooperativa. Il potere direttivo e organizzativo (riguardo i turni e la gestione quotidiana della prestazione lavorativa), infatti, era esercitato dall’utilizzatrice, essendo la cooperativa formale datrice di lavoro una mera “organizzazione fantasma” in capo alla quale residuava la sola gestione amministrativa/burocratica del rapporto.

Alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria testimoniale e della documentazione prodotta, la Corte di Appello ha pertanto dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso con la Terna, ancora in essere, condannando la Società alla riammissione in servizio delle lavoratrici e al pagamento di una indennità pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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TELECOM CONDANNATA ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI ALTRI TRE “CONSULENTI” PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO (cd. Body Rental), CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con altre due sentenze del 29.06.2021 e del 21.10.2021 su analoga fattispecie già decisa favorevolmente in data 29.12.2020 nei confronti di un lavoratore assistito sempre dallo Studio Legale Salvagni (vedi abstract su questo sito del 12.10.2020), due diversi giudici del Tribunale di Velletri hanno accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra i lavoratori e le società formali datrici di lavoro - società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Telecom Italia in qualità di effettivo datore di lavoro.

Nel caso di specie, i lavoratori avevano, rispettivamente, dal 2014 e dal 2012, prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata - svolgendo mansioni di tipo informatico - direttamente in favore della Telecom, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposti, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa.

In particolare, nella prima delle sentenze citate, il giudice ha focalizzato il proprio ragionamento decisorio, oltre che sulla mancata prova dell’esistenza di un contratto di appalto tra la formale datrice e la Telecom Italia, anche sull’assenza di uno specifico know how non presente in azienda che avrebbe richiesto la necessità di ricorrere a personale esterno.

Trattandosi, infatti, di un cd. appalto labour intensive - ossia di un servizio nel quale la realizzazione delle attività commesse richiede scarso uso di beni materiali e dipende, invece, in maniera decisiva, dalla prestazione del lavoro umano - l’attività oggetto dell’(eventuale) appalto, non era finalizzata a rendere un servizio distinguibile rispetto all’attività svolta dal committente, essendo invece le mansioni svolte dal lavoratore le medesime espletate dal personale interno di Telecom.

Alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria testimoniale e della documentazione prodotta, il Tribunale, pertanto, ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, intercorso con la Telecom in modo irregolare, ancora in essere, condannando la Società alla riammissione in servizio dei lavoratori e al pagamento di una indennità pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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