CASI STUDIO PUBBLICATI

In questa sezione sono pubblicate alcune sentenze pronunciate a favore dei nostri assistiti che, in ragione della loro specificità e novità, hanno avuto una diffusione nazionale e, pertanto, sono state oggetto di articoli e approfondimenti.

Accade infatti spesso che le cause patrocinate dal nostro studio abbiano una rilevanza tale da essere commentate dalla dottrina e pubblicate in varie Riviste specializzate in diritto del lavoro, in siti di settore e blog giuridici proprio in ragione di alcuni fondamentali requisiti che caratterizzano i nostri casi: particolarità della vicenda trattata, che spesso non ha specifici precedenti giudiziari, e importanza della soluzione adottata nelle sentenze che nelle loro motivazioni hanno sviluppato e accolto le tesi difensive prospettate dallo Studio Legale Salvagni.



POSTE ITALIANE E LAVORATRICE PORTATRICE DI HANDICAP: LA SOCIETÀ CONDANNATA A SCOMPUTARE DAL COMPORTO LE ASSENZE DOVUTE ALLA DISABILITÀ E AD ADIBIRE LA LAVORATRICE AL LAVORO AGILE QUALI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI

Errata corrige 20 DIC 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

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Sentenza segnalata su Wikilabour

Il Tribunale di Roma con ordinanza del 18 dicembre 2023, ha accolto la domanda della ricorrente accedendo alla tesi dello Studio Legale Salvagni per cui le patologie di cui è affetta la lavoratrice, tra cui la fibromialgia, integrano una condizione di disabilità, con conseguente obbligo datoriale di realizzare gli accomodamenti ragionevoli. ...

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ALITALIA CONDANNATA A RIASSUMERE LA LAVORATRICE: LA PROROGA NEL CONTRATTO A TERMINE E' LEGITTIMA SOLO OVE SIA STATO MANIFESTATO IL CONSENSO PER ISCRITTO

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni

Sentenza segnalata su WikiLabour.it

Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 1 aprile 2021, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice nei confronti di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria dichiarando, in applicazione dell’art. 22, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, costituito tra le parti un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel caso di specie, alla scadenza del contratto a termine stipulato con la convenuta, il rapporto di lavoro della ricorrente era di fatto proseguito per oltre tre mesi, senza che la medesima avesse sottoscritto qualsivoglia documento (rectius proroga) idoneo a legittimarne la prosecuzione oltre il termine inizialmente pattuito.

Secondo la difesa aziendale, posto che la forma scritta ad substantiam è richiesta dalla legge solo per l’apposizione del termine di durata del rapporto di lavoro e non anche per la relativa proroga, il consenso della lavoratrice alla stessa avrebbe dovuto ritenersi manifestato per facta concludentia, ravvisabili nella prosecuzione dell’attività lavorativa da parte della medesima senza alcuna manifestazione di dissenso.

Il Giudice del lavoro ha respinto le deduzioni datoriali e, in accoglimento della prospettazione offerta dallo studio Salvagni, ha rilevato come, in assenza di forma scritta, la prosecuzione dell’attività lavorativa dimostri esclusivamente che la lavoratrice ha prestato il consenso alla continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine ma non anche alla proroga del contratto a tempo determinato, con conseguente applicazione del meccanismo sanzionatorio di cui al citato art. 22, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.

Il Tribunale ha, quindi, condannato Alitalia alla riammissione in servizio della dipendente e, stante la sottoposizione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, dichiarato il diritto della medesima ad un’indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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STAMPA ROMA (GIÀ MESSAGGERO) CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO MORALE E PROFESSIONALE PER OLTRE 30 MILA EURO: LA CORTE D’APPELLO DI ROMA CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E DELLA DEQUALIFICAZIONE.

Errata corrige 05 APR 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Commento alla sentenza Corte Appello Roma, del 21.2.2022, est Di Sario, patrocinata dallo Studio Legale Salvagni, a cura dell’avv . Elisabetta Masi.

Pubblicato su:

a) rivista on-Line Lavoro e Previdenza Oggi NEWS

b) rivista on-Line CSDN Roma

Con sentenza del 23 febbraio 2022, n. 189, la Corte d’appello di Roma, nel rigettare l’appello proposto dalla società Stampa Roma, ha confermato la sentenza del 23 gennaio 2019, n. 639, con cui il Tribunale capitolino aveva riconosciuto la nullità del trasferimento di un lavoratore (assistito dallo Studio Legale Salvagni) e della relativa assegnazione a mansioni inferiori, con condanna del datore di lavoro a risarcire il danno morale e il danno professionale subito e quantificato sino alla sentenza.

La Corte territoriale, infatti, aderendo alla tesi prospettata dallo Studio Salvagni, ha disatteso le censure articolate dalla società in sede di gravame e ha ritenuto illegittimo il trasferimento unilateralmente disposto nei confronti del dipendente in ragione dell’asserita riorganizzazione aziendale addotta a fondamento di tale provvedimento; in particolare, la Corte ha rilevato l’omessa dimostrazione, da parte della società, delle ragioni tecnico-organizzative richieste dall’art. 2103 c.c. relative alla sede di provenienza del lavoratore. ...

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IL TRIBUNALE DI LATINA REINTEGRA DUE LAVORATORI DELLA SOCIETA' P.C.C. IMPIANTI S.r.l. LICENZIATI PER CESSAZIONE DELL'APPALTO PER MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA COLLETTIVA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni


Sentenza pubblicata su Wikilabour

Il Tribunale di Latina, con due diverse ordinanze del 16 e 22 marzo 2021, ha reintegrato due lavoratori licenziati da un’azienda, la P.C.C. Impianti S.r.l., specializzata in appalti di manutenzione idraulica e termo idraulica.

Lo Studio Legale Salvagni instaurava, presso il Tribunale di Latina, distinte cause per difendere due dipendenti che erano stati licenziati insieme ad altri dipendenti e tutti con la medesima motivazione, ossia per giustificato motivo oggettivo a causa della cessazione dell’appalto a cui erano adibiti.

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