CASI STUDIO PUBBLICATI

In questa sezione sono pubblicate alcune sentenze pronunciate a favore dei nostri assistiti che, in ragione della loro specificità e novità, hanno avuto una diffusione nazionale e, pertanto, sono state oggetto di articoli e approfondimenti.

Accade infatti spesso che le cause patrocinate dal nostro studio abbiano una rilevanza tale da essere commentate dalla dottrina e pubblicate in varie Riviste specializzate in diritto del lavoro, in siti di settore e blog giuridici proprio in ragione di alcuni fondamentali requisiti che caratterizzano i nostri casi: particolarità della vicenda trattata, che spesso non ha specifici precedenti giudiziari, e importanza della soluzione adottata nelle sentenze che nelle loro motivazioni hanno sviluppato e accolto le tesi difensive prospettate dallo Studio Legale Salvagni.



LO STUDIO SALVAGNI VINCE LE CAUSE CONTRO COMDATA E IL TRIBUNALE DI ROMA REINTEGRA I LAVORATORI IN SERVIZIO NEI CALL CENTER

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Sentenza pubblicata su WikiLabour

Articolo pubblicato su:

CSDN Roma

- ADNKronos

La società Comdata S.p.A., nota azienda che si occupa di servizi call center e che vanta alle proprie dipendenze circa 7000 lavoratori, con unoperazione del tutto illegittima e, utilizzando in modo anomalo la cd clausola sociale in materia di cambio appalto, ha cercato di cedere i propri dipendenti addetti alla commessa ALD (ben 56) ad una società subentrante, neocostituita ed avente un capitale sociale di appena 10 mila euro.

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Demansionamenti: perché sono illeciti e come difendersi. Lo Studio Salvagni contro Ikea e Telecom.

Il demansionamento, o dequalificazione professionale, spesso impropriamente confuso nell’immaginario collettivo con la diversa fattispecie del mobbing, negli ultimi anni sta diventando un fenomeno di così vasta portata ed impatto sociologico da impegnare sempre in modo più significativo e a tratti preoccupante le aule dei nostri tribunali.

Quando si parla di demansionamento, o dequalificazione professionale - termini spesso utilizzati come sinonimi - ci si riferisce a tutti i casi in cui il lavoratore viene adibito a mansioni inferiori rispetto al proprio inquadramento contrattuale, ovvero svilenti e degradanti per la propria professionalità e, comunque, non in linea con il livello di appartenenza. Nei casi più gravi, il lavoratore viene lasciato completamente o quasi inattivo per la maggior parte e/o l’intera giornata lavorativa, con un gravissimo danno alla professionalità e dignità morale del medesimo. ...

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TRIBUNALE DI ROMA: IL PROVVEDIMENTO DI CAMBIO RUOLO ADOTTATO DALLA SOCIETA’ MANPOWER NEI CONFRONTI DI UNA LAVORATRICE MADRE MASCHERA, IN REALTA’, UN ILLEGITTIMO TRASFERIMENTO DI SEDE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

ADNKronos >> Mamma lavoratrice trasferita nonostante no Tribunale, la denuncia

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 02.09.2019, in accoglimento del reclamo promosso da una lavoratrice nei confronti di Manpower S.r.l., ha qualificato come trasferimento il provvedimento di fittizio cambio di ruolo disposto dalla società, con il quale la stessa aveva spostato la reclamante da oltre 5 mesi presso la filiale di Roma, senza peraltro qualificarlo né come trasferimento, né come trasferta. I giudici romani hanno, quindi, dichiarato l’illegittimità del trasferimento, ordinando alla società la riammissione della lavoratrice presso la sede di lavoro di provenienza, sita a Frosinone.

Nel caso di specie, la lavoratrice, madre di una bimba di appena 4 anni, stabilmente adibita alla sede aziendale di Frosinone sin dal 2015, veniva convocata dalla società che le prospettava una possibile risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni della stessa o, in alternativa, un trasferimento della propria sede lavorativa. Si evidenzia che gli stessi sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale segnalavano, con numerosi comunicati, l’illegittima condotta della società che, per ridurre il personale, convocava i dipendenti prospettandogli un presunto scarso rendimento al fine di indurli alle dimissioni.  ...

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TELECOM ITALIA S.P.A.: LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO E IL TRASFERIMENTO È ILLEGITTIMO ANCHE SE DISPOSTO TRA DUE SEDI SITE NEL MEDESIMO COMUNE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Articolo pubblicato su www.csdnroma.it 

Ordinanza pubblicata su www.wikilabour.it   

Con ordinanza del 1° marzo 2018, n. 19551, Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso in via d’urgenza da una lavoratrice e riconosce l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso la sede di Via Macchia Palocco in Roma e della relativa assegnazione alle mansioni di site specialist disposti da Telecom Italia S.p.a.; pertanto, il giudice condanna l’azienda a ritrasferire la dipendente nella sede presso cui la stessa era adibita in precedenza (Via di Val Cannuta in Roma), nonché a reintegrarla nelle mansioni di V° livello precedentemente espletate in tale ultima sede, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dalla lavoratrice per essere stata assegnata alle mansioni di portierato – site specialist dal 1° luglio 2017.

 La pronuncia rappresenta la prima decisione del Tribunale di Roma che, resa in ordine all’operazione di re-internalizzazione delle funzioni di portineria (cd. site specialist) nell’ambito del dipartimento Manteinance & Facilities di Telecom Italia S.p.a., riconosce l’illegittimità di tale trasferimento, poiché disposto dall’azienda in violazione dell’art. 2103 c.c.

In particolare, il Tribunale disattende la tesi sostenuta dall’azienda in ordine all’applicabilità dell’art. 25 CCNL Telecomunicazioni e riconosce espressamente la natura di trasferimento del provvedimento datoriale che, nonostante fosse presso il medesimo comune, ha tuttavia  interessato due diverse unità produttive, anche perché entrambe dotate della necessaria autonomia.

Ciò premesso, il giudice riconosce il demansionamento subito dalla lavoratrice che, inquadrata nel 5° livello contrattuale, a seguito del suddetto trasferimento, è stata invece adibita a svolgere mansioni nettamente inferiori, in quanto riferibili al 2° livello del CCNL di settore; infatti – prosegue il Tribunale – la funzione di portierato (site specialist), al contrario di quanto sostiene Telecom Italia S.p.a., implica lo svolgimento di attività meramente operative, che richiedono conoscenze professionali semplici ed elementari e non prevedono alcun potere decisionale, né l’autonomia propria dei superiori livelli contrattuali (4° e 5° livello CCNL Telecomunicazioni).

Pertanto, il Tribunale, in applicazione del nuovo art. 2103 c.c., dichiara l’illegittimità del provvedimento di assegnazione alle mansioni di site specialist disposto da Telecom Italia S.p.a nei confronti della lavoratrice, in quanto l’azienda, anche nell’astratta ipotesi di un’effettiva modifica degli asseti organizzativi, non avrebbe rispettato la nuova formulazione normativa, che ammette la dequalificazione in via unilaterale per un solo livello inferiore e non per tre, come invece accaduto nella presente vicenda.

Infine, l’ordinanza risulta di rilevante interesse, in quanto riconosce il nesso di causalità tra la patologia ansioso-depressiva della lavoratrice e la condotta di Telecom Italia S,p.a. che non si è limitata a trasferire la dipendente, ma l’ha assegnata a mansioni inferiori.

Con questa pronuncia i giudici del lavoro di Roma, accertando che le mansioni di site specialist sono di 2° livello, sposano integralmente la tesi difensiva avanzata dall’Avv. Salvagni in numerosi ricorsi patrocinati dall’omonimo studio, così aprendo la strada ad altrettante vittorie per i lavoratori.

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