EUROSPIN S.P.A. E MANSIONI SUPERIORI: IL TRIBUNALE DI VELLETRI DICHIARA CHE I VICE-ASSISTENTI DI FILIALE DEVONO ESSERE INQUADRATI NEL SUPERIORE 2° LIVELLO E NON NEL 4° DI FORMALE ASSEGNAZIONE.

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Con sentenza dell’8 marzo 2022, n. 220, il Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, ha accolto un ricorso proposto da una dipendente di Eurospin Lazio S.p.a. che, formalmente inquadrata nel 4° livello del CCNL Commercio, ricopriva il ruolo di vice-assistente di filiale e, per tale ragione, aveva azionato, con l’assistenza dello Studio legale Salvagni, il riconoscimento di mansioni superiori riferibili al 2° livello.

In particolare, nel corpo del ricorso, la difesa della lavoratrice ha valorizzato il ruolo di responsabilità ricoperto da quest’ultima all’interno del punto vendita, descrivendo le attività di gestione amministrativa e di coordinamento e controllo del personale disimpegnate dalla stessa.
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Commento in tema di licenziamento inesistente e interpretazione autentica ex art 38 di cui alla Legge 77/2020

L' Avvocato Michelangelo Salvagni interviene sulla rivista on line "Comma 2. Lavoro è dignità" (06/05/2021).

Link all'articolo

Pdf pubblicazione (Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.2/2021, Parte II, RGL Giurisprudenza on line - Newsletter n.4/2021)

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EUROSPIN S.P.A. E MANSIONI SUPERIORI: IL TRIBUNALE DI VELLETRI DICHIARA CHE I VICE-ASSISTENTI DI FILIALE DEVONO ESSERE INQUADRATI NEL SUPERIORE 2° LIVELLO E NON NEL 4° DI FORMALE ASSEGNAZIONE.

Errata corrige 21 Mar 2022

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Con sentenza dell’8 marzo 2022, n. 220, il Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, ha accolto un ricorso proposto da una dipendente di Eurospin Lazio S.p.a. che, formalmente inquadrata nel 4° livello del CCNL Commercio, ricopriva il ruolo di vice-assistente di filiale e, per tale ragione, aveva azionato, con l’assistenza dello Studio legale Salvagni, il riconoscimento di mansioni superiori riferibili al 2° livello.

In particolare, nel corpo del ricorso, la difesa della lavoratrice ha valorizzato il ruolo di responsabilità ricoperto da quest’ultima all’interno del punto vendita, descrivendo le attività di gestione amministrativa e di coordinamento e controllo del personale disimpegnate dalla stessa.
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COOPERATIVA KARIBU: CONVERSIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO PER CONTRATTO A TERMINE E PROROGA DICHIARATI ILLEGITTIMI.

Causa patrocinata Studio legale Salvagni

Sentenza pubblicata su Wikilabour

Una lavoratrice assistita dallo studio Legale Salvagni instaurava presso il Tribunale di Latina un giudizio per far dichiarare l’illegittimità di in contatto a termine e della proroga con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato. 

In particolare, il contratto a termine era stato stipulato in regime di jobs act mentre la proroga era stata sottoscritta dopo l’entrata in vigore del cosiddetto decreto dignità (e comunque anche dopo il regime transitorio per l’applicazione delle precedenti disposizioni del jobs act in tema di proroga).

Il giudice pontino, in prima battuta, ha ritenuto che la proroga stipulata in data 31.12.18 rientrava pienamente nella disciplina come modificata dal DL 87 del 2018 (decreto dignità) e, quindi, poiché superava i 12 mesi di durata del rapporto, non poteva essere acausale. ...

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