In questa sezione sono pubblicate alcune sentenze pronunciate a favore dei nostri assistiti che,
in ragione della loro specificità e novità, hanno avuto una diffusione nazionale e, pertanto, sono state oggetto di articoli e approfondimenti.
Accade infatti spesso che le cause patrocinate dal nostro studio abbiano una rilevanza tale
da essere commentate dalla dottrina e pubblicate in varie Riviste specializzate in diritto del lavoro,
in siti di settore e blog giuridici proprio in ragione di alcuni fondamentali requisiti che caratterizzano i nostri casi:
particolarità della vicenda trattata, che spesso non ha specifici precedenti giudiziari,
e importanza della soluzione adottata nelle sentenze che nelle loro motivazioni hanno sviluppato e accolto le tesi difensive prospettate dallo Studio Legale Salvagni.
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Sentenza pubblicata su Wikilabour
Articolo pubblicato su www.csdnroma.it
Con sentenza dello 08.02.2018, n. 125, il Tribunale di Latina, in accoglimento del ricorso promosso dal lavoratore, ha escluso la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a sostegno del licenziamento intimatogli dalla Equipment & Service S.r.l., ha dichiarato l’inefficacia dello stesso e, conseguentemente, condannato il datore di lavoro a ripristinare il rapporto lavorativo con la ricorrente, nonché al pagamento del risarcimento del danno, liquidato in misura pari alle retribuzioni globali di fatto maturate in circa quattro anni, dalla messa in mora e sino alla sentenza.
La pronuncia in oggetto si impone all’attenzione sotto un profilo duplice.
In primo luogo, il giudice, nel riconoscere la genericità del richiamo, nella lettera di licenziamento, alla “grave crisi economica” indicata dalla società quale ragione di carattere economico-organizzativo posta a fondamento della soppressione dell’unità lavorativa cui la era addetto il ricorrente, afferma che la società ha del tutto omesso di soddisfare il relativo onere di motivazione specifica nella comunicazione del recesso; infatti, tale onere, in ipotesi di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, grava inequivocabilmente sul datore di lavoro.
Precisa il Tribunale che la motivazione del licenziamento deve essere sufficientemente completa e tale da consentire al lavoratore di approntare una difesa adeguata, dovendosi ritenere, in caso contrario, l’equivalenza tra le due diverse fattispecie rappresentate dalla comunicazione eccessivamente generica e l’assoluto difetto della stessa.
Secondariamente, il Tribunale di Latina, in ragione della “lampante lacuna assertiva della società”, rileva l’inefficacia del suddetto licenziamento, poiché disposto in violazione dell’art. 2, 2°comma, L. n. 604/1966. In particolare, il giudice, nel ritenere la diretta applicabilità della L. n. 604/1966 in quanto l’azienda convenuta impiega meno di quindici dipendenti alle proprie dipendenze, sposa integralmente la tesi difensiva sostenuta dall’Avv. Salvagni, applicando la c.d. “tutela reale di diritto comune” che, sul versante delle conseguenze scaturenti dall’inefficacia del licenziamento, comporta il ripristino del rapporto lavorativo e il pagamento di tutte le retribuzioni maturate medio tempore, anche a titolo di risarcimento del danno.
Come anticipato, la pronuncia rappresenta un precedente importante poiché, a fronte della progressiva diminuzione subita negli ultimi tempi dalle tutele avverso i licenziamenti illegittimi, si pone in senso diametralmente opposto e, grazie al risultato ottenuto dallo studio legale M. Salvagni, apre uno spiraglio per l’effettività della tutela anche per i lavoratori i cui rapporti non sono assistiti dalle garanzie dell’art. 18 (reintegrazione nel posto d lavoro e risarcimento danni).
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Ordinanze concernenti la causa pubblicate su:
Lavoro e previdenza oggi, n. 5/6 2016, a cura di Paolo De Marco
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 2/2016, a cura di Lorenzo Giasanti
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.2/2017
Il Tribunale di Roma, con sent. n. 8106/17 del 5.10.2017, ha confermato la precedente ordinanza dello stesso Tribunale, con la quale l’Agenzia di somministrazione era stata condannata a reintegrare un lavoratore licenziato per giustificativo motivo, basato su un’asserita perdurante “mancanza di occasioni di lavoro”.
In questa vicenda, come anche in altra analoga fattispecie decisa precedentemente dal Tribunale di Velletri (e patrocinata sempre da questo studio, cfr. ord. n. 12411/16 del 29.07.2016, est. Falcione), il lavoratore, terminata la missione presso la società utilizzatrice cui era stato destinato, veniva collocato in disponibilità per “mancanza di occasioni di lavoro” e, in seguito, licenziato per il perdurare delle suddette condizioni. ...
Causa patrocinata dallo Studio Salvagni
Il caso è stato commentato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.1/2015 Pdf
Il Tribunale di Roma ha emesso una importante ed emblematica sentenza in materia di discriminazione di lavoratori – nel caso di specie dipendenti Telecom – in ragione del fatto di essere titolari dei benefici di cui alla L. 104/92. Infatti, con la sentenza n. 10918/2014, il Tribunale di Roma, da una parte, ha accertato l’illegittimità sia dei trasferimenti dei lavoratori adibiti al DAC sia del demansionamento professionale subito dai medesimi;dall’altra,ha rilevato l’esistenzadi una gravissima discriminazione operata da Telecom nei confronti di tali lavoratori. Alla luce di tale accertamento, il Tribunale di Roma ha ordinato alla società il ripristino della situazione antecedente alla accertata condotta illegittima (e quindi la riassegnazione alla precedente sede di lavoro), condannandola a risarcire i ricorrenti per i danni patiti a seguito delle condotte lesive poste in essere dal datore di lavoro.
La fattispecie concreta (che può ritenersi una classica ipotesi di scuola della fattispecie giuridica dei cosiddetti “reparti ghetto” e che è stata oggetto di un articolo a firma di Olivia Bonardi dal titolo “Sui reparti confino”, pubblicata su Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 1/2015,pp 100 ss),si è incentrata su diversi aspetti giuridici quali: a) l’illegittimità dei trasferimenti da una sede all’altra in violazione delle norme di legge sul trasferimento del lavoratore (art. 2103 c.c.); b) il grave demansionamento professionale subito dai lavoratori; c) la condotta palesemente discriminatoria adottata da parte datoriale nei confronti di ben determinate categorie di dipendenti. Infatti, è stato giudizialmente accertato che Telecom ha posto in essere una condotta illecita nei confronti di lavoratori considerati “a bassa produttività”, i qualisono stati trasferiti in un cosiddetto “reparto ghetto” e adibiti a mansioni riferibili a livelli contrattuali inferiori rispetto a quelli di appartenenza. Peraltro, il Tribunale di Roma ha ritenuto che le condizioni ambientali delle varie sedi del settore DAC fosseroinferiori agli standard delle altre sedi societarie (nel senso di mancato rispetto delle norme di igiene e sicurezza), ciò determinando una evidente disparità di trattamento tra dipendenti della stessa azienda.Ed infatti, la concentrazione in un’unica sede/settore di lavoratori fruitoridei benefici previsti dalla L. 104/92 e/o di lavoratrici che avessero usufruito del congedo di maternità e/o in part time comprova come il reale motivo sotteso al trasferimento fosse, in realtà, la minor produttività di tali lavoratori che, solo per tali ragioni, sono stati collocati in un “reparto confino”.
Il Giudice ha accertato, facendo produrre i libri matricola della società, l’impatto impressionante deitrasferimenti/assegnazionipresso la struttura CSA (oggi DAC), avendo infatti verificato una percentuale palesemente sproporzionata ed esorbitante di lavoratori disabili o fruitori dei benefici ex L. 104/92(43.75%) ivi assegnati rispetto alla media aziendale su Roma pari, infatti, al 11,6%.
Sul punto il Tribunale di Roma si è espresso con straordinaria chiarezza e, in merito alla discriminazione, ha scritto: “… la concentrazione in Via dei Saliceti di una percentuale quadrupla a quella delle restanti sedi di dipendenti o invalidi o portatori di handicap o con familiari portatori di handicap evidenzia, in mancanza di qual si voglia plausibile ragione, l’oggettiva discriminatorietà della scelta datoriale a prescindere dalla qualificazione in senso tecnico o meno di tali spostamenti come trasferimenti …”, e ancora “tale scelta imprenditoriale lede da un lato i diritti del disabile familiare del lavoratore e dall’altra opera una sorta di ghettizzazione tra lavoratori di serie A (quelli ad alta produttività) e di serie B (quelli che per gravi problemi di salute personali o assenze in favore di familiari portatori di handicap hanno una minore resa)”.
Il giudice, conseguentemente, ha constatato l’esistenza di una vera e propria “classificazione”, tra dipendenti di serie A e dipendenti di serie B, generata da arbitrarie ed illegittime ragioni datoriali, considerando i suddetti trasferimenti radicalmente nulli perché “discriminatori ex art. 3 Cost”.
Oggi, a distanza di pochi anni dalla riportata pronuncia giudiziale, il rischio che si potrebbe verificare è quello di una riproposizione, seppur con strumenti diversi, di quelle condotte aziendali che hanno determinatole condanne sopra indicate. Per approfondimenti circa l’attualità del tema della discriminazione si veda “Il caso dei dipendenti Telecom trasferiti al servizio di “accoglienza”(site specialist): la vicenda DAC torna d’attualità?”, nella sezione news del presente sito web.
Sentenza pubblicata su Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 2/2017
Ordinanza Tribunale Latina, 27 settembre 2016
Al Tribunale di Latina vincono i lavoratori e i loro diritti.
La Sapa (ex ALCOA) di Fossanova, importantissima azienda siderurgica del territorio sud pontino, a luglio del 2014, a seguito di una procedura di mobilità, licenziava tutti i dipendenti di tale sede (ossia 136 lavoratori). Il 27 settembre 2016 il Tribunale di Latina ha accolto i primi ricorsi presentati da alcuni lavoratori appartenenti all’organizzazione sindacale CGIL – FIOM, tutti rappresentati in giudizio dall’avvocato Michelangelo Salvagni, reintegrandoli nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e condannando la società a corrispondere ai medesimi un risarcimento del danno pari a 12 mensilità (misura massima prevista per legge).
La controversia prende le mosse da una procedura di mobilità, apertasi e conclusasi nell’anno 2014 causa “forti perdite economiche”, allorché la Sapa comunicava la chiusura dello stabilimento di Fossanova e il licenziamento di tutti i 136 dipendenti che ivi prestavano servizio.
Il giudice invece, accogliendo la tesi dei lavoratori, ha dichiarato l'illegittimità della procedura di mobilità poiché il criterio di scelta indicato dalla Sapa è risultato del tutto falso. Il Tribunale di Latina, infatti, ha osservato sul punto che a fronte della sussistenza di 136 dipendenti effettivamente in organico presso la sede di Fossanova, i destinatari del provvedimento di recesso collettivo erano solo 130. Quindi, ben 6 lavoratori che espletavano la loro attività presso la sede di Fossanova non risultavano destinatari di alcun provvedimento di licenziamento. Il magistrato ha accertato al riguardo che questi 6 lavoratori erano stati ricollocati presso lo stabilimento di Atessa, in Abruzzo, facente parte del gruppo societario Sapa, nonostante “sulla carta” facessero parte dei 136 lavoratori che prestavano servizio nello stabilimento di Fossanova. Da qui l'illegittimità del criterio di scelta adottato dalla società al fine di giustificare il licenziamento collettivo, giudicato tutt'altro che oggettivo e veritiero, con conseguente riconoscimento per i lavoratori ricorrenti della tutela reintegratoria piena ex art. 18 Legge n. 300/70.
Per una migliore comprensione della vicenda, si segnalano i seguenti articoli pubblicati on line: