VERISURE CONDANNATA A RIAMMETTERE IN SERVIZIO IL PRESTATORE FORMALMENTE AUTONOMO E A RiSARCIRE IL DANNO.IL TRIBUNALE DI ROMA ACCERTA LA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni

Il Tribunale di Roma ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro a fronte della sottoscrizione di contratti di collaborazione professionale di tipo autonomo, condannando Verisure a riammettere in servizio il lavoratore, nonché al risarcimento del danno e al pagamento delle differenze retributive maturate.
Il lavoratore, dottore commercialista iscritto all’albo, sebbene assunto con contratti di collaborazione professionale di natura autonoma, deduceva di avere prestato la propria attività lavorativa con modalità subordinate, essendo adibito con continuità al settore Contabilità della società, ove aveva sempre svolto mansioni inerenti al core business aziendale ed era inserito stabilmente nell’organizzazione interna. La società, di contro, rilevava che la prestazione si era sempre svolta con modalità autonome, come dimostrato dai contratti sottoscritti, che il lavoratore aveva integralmente negoziato, essendo totalmente libero di autodeterminare modalità e tempi di esecuzione dell’attività.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha accolto in toto la tesi difensiva degli avvocati Salvagni e Panetta, scardinando l’impianto difensivo della società. ...

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CALL CENTER ASSIST SPA: CONTRATTI A PROGETTO ILLEGITTIMI, ACCERTAMENTO SUBORDINAZIONE, PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE E DI TUTTE LE RETRIBUZIONI DALLA FINE DEL RAPPORTO ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO PER QUASI 100 MILA EURO.

 Errata corrige 27 FEB 2022

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Commento alla sentenza Trib, Roma, del 22.2.2022, est Orru’, patrocinata dallo Studio Legale Salvagni, a cura dell’avv . Giulia Ausili.

Sentenza pubblicata su Wikilabour

Articolo pubblicato su:

arivista on-Line LAvoro e Previdenza Oggi NEWS

b) rivista on-Line CSDN Roma

Con diversi ricorsi instaurati presso il Tribunale di Roma, due prestatrici di lavoro hanno convenuto in giudizio la società ASSIST SPA esponendo di avere prestato la propria attività lavorativa alle sue dipendenze senza soluzione di continuità per circa 10 anni. Le ricorrenti esponevano in breve:  a) che la prestazione lavorativa era stata formalizzata con una serie di contratti di collaborazione a progetto; b) di avere svolto l’attività di operatrice di call center sulla base di indicazioni ricevute on line e sotto la diretta sorveglianza di team leader e responsabili di sala presenti quotidianamente; c) di aver osservato un orario di lavoro predeterminato dalle 09.00 alle 15,30 dal lunedì al sabato; d) che la retribuzione non era in concreto commisurata ad alcun progetto raggiunto né in alcun modo a risultati conseguiti; e) che il contratto a progetto non indicava alcun risultato da raggiungere e consisteva in realtà in un elenco di mansioni.

Le prestatrici in diritto rivendicavano: 1) la nullità del contratto a progetto con conseguente trasformazione del rapporto in lavoro subordinato fin dall’origine e condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate; 2) la inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro inter partes, avvenuto tramite dimissioni, con diritto al ripristino del rapporto, oltre risarcimento del danno dalla data di offerta della prestazione lavorativa.

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LA CASSAZIONE CONFERMA ILLEGITTIMITA' CONTRATTI A PROGETTO DEI DOCENTI UPTER

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni

La Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata in data 30 novembre 2021, ha dichiarato l’illegittimità di contratti di collaborazione e a progetto stipulati tra l’Upter - Università popolare della terza età- e una docente a cui era stato assegnato il corso di storia dell’arte durato ininterrottamente per circa 10 anni. Il giudizio in cassazione ha avuto ad oggetto una duplice questione: la cortezza dell’accertamento dell’illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e a progetto che, formalmente, avevano giustificato la collaborazione prestata dalla lavoratrice nonché, in ogni caso, la verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti sin dall’origine.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto la configurabilità di un unico rapporto di lavoro subordinato anche in ragione della continuità e uniformità dei compiti di insegnamento, della cadenza dei tempi dei corsi e della ripetitività e prevedibilità della natura didattico educativa svolta da UPTER. Secondo i giudici di legittimità propri tali tratti di continuità dimostrano l’assenza di un reale progetto e l’assenza di qualsivoglia autonomia del docente. ...

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SAN CAMILLO FORLANINI. MEDICO CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONI PROFESSIONALI FITTIZIE: RICONOSCIMENTO DELLA SUBORDINAZIONE IN QUALITÀ DI DIRIGENTE MEDICO STRUTTURATO E CONDANNA OSPEDALE ALLA CORRESPONSIONE DI 130.000,00 €

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 16 ottobre 2018, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini da un medico assistito dallo Studio legale Michelangelo Salvagni, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di formale collaborazione professionale intercorso tra le parti e, pertanto, ha condannato l’ospedale al versamento in favore della ricorrente dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché a corrisponderle la somma complessiva di € 130.000,00 a titolo di differenze retributive. ...

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