Errata corrige 04 APR 2023
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con ordinanza del 21.03.2023, la Corte di Cassazione, rigettando integralmente il ricorso proposto dalla società, ha confermato quanto statuito dalla Corte di appello di Roma in merito all’illegittimità dei numerosi contratti di somministrazione intercorsi tra le parti, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alla condanna del datore di lavoro alla riammissione in servizio del lavoratore, oltre al pagamento dell’indennità ex art. 32 L. 183/2010. ...
Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.
Sentenza segnalata su WikiLabour.it
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 1 aprile 2021, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice nei confronti di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria dichiarando, in applicazione dell’art. 22, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, costituito tra le parti un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, alla scadenza del contratto a termine stipulato con la convenuta, il rapporto di lavoro della ricorrente era di fatto proseguito per oltre tre mesi, senza che la medesima avesse sottoscritto qualsivoglia documento (rectius proroga) idoneo a legittimarne la prosecuzione oltre il termine inizialmente pattuito.
Secondo la difesa aziendale, posto che la forma scritta ad substantiam è richiesta dalla legge solo per l’apposizione del termine di durata del rapporto di lavoro e non anche per la relativa proroga, il consenso della lavoratrice alla stessa avrebbe dovuto ritenersi manifestato per facta concludentia, ravvisabili nella prosecuzione dell’attività lavorativa da parte della medesima senza alcuna manifestazione di dissenso.
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Causa patrocinata Studio legale Salvagni
Sentenza pubblicata su Wikilabour
Una lavoratrice assistita dallo studio Legale Salvagni instaurava presso il Tribunale di Latina un giudizio per far dichiarare l’illegittimità di in contatto a termine e della proroga con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato.
In particolare, il contratto a termine era stato stipulato in regime di jobs act mentre la proroga era stata sottoscritta dopo l’entrata in vigore del cosiddetto decreto dignità (e comunque anche dopo il regime transitorio per l’applicazione delle precedenti disposizioni del jobs act in tema di proroga).
Il giudice pontino, in prima battuta, ha ritenuto che la proroga stipulata in data 31.12.18 rientrava pienamente nella disciplina come modificata dal DL 87 del 2018 (decreto dignità) e, quindi, poiché superava i 12 mesi di durata del rapporto, non poteva essere acausale. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 19.02.2021, la Corte di Appello di Roma, rigettando l’appello proposto dalla società, ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado in merito all’illegittimità dei numerosi contratti di somministrazione intercorsi tra le parti e alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La Corte ha innanzitutto rigettato la tesi della Società secondo cui la lavoratrice, al fine di impedire la decadenza, avrebbe dovuto impugnare ogni singolo contratto alla sua scadenza, affermando che, invece, trattandosi in sostanza di un unico rapporto di lavoro, quello che rileva è il tempo trascorso tra l’impugnazione e la scadenza dell’ultimo contratto, poiché da tale data sorge, per il lavoratore, l’onere di impugnare nei termini di legge. ...