ACCERTAMENTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE E CONSEGUENTE TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA EUROSANITÀ S.p.A.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9783 del 29.11.2017, ha condannato la società per azioni Eurosanità alla riammissione in servizio di una lavoratrice per la quale è stata accertata l’irregolarità di una serie di contratti di somministrazione.

Le ragioni poste alla base della pronuncia del Giudice attengono a due diversi profili di illegittimità.

Il primo risiede nel mancato assolvimento dell’onere della prova (che si ricorda essere totalmente a carico del datore di lavoro) relativamente alla produzione del documento di valutazione dei rischi. Infatti, la convenuta si è limitata a produrre in giudizio solo i modelli informativi sui rischi che vengono allegati ai singoli contratti di somministrazione, ossia quelli sottoscritti dal lavoratore direttamente con l’Agenzia del lavoro; tali moduli prestampati, non corrispondendo al documento di valutazione dei rischi non possono integrare la condizione di liceità richiesta dall’art. 20, comma 5, del D. Lgs. 276/2003. ...

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LICENZIATO DALL’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE PER UNA PRESUNTA “MANCANZA DI OCCASIONI DI LAVORO”: il Tribunale di Roma, condanna Randstad alla reintegra del lavoratore

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Ordinanze concernenti la causa pubblicate su:

 Lavoro e previdenza oggi, n. 5/6 2016, a cura di Paolo De Marco

 Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 2/2016, a cura di Lorenzo Giasanti

 Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.2/2017

CDSN Roma 

Il Tribunale di Roma, con sent. n. 8106/17 del 5.10.2017, ha confermato la precedente ordinanza dello stesso Tribunale, con la quale l’Agenzia di somministrazione era stata condannata a reintegrare un lavoratore licenziato per giustificativo motivo, basato su un’asserita perdurante “mancanza di occasioni di lavoro”.

In questa vicenda, come anche in altra analoga fattispecie decisa precedentemente dal Tribunale di Velletri (e patrocinata sempre da questo studio, cfr. ord. n. 12411/16 del 29.07.2016, est. Falcione), il lavoratore, terminata la missione presso la società utilizzatrice cui era stato destinato, veniva collocato in disponibilità per “mancanza di occasioni di lavoro” e, in seguito, licenziato per il perdurare delle suddette condizioni. ...

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Accertamento di somministrazione di lavoro irregolare e conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA GSE S.p.a. A RICOSTITUIRE IL RAPPORTO DI LAVORO CON LA LAVORATRICE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2296/2017 depositata il 09.03.2017, ha dichiarato l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, direttamente con la Società utilizzatrice, per una lavoratrice assunta con contratto di lavoro in somministrazione condannando la Società stessa al pagamento di un’indennità risarcitoria.

La vicenda portata al vaglio del magistrato implicava l’accertamento della regolarità della somministrazione anche con riferimento alla causale utilizzata nel contratto posto a giustificazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale di Roma ha quindi accertato la non veridicità di tali ragioni. Ed infatti, il Giudice capitolino, a seguito dell’istruttoria svolta, ha stabilito che la ricorrente, insieme a colleghi direttamente assunti dalla Società utilizzatrice, ha svolto mansioni diverse e comunque non corrispondenti a quelle indicate nel contratto di somministrazione e che avrebbero dovuto giustificare l’assunzione stessa. ...

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Contratti a tempo determinato e mancanza di nesso di causalità tra le ragioni indicate nel contratto e le mansioni svolte dai lavoratori: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA GSE S.p.a. A RIPRISTINARE IL RAPPORTO DI TRE LAVORATORI

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con tre sentenze depositate a marzo 2017, il Tribunale di Roma condanna la Società GSE S.p.A. all’instaurazione tre rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguenti condanne al pagamento delle indennità risarcitorie.

Nelle fattispecie, i contratti a tempo determinato, superiori a 12 mesi, sono stati stipulati adducendo ragioni di carattere organizzativo dovute ad una determinata esigenza aziendale; nonostante l’azienda abbia indicato la causale e il Giudice l’abbia ritenuta sufficientemente specifica, il Tribunale ha accertato la mancanza del nesso di causalità tra le ragioni poste alla base della stipula del contratto a termine e l’attività svolta in concreto dai ricorrenti. I lavoratori di GSE S.p.A., infatti, per l’intero periodo oggetto di causa, non hanno svolto l’attività indicata nel contratto, come emerso con evidenza in corso di giudizio tramite prova testimoniale. ...

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