Immodificabilità della contestazione disciplinare e vizio di ultra petizione

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi, n.9/10 2020

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Nota a Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza 10 febbraio 2020, n. 3079, Pres. Patti - Est. Cinque - D. G. R. (avv.ti Punzi, Dentici) c. Poste Italiane S.p.a. (avv. Granozzi)

 

Rapporto di lavoro - Contestazione disciplinare – Condotte illegittime - Licenziamento per giusta causa – Immodificabilità della contestazione – Circostanze nuove – Diversa valutazione infrazione – Conversione sanzione – Vizio ultra petizione.

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L’obbligo datoriale di “dare lavoro”: inadempimento, onere della prova e tutela della professionalità

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.3/2020

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Corte App. Napoli, sentenza 19 dicembre 2019, Est. Chiodi, M.D.M. (avv.ti E. Cirillo e F. Cirillo) c. T. S.p.a. (avv.ti Maresca, De Luca Tamajo, Morrico e Boccia).

Rapporto di lavoro – Cessione di ramo di azienda – Illegittimità – Mancato ripristino rapporto con il cedente – Diritto al lavoro – Obblighi ex art. 2103 c.c. - Demansionamento – Totale inattività – Ripartizione onere della prova – Danni conseguenti al demansionamento – Risarcimento del danno professionale – Indici – Gravità inadempimento datoriale. 

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RICONOSCIMENTO QUALIFICA DIRIGENZIALE E SUCCESSIVO DEMANSIONAMENTO (INATTIVITA’): TELECOM CONDANNATA A CORRISPONDERE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE E A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E MORALE PER UN TOTALE DI CIRCA 500 MILA EURO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il lavoratore, nella vicenda in questione, proponendo ricorso al Tribunale di Roma, ha dedotto di essere formalmente inquadrato nel livello 7 Quadro del CCNL Telecomunicazioni pur avendo svolto, per un lungo periodo (10 anni), mansioni superiori corrispondenti a quelle di dirigente.

Il dipendente ha affermato, inoltre, di aver subito un grave demansionamento in quanto, inizialmente, assegnato a mansioni inferiori riferibili a 4 livelli al di sotto della qualifica dirigenziale e, comunque, di quella di appartenenza e, in seguito, relegato in una condizione di sostanziale inattività, rimanendo il medesimo privo di un reale ruolo e mansioni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 9/6/2020, ha primariamente accertato il diritto del lavoratore al superiore inquadramento dirigenziale, condannando il datore a versare le differenze retributive maturate, a ricostruire la carriera lavorativa in base alla qualifica di spettanza, nonché a corrispondere i premi MBO e a ricalcolare il TFR.
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RICONOSCIMENTO QUALIFICA DIRIGENZIALE E SUCCESSIVO DEMANSIONAMENTO (INATTIVITA’): TELECOM CONDANNATA A CORRISPONDERE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE E A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E MORALE PER UN TOTALE DI CIRCA 500 MILA EURO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il lavoratore, nella vicenda in questione, proponendo ricorso al Tribunale di Roma, ha dedotto di essere formalmente inquadrato nel livello 7 Quadro del CCNL Telecomunicazioni pur avendo svolto, per un lungo periodo (10 anni), mansioni superiori corrispondenti a quelle di dirigente.

Il dipendente ha affermato, inoltre, di aver subito un grave demansionamento in quanto, inizialmente, assegnato a mansioni inferiori riferibili a 4 livelli al di sotto della qualifica dirigenziale e, comunque, di quella di appartenenza e, in seguito, relegato in una condizione di sostanziale inattività, rimanendo il medesimo privo di un reale ruolo e mansioni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 9/6/2020, ha primariamente accertato il diritto del lavoratore al superiore inquadramento dirigenziale, condannando il datore a versare le differenze retributive maturate, a ricostruire la carriera lavorativa in base alla qualifica di spettanza, nonché a corrispondere i premi MBO e a ricalcolare il TFR. ...

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