COOPERATIVA KARIBU: CONVERSIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO PER CONTRATTO A TERMINE E PROROGA DICHIARATI ILLEGITTIMI.

Causa patrocinata Studio legale Salvagni

Sentenza pubblicata su Wikilabour

 

Una lavoratrice assistita dallo studio Legale Salvagni instaurava presso il Tribunale di Latina un giudizio per far dichiarare l’illegittimità di in contatto a termine e della proroga con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato. 

 

In particolare, il contratto a termine era stato stipulato in regime di jobs act mentre la proroga era stata sottoscritta dopo l’entrata in vigore del cosiddetto decreto dignità (e comunque anche dopo il regime transitorio per l’applicazione delle precedenti disposizioni del jobs act in tema di proroga).

Il giudice pontino, in prima battuta, ha ritenuto che la proroga stipulata in data 31.12.18 rientrava pienamente nella disciplina come modificata dal DL 87 del 2018 (decreto dignità) e, quindi, poiché superava i 12 mesi di durata del rapporto, non poteva essere acausale.

 

La sentenza, peraltro,  prende posizione anche sulla tematica della mancata effettuazione della valutazione dei rischi da parte del datore, accogliendo il ricorso anche su tale aspetto affermando il principio, invero consolidato (sul punto è granitico l’orientamento della cassazione), che il datore di lavoro a fronte di una specifica eccezione di non aver provvederò alla  valutazione dei rischi ha l’onere di fornire in giudizio la dimostrazione di aver effettuato in epoca anteriore alla stipula del contratto a termine tale adempimento in applicazione della normativa di tutela della salute sicurezza dei lavoratori. 

 

Il Tribunale di Latina ha pertanto dichiarato illegittima l’assunzione a termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto a termine, condannando la società alla riassunzione della lavoratrice nonché al pagamento di una indennità risarcitoria pari a sei mensilità. 

Continua


CALL CENTER ASSIST SPA: CONTRATTI A PROGETTO ILLEGITTIMI, ACCERTAMENTO SUBORDINAZIONE, PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE E DI TUTTE LE RETRIBUZIONI DALLA FINE DEL RAPPORTO ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO PER QUASI 100 MILA EURO.

 Errata corrige 27 FEB 2022

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Commento alla sentenza Trib, Roma, del 22.2.2022, est Orru’, patrocinata dallo Studio Legale Salvagni, a cura dell’avv . Giulia Ausili.

Sentenza pubblicata su Wikilabour

Articolo pubblicato su:

arivista on-Line LAvoro e Previdenza Oggi NEWS

b) rivista on-Line CSDN Roma

Con diversi ricorsi instaurati presso il Tribunale di Roma, due prestatrici di lavoro hanno convenuto in giudizio la società ASSIST SPA esponendo di avere prestato la propria attività lavorativa alle sue dipendenze senza soluzione di continuità per circa 10 anni. Le ricorrenti esponevano in breve:  a) che la prestazione lavorativa era stata formalizzata con una serie di contratti di collaborazione a progetto; b) di avere svolto l’attività di operatrice di call center sulla base di indicazioni ricevute on line e sotto la diretta sorveglianza di team leader e responsabili di sala presenti quotidianamente; c) di aver osservato un orario di lavoro predeterminato dalle 09.00 alle 15,30 dal lunedì al sabato; d) che la retribuzione non era in concreto commisurata ad alcun progetto raggiunto né in alcun modo a risultati conseguiti; e) che il contratto a progetto non indicava alcun risultato da raggiungere e consisteva in realtà in un elenco di mansioni.

Le prestatrici in diritto rivendicavano: 1) la nullità del contratto a progetto con conseguente trasformazione del rapporto in lavoro subordinato fin dall’origine e condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate; 2) la inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro inter partes, avvenuto tramite dimissioni, con diritto al ripristino del rapporto, oltre risarcimento del danno dalla data di offerta della prestazione lavorativa.

...

Continua


CALL CENTER ASSIST SPA: CONTRATTI A PROGETTO ILLEGITTIMI, ACCERTAMENTO SUBORDINAZIONE, PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE E DI TUTTE LE RETRIBUZIONI DALLA FINE DEL RAPPORTO ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO PER QUASI 100 MILA EURO.

Errata Corrige  27 FEB 2022

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Commento alla sentenza Trib, Roma, del 22.2.2022, est Orru’, patrocinata dallo Studio Legale Salvagni, a cura dell’avv . Giulia Ausili.

Sentenza pubblicata su Wikilabour

Articolo pubblicato su:

arivista on-Line LAvoro e Previdenza Oggi NEWS

b) rivista on-Line CSDN Roma

Con diversi ricorsi instaurati presso il Tribunale di Roma, due prestatrici di lavoro hanno convenuto in giudizio la società ASSIST SPA esponendo di avere prestato la propria attività lavorativa alle sue dipendenze senza soluzione di continuità per circa 10 anni. Le ricorrenti esponevano in breve:  a) che la prestazione lavorativa era stata formalizzata con una serie di contratti di collaborazione a progetto; b) di avere svolto l’attività di operatrice di call center sulla base di indicazioni ricevute on line e sotto la diretta sorveglianza di team leader e responsabili di sala presenti quotidianamente; c) di aver osservato un orario di lavoro predeterminato dalle 09.00 alle 15,30 dal lunedì al sabato; d) che la retribuzione non era in concreto commisurata ad alcun progetto raggiunto né in alcun modo a risultati conseguiti; e) che il contratto a progetto non indicava alcun risultato da raggiungere e consisteva in realtà in un elenco di mansioni.

Le prestatrici in diritto rivendicavano: 1) la nullità del contratto a progetto con conseguente trasformazione del rapporto in lavoro subordinato fin dall’origine e condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate; 2) la inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro inter partes, avvenuto tramite dimissioni, con diritto al ripristino del rapporto, oltre risarcimento del danno dalla data di offerta della prestazione lavorativa.

...

Continua


AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A.: RICONOSCIMENTO MANSIONI SUPERIORI DI 5° LIVELLO (RISPETTO A QUELLE DI 3° DI ASSUNZIONE). LA SOCIETA’ CONDANNATA AL PAGAMENTO DI 30 MILA EURO.

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

La Corte Di Appello di Roma, con sentenza del 19 luglio 2021, ha condannato la società AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. a riconoscere ad un suo dipendente il superiore 5° livello del CCNL per i lavoratori delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

La vicenda riguarda un lavoratore inquadrato nel livello 3° del CCNL di settore, adibito per circa 10 anni a mansioni di elevato contenuto professionale tecnico/amministrativo nell'ambito delle attività relative alla c.d. Tari ed espletate dal medesimo con autonomia e discrezionalità di poteri.

La Corte Di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale che, valutando erroneamente il contenuto delle mansioni svolte dal lavoratore e la documentazione depositata in atti, aveva escluso la necessità di disporre l'indagine istruttoria.

La Corte di Appello, invece, dopo le testimonianze escusse nel corso del giudizio, ha accertato e dichiarato il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel superiore 5° livello sin dal 2011, oltre alle differenze retributive per tutto il periodo in cui il dipendente ha svolto le mansioni di 5° livello, nonché il superiore inquadramento anche per il futuro.

Continua