ALBRIT LOGISTICA S.R.L. E LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE: INGIUSTIFICATO IL RECESSO PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. 

Errata corrige 19 GIU 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Un lavoratore con qualifica dirigenziale, assistito dalla Studio Legale Salvagni, ha instaurato un giudizio presso il Tribunale di Milano per veder riconosciuta l’ingiustificatezza del licenziamento intimato per presunto venir meno del rapporto di fiducia tra le parti.

In particolare, la lettera di recesso conteneva una motivazione assai generica, che si risolveva in una sintetica enunciazione di principi giurisprudenziali e considerazioni di carattere generale in merito alla figura del dirigente, senza nulla chiarire in merito alle concrete circostanze che avevano condotto al venir meno del rapporto di fiducia tra la Società e il Dirigente.

Alla luce di tali osservazioni, il Giudice ha accolto la tesi difensiva dello Studio Legale Salvagni, affermando come la motivazione posta alla base del recesso - il cui onere di specificità è imposto dall’art. 38, co. 2 del contratto collettivo per i dirigenti del Settore Trasporto e Logistica - fosse inidonea a fornire al lavoratore un quadro chiaro del contesto di riferimento, al fine di rendergli agevole la difesa in giudizio o, alternativamente, di indurlo ad accettare la decisione datoriale.

Per le sopra esposte ragioni, pertanto, il Tribunale di Milano ha dichiarato ingiustificato il licenziamento, condannando la società al pagamento in favore del lavoratore di n. 8 mensilità a titolo di indennità supplementare, per una somma di circa 62.000,00 euro.

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ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.: IL TRIBUNALE DI ROMA DICHIARA ILLECITO L’APPALTO CON COMDATA E CONDANNA ALD A RIASSUMERE IL LAVORATORE.

Errata corrige  19 GIU 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La vicenda, patrocinata dallo Studio legale Salvagni, tratta il caso di un lavoratore che ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Roma la società ALD Automotive Italia S.r.l. deducendo l’illegittimità e comunque la non genuinità dell’appalto di manodopera instaurato sin dal 2017, dapprima, con la società appaltatrice Comdata S.p.A., successivamente poi passato alla società ASAP S.r.l., a seguito di un cambio appalto e, attualmente, ancora in essere con la società Covisian S.p.A.

In particolare, il lavoratore deduceva che nonostante fosse stato formalmente dipendente, dapprima, della società Comdata S.p.A. e, poi, di Asap S.r.l. e, al momento, della Covisian S.p.A., dal 2017 ad oggi è stato sempre adibito allo svolgimento di prestazioni relative al contratto di appalto di servizi in favore della ALD Automotive e che, di fatto, si sarebbe trattato di una intermediazione illecita di manodopera in quanto le società appaltatrici (Comdata e Asap in particolare) erano prive della necessaria autonomia organizzativa e del rischio imprenditoriale richiesti per un appalto genuino. ...

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TERNA SPA CONDANNATA ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI DUE LAVORATRICI PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO, CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Con due sentenze del 24.05.2021 e del 21.07.2021, la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da due lavoratrici, accertando che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra le medesime e la cooperativa formale datrice di lavoro doveva in realtà essere imputato alla Terna in qualità di effettivo datore di lavoro.

In particolare, la Corte di Appello, valorizzando la dirimente circostanza relativa dell’effettivo esercizio dei poteri direttivi ed organizzativi della prestazione delle lavoratrici, ha statuito come dall’istruttoria orale fosse emersa la prova dell’assenza sul luogo di lavoro di un referente della Cooperativa. Il potere direttivo e organizzativo (riguardo i turni e la gestione quotidiana della prestazione lavorativa), infatti, era esercitato dall’utilizzatrice, essendo la cooperativa formale datrice di lavoro una mera “organizzazione fantasma” in capo alla quale residuava la sola gestione amministrativa/burocratica del rapporto.

Alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria testimoniale e della documentazione prodotta, la Corte di Appello ha pertanto dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso con la Terna, ancora in essere, condannando la Società alla riammissione in servizio delle lavoratrici e al pagamento di una indennità pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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TERNA SPA CONDANNATA ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI DUE LAVORATRICI PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO, CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Con due sentenze del 24.05.2021 e del 21.07.2021, la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da due lavoratrici, accertando che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra le medesime e la cooperativa formale datrice di lavoro doveva in realtà essere imputato alla Terna in qualità di effettivo datore di lavoro.

In particolare, la Corte di Appello, valorizzando la dirimente circostanza relativa dell’effettivo esercizio dei poteri direttivi ed organizzativi della prestazione delle lavoratrici, ha statuito come dall’istruttoria orale fosse emersa la prova dell’assenza sul luogo di lavoro di un referente della Cooperativa. Il potere direttivo e organizzativo (riguardo i turni e la gestione quotidiana della prestazione lavorativa), infatti, era esercitato dall’utilizzatrice, essendo la cooperativa formale datrice di lavoro una mera “organizzazione fantasma” in capo alla quale residuava la sola gestione amministrativa/burocratica del rapporto.

Alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria testimoniale e della documentazione prodotta, la Corte di Appello ha pertanto dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso con la Terna, ancora in essere, condannando la Società alla riammissione in servizio delle lavoratrici e al pagamento di una indennità pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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