Il Tribunale di Roma, con dieci pronunce di due distinti giudici, rispettivamente del 29.10.2020 e del 10.11.202, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento, poiché disposto dalla Telecom in violazione dell’art. 2103 c.c..
In particolare, i giudici hanno riconfermato, come già avvenuto in numerosi precedenti - in cause patrocinate da questo studio - la natura di trasferimento del provvedimento datoriale di spostamento del lavoratore effettuato tra due diverse sedi di lavoro, anche se all’interno del medesimo comune (nella specie quello di Roma), qualora identificabili con due distinte unità produttive.
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con dieci pronunce di due distinti giudici, rispettivamente del 29.10.2020, del 10.11.2020 e del 18.01.2021, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento, poiché disposto dalla Telecom in violazione dell’art. 2103 c.c..
In particolare, i giudici hanno riconfermato, come già avvenuto in numerosi precedenti - in cause patrocinate da questo studio - la natura di trasferimento del provvedimento datoriale di spostamento del lavoratore effettuato tra due diverse sedi di lavoro, anche se all’interno del medesimo comune (nella specie quello di Roma), qualora identificabili con due distinte unità produttive.
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Causa patrociata dallo Studio legale Salvagni
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n 2585 del 10 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, condannando la società ISA – Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. a riconoscere ad un lavoratore il superiore livello di quadro, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive per il periodo contestato.
La vicenda in concreto riguardava un dipendente adibito per circa 6 anni a mansioni di elevata responsabilità e autonomia, con requisiti di iniziativa personale e capacità decisionale tipiche della figura aziendale del Project Manager.
Anche la Corte di Appello ha ritenuto provato che il lavoratore avesse svolto (per tutto il periodo dal 2006 al 2011), con continuità e prevalenza, mansioni di Project Manager, in base ai documenti depositati e alle testimonianze escusse nel corso del giudizio. La Corte di Appello ha quindi accertato il diritto del lavoratore al riconoscimento del livello di quadro, a partire dal 2006, oltre a tutte le differenze retributive per tutto il periodo in cui egli ha svolto tali mansioni superiori, nonché il superiore inquadramento anche per il futuro.
Causa patrociata dallo Studio legale Salvagni
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n 2585 del 10 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, condannando la società ISA – Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. a riconoscere ad un lavoratore il superiore livello di quadro, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive per il periodo contestato.
La vicenda in concreto riguardava un dipendente adibito per circa 6 anni a mansioni di elevata responsabilità e autonomia, con requisiti di iniziativa personale e capacità decisionale tipiche della figura aziendale del Project Manager.
Anche la Corte di Appello ha ritenuto provato che il lavoratore avesse svolto (per tutto il periodo dal 2006 al 2011), con continuità e prevalenza, mansioni di Project Manager, in base ai documenti depositati e alle testimonianze escusse nel corso del giudizio. La Corte di Appello ha quindi accertato il diritto del lavoratore al riconoscimento del livello di quadro, a partire dal 2006, oltre a tutte le differenze retributive per tutto il periodo in cui egli ha svolto tali mansioni superiori, nonché il superiore inquadramento anche per il futuro.