ACQUIRENTE UNICO S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE UN LAVORATORE PER DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata l’11.12.2019, ha accertato e dichiarato la dequalificazione professionale subita da un lavoratore, condannando la società convenuta al risarcimento del danno patito dal medesimo per effetto dell’illegittima condotta datoriale.

Nel caso di specie, il ricorrente era stato assunto, inizialmente, con contratto di inserimento ed inquadrato nella categoria B2 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico; successivamente, la società lo assumeva con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dapprima, con inquadramento nelle categorie superiori B1 e, da ultimo, B1S. Il lavoratore deduceva, tuttavia, di avere sempre svolto, per l’intera durata del rapporto di lavoro, le medesime mansioni assegnategli sin dall’inizio del rapporto e riconducibili all’inferiore livello B2 (che possedeva al momento dell’assunzione con contratto di inserimento) e, quindi, non riconducibili né alla categoria di inquadramento da ultimo posseduta (B1S), né alla B1.

Il giudice del lavoro, in accoglimento della tesi dello studio Salvagni, ha dichiarato l’illegittima della condotta del datore di lavoro in quanto contraria al disposto dell’art. 2103 c.c., tanto nella sua originaria formulazione, quanto nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.lgs. n. 81/2015, condannando la società al risarcimento del danno professionale. 

 

 

  

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TELECOM ITALIA S.P.A.: LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO. È ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO SENZA IL CONSENSO DEL LAVORATORE TITOLARE DEI BENEFICI EX LEGGE 104/91

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 05.12.2019, ha accolto il ricorso contro TELECOM ITALIA S.p.A. riconoscendo il diritto della lavoratrice ad essere adibita a mansioni riconducibili al proprio livello di inquadramento e dichiarando altresì l’illegittimità del provvedimento di trasferimento che la società aveva attuato senza il consenso della lavoratrice.

Il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie, ha accertato l’illegittimità del demansionamento professionale subito dalla ricorrente, inquadrata nel V livello CCNL Telecomunicazioni, in quanto adibita, dapprima, presso il settore CSA (poi rinominato nel tempo DAC e CDA), a mansioni ricondotte dal giudice all’inferiore III livello del citato CCNL e, successivamente, al ruolo di Site Specialist, svolgendo mansioni riconducibili al II livello. ...

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TELECOM ITALIA S.P.A.: LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO. È ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO SENZA IL CONSENSO DEL LAVORATORE TITOLARE DEI BENEFICI EX LEGGE 104/91

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 05.12.2019, ha accolto il ricorso contro TELECOM ITALIA S.p.A. riconoscendo il diritto della lavoratrice ad essere adibita a mansioni riconducibili al proprio livello di inquadramento e dichiarando altresì l’illegittimità del provvedimento di trasferimento che la società aveva attuato senza il consenso della lavoratrice.

Il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie, ha accertato l’illegittimità del demansionamento professionale subito dalla ricorrente, inquadrata nel V livello CCNL Telecomunicazioni, in quanto adibita, dapprima, presso il settore CSA (poi rinominato nel tempo DAC e CDA), a mansioni ricondotte dal giudice all’inferiore III livello del citato CCNL e, successivamente, al ruolo di Site Specialist, svolgendo mansioni riconducibili al II livello. ...

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IKEA PERDE IL SECONDO RECLAMO: IL TRIBUNALE CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO DISPOSTO ANCHE IN VIOLAZIONE DELLA L. N. 104/1992

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con ordinanza del 24 settembre 2019, il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo proposto da Ikea avverso la prima ordinanza con cui il giudice del lavoro aveva accolto il ricorso promosso da un lavoratore che, padre di due bambini e fruitore dei permessi ex L. n. 104 per assistere il padre malato, era stato trasferito dalla sede romana a quella di Bologna.

Si tratta della quarta vittoria conseguita dallo studio legale Salvagni, il quale ha assistito diversi lavoratori, sostenendo l’illegittimità (se non la pretestuosità) della selezione espletata lo scorso agosto da Ikea al fine di individuare le figure professionali inidonee ad accompagnare l’azienda nel processo di riorganizzazione denominato “Innovation for Growth” che ha interessato gli stores romani. ...

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