TRASFERIMENTO TELECOM: LA CASSAZIONE CONFERMA CHE LO SPOSTAMENTO DEL LAVORATORE TRA DUE SEDI SITE NELLO STESSO COMUNE (ROMA), CONFIGURA UN TRASFERIMENTO EX ART. 2103 C.C.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Articolo su Rassegna di Diritto del Lavoro:

https://www.rassegnadirittolavoro.it/sentenza_commentata/cass-n-2969-2021-trasferimento-assistenza-di-familiare-disabile-sullonere-probatorio-datoriale/

La Suprema Corte, con ordinanza del 08.02.2021, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato l’illegittimità del trasferimento di un lavoratore dipendente di Telecom Italia S.p.A. fruitore dei benefici ex L. 104/92.

La Corte di Cassazione, innanzitutto, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio Salvagni, ha statuito in merito alla infondatezza dell’interpretazione prospettata dalla Società Telecom con riferimento all’art. 25, co. 5, del CCNL delle Telecomunicazioni, secondo cui le disposizioni del trasferimento non si applicherebbero in caso di spostamento nel medesimo comprensorio (nel caso, il comune di Roma). Ed infatti, secondo la Suprema Corte, i giudici di Appello hanno correttamente deciso laddove hanno escluso che le disposizioni del contratto Collettivo possano introdurre eccezioni alle tutele apprestate da norme inderogabili, quali l’art. 2103 c.c. e l’art. 33 L. 104/92, secondo cui il lavoratore che assiste il familiare disabile non può essere trasferito senza consenso.

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BLASETTI S.P.A.: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA CONDANNA LA SOCIETÀ A RIASSUMERE LA LAVORATRICE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARI: LA DECADENZA, SE VI È CONTINUITÀ, INIZIA A DECORRERE DALL’ULTIMO CONTRATTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 19.02.2021, la Corte di Appello di Roma, rigettando l’appello proposto dalla società, ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado in merito all’illegittimità dei numerosi contratti di somministrazione intercorsi tra le parti e alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La Corte ha innanzitutto rigettato la tesi della Società secondo cui la lavoratrice, al fine di impedire la decadenza, avrebbe dovuto impugnare ogni singolo contratto alla sua scadenza, affermando che, invece, trattandosi in sostanza di un unico rapporto di lavoro, quello che rileva è il tempo trascorso tra l’impugnazione e la scadenza dell’ultimo contratto, poiché da tale data sorge, per il lavoratore, l’onere di impugnare nei termini di legge. ...

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BLASETTI S.P.A.: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA CONDANNA LA SOCIETÀ A RIASSUMERE LA LAVORATRICE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARI: LA DECADENZA, SE VI È CONTINUITÀ, INIZIA A DECORRERE DALL’ULTIMO CONTRATTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 19.02.2021, la Corte di Appello di Roma, rigettando l’appello proposto dalla società, ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado in merito all’illegittimità dei numerosi contratti di somministrazione intercorsi tra le parti e alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La Corte ha innanzitutto rigettato la tesi della Società secondo cui la lavoratrice, al fine di impedire la decadenza, avrebbe dovuto impugnare ogni singolo contratto alla sua scadenza, affermando che, invece, trattandosi in sostanza di un unico rapporto di lavoro, quello che rileva è il tempo trascorso tra l’impugnazione e la scadenza dell’ultimo contratto, poiché da tale data sorge, per il lavoratore, l’onere di impugnare nei termini di legge. ...

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Jobs act e licenziamento per g.m.o.: obblighi formativi, repêchage e quantificazione dell’indennizzo in funzione dissuasiva

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.4/2020

Pdf pubblicazione

TRIBUNALE LECCE, 19.6.2020 - Est. Carbone, D.A.G. e M.P. (avv. Chironi I.) c. G.F.L S.r.l (avv.ti Gallozzi S., Tondi V. e Tolomeo A). 

Rapporto di lavoro – Contratto a tutele crescenti – Licenziamento per gmo – Repêchage – Oneri a carico datore di lavoro – Obblighi formativi ex art. 2103 c.c. – Costi formativi non eccessivamente onerosi  – Correttezza e buona fede  –  Violazione repêchage – Illegittimità del recesso.

Rapporto di lavoro – Licenziamento per gmo – Regime sanzionatorio ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 – Corte Costituzionale n. 194/2018 – Criteri di quantificazione dell’indennizzo – Condotta e condizioni delle parti – decisione Ceds – Illegittimità del recesso anche per violazione repêchage – Risarcimento in funzione dissuasiva.

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