Studio Legale Michelangelo Salvagni, i diritti dei lavoratori tra demansionamenti e licenziamenti

Articolo pubblicato su La Repubblica del 13/05/2021:

Link all'articolo

Il demansionamento è una condotta grave che può compromettere la salute psicofisica e comporta un risarcimento del danno

Quando si parla di tutelarsi all’interno dell’intricato mondo del lavoro, è sempre bene affidare il proprio futuro a mani esperte che, da anni, si occupano di sbrogliare le matasse e garantire ai propri clienti grande professionalità e attenzione alle loro esigenze. È il caso dello Studio Legale Avvocato Michelangelo Salvagni, realtà attiva dal 2012 che si pone come obiettivo la tutela del lavoratore in ogni fase del rapporto lavorativo. Il suo fondatore, l’avvocato Michelangelo Salvagni, può vantare un’ampia esperienza professionale nel settore avendo collaborato per molti anni con studi professionali operanti nel settore del Diritto del Lavoro. I collaboratori dello studio sono personalità specializzate in ambito giuslavoristico e civilistico, con particolare attenzione per il settore della tutela del lavoratore e delle relazioni sindacali.

I CAMPI DI AZIONE

Lo studio riserva un’attenzione particolare nel caso di mancato riconoscimento di un livello contrattuale per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente attribuite, sia per l’illegittima adibizione a mansioni inferiori. In questo caso, la richiesta può essere quella di risarcimento dei danni che fanno seguito alla dequalificazione professionale. Inoltre, l’avvocato Salvagni e i suoi collaboratori hanno esperienza nel trattamento di cause riguardanti il mobbing durante il rapporto di lavoro o, in generale, tutte quelle condotte volte alla mortificazione del lavoratore e che possono comprometterne la salute mentale. In questo caso, il lavoratore sarà affiancato anche da medici specializzati nel settore della tutela della salute del lavoratore che aiuteranno lo studio a stabilire quale tipo di risarcimento richiedere in base al danno subito. Ciò che preme in particolar modo i professionisti facenti parte dello studio legale, inoltre, è la tutela del lavoratore messo di fronte alla cessazione del rapporto di lavoro che può avvenire per via di un licenziamento o per scadenza del termine del contratto.

...

Continua



La Suprema Corte sull’art. 18 comma 4 S.L.: revirement della giurisprudenza sul licenziamento disciplinare e sulla reintegra anche per condotte non tipizzate dal CCNL.

Errata corrige 12 Maggio 2022

Articolo di Michelangelo Salvagni pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi News.

Link all'articolo.

 

La recente sentenza di Cassazione n. 11665 del 11 aprile 2022, risolve la querelle sull’interpretazione dell’art 18, comma 4, con riferimento al contrasto giurisprudenziale formatosi sulla tematica della reintegra solo per condotte tipizzate dal CCNL. Secondo il prevalente orientamento formatosi in materia sino alla sentenza in commento, al giudice non era consentito ricondurre il comportamento oggetto di addebito disciplinare ad una sanzione conservativa se questa non fosse espressamente stabilita come tale dalle parti sociali o dai codici disciplinari.

La questione è stata oggetto di dibattito, in dottrina e in giurisprudenza, anche in ragione del fatto che l’indirizzo interpretativo delle cosiddette sentenze di maggio 2019 (la definizione è di A. Maresca, Licenziamento disciplinare e sussistenza del fatto contestato nella giurisprudenza di Cassazione, in Dir. rel. ind., 2019, 946), che appariva decisamente restrittivo e sembrava ormai consolidato, vietava l’interpretazione estensiva o analogica delle sanzioni conservative se non espressamente tipizzate. Tale assunto muoveva dal presupposto che la ratio legis sottesa all’art. 18 S.L., comma 4, come riformato dalla legge c.d. Fornero, prevede la tutela reintegratoria solo quale ipotesi eccezionale rispetto a quella indennitaria (sul punto: Cass., 9.5.2019, n. 12365, nonché nello stesso senso: Cass., 23.5.2019, n. 14063 e Cass., 28.5.2019, n. 14500, pubblicate tutte in Lavoro e prev. oggi, 2019, 11-12, 694, con nota critica di M. Salvagni, Licenziamento disciplinare e sanzione conservativa: reintegra solo per condotte tipizzate dal CCNL non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica. In merito, sempre in senso critico rispetto all’orientamento del 2019, si segnala anche A. Piccinini, Licenziamenti disciplinari e contrattazione collettiva tra realtà e immaginazione, in Quest. giust., 2019).

  ...

Continua


La Suprema Corte sull’art. 18 comma 4 S.L.: revirement della giurisprudenza sul licenziamento disciplinare e sulla reintegra anche per condotte non tipizzate dal CCNL.

Errata corrige 12 Maggio 2022

Articolo di Michelangelo Salvagni pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi News.

Link all'articolo.

La recente sentenza di Cassazione n. 11665 del 11 aprile 2022, risolve la querelle sull’interpretazione dell’art 18, comma 4, con riferimento al contrasto giurisprudenziale formatosi sulla tematica della reintegra solo per condotte tipizzate dal CCNL. Secondo il prevalente orientamento formatosi in materia sino alla sentenza in commento, al giudice non era consentito ricondurre il comportamento oggetto di addebito disciplinare ad una sanzione conservativa se questa non fosse espressamente stabilita come tale dalle parti sociali o dai codici disciplinari.

La questione è stata oggetto di dibattito, in dottrina e in giurisprudenza, anche in ragione del fatto che l’indirizzo interpretativo delle cosiddette sentenze di maggio 2019 (la definizione è di A. Maresca, Licenziamento disciplinare e sussistenza del fatto contestato nella giurisprudenza di Cassazione, in Dir. rel. ind., 2019, 946), che appariva decisamente restrittivo e sembrava ormai consolidato, vietava l’interpretazione estensiva o analogica delle sanzioni conservative se non espressamente tipizzate. Tale assunto muoveva dal presupposto che la ratio legis sottesa all’art. 18 S.L., comma 4, come riformato dalla legge c.d. Fornero, prevede la tutela reintegratoria solo quale ipotesi eccezionale rispetto a quella indennitaria (sul punto: Cass., 9.5.2019, n. 12365, nonché nello stesso senso: Cass., 23.5.2019, n. 14063 e Cass., 28.5.2019, n. 14500, pubblicate tutte in Lavoro e prev. oggi, 2019, 11-12, 694, con nota critica di M. Salvagni, Licenziamento disciplinare e sanzione conservativa: reintegra solo per condotte tipizzate dal CCNL non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica. In merito, sempre in senso critico rispetto all’orientamento del 2019, si segnala anche A. Piccinini, Licenziamenti disciplinari e contrattazione collettiva tra realtà e immaginazione, in Quest. giust., 2019).

  ...

Continua