Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con due sentenze del 15.11.2023, ha accertato l’illegittimità del demansionamento di due dipendenti Telecom, assistiti dallo Studio Salvagni, dal V livello al III o II livello del CCNL Telecomunicazioni.
Il Giudice, valutando le dichiarazioni dei testi escussi e richiamando precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto sussistere l’illegittimo demansionamento dei due lavoratori per essere stati adibiti a mansioni ripetitive e prive di autonomia presso il settore DAC, consistenti in un caso in normalizzazione di posta e contratti, fermi ced, domiciliazioni, bancarie, piano voucher e nell’altro in tipizzazioni; attività queste ritenute non riconducibili al livello 5 di inquadramento. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16.11.2023, ha innanzitutto condannato G.S.E. S.p.A. a riconoscere al dipendente il diritto all’inquadramento nella superiore categoria B1S e, poi, BS di cui al CCNL del settore Elettrico, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa.
La vicenda riguarda un lavoratore che, dapprima assunto con contratto di inserimento, successivamente alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato e sino al dicembre 2013 aveva svolto mansioni riferibili alla categoria BS, superiore rispetto alla categoria B1 di formale inquadramento. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La vicenda tratta il caso di una lavoratrice, inquadrata nel 7 Livello del CCNL Metalmeccanici, che durante il rapporto di lavoro aveva espletato sino al 2007 mansioni di Responsabile di una rilevante Funzione aziendale, con direzione e coordinamento di risorse.
La prestatrice instaurava un giudizio presso il Tribunale di Roma lamentando di essere stata adibita, dal luglio 2007 e fino al dicembre 2017, a mansioni inferiori e, comunque, non equivalenti rispetto a quelle che aveva espletato in precedenza quale Responsabile della suddetta Funzione di 7 livello, in quanto, nel tempo, veniva illegittimamente spostata a vari Settori e Funzioni e formalmente assegnata e ruoli provi di contenuto sino al 2013, venendo lasciata sostanzialmente inattiva e priva di reali compiti da svolgere. ...
Errata corrige 21 OTT 2023
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con ordinanza dell’1.08.2023, il Tribunale di Velletri ha accolto il ricorso d’urgenza proposto dallo Studio Legale Salvagni in difesa di un lavoratore inquadrato nel livello C2 del CCNL Metalmeccanica industria (ex livello 4°), adibito a mansioni inferiori di Montatore/Finitore.
Afferma innanzitutto il Tribunale che l’assegnazione a mansioni inferiori di Montatore/Finitore comportano una illegittima dequalificazione professionale del lavoratore poiché, infatti, le stesse non presuppongono alcuna elevata autonomia, responsabilità e professionalità, così come previsto dal livello C2 del CCNL Metalmeccanica industria.
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