TELECOM CONDANNATA DALLA CORTE DI APPELLO A PAGARE ALTRI € 250.MILA PER AVER DEMANSIONATO UN LAVORATORE INQUADRATO NEL LIVELLO 7° QUADRO E A PAGARE IL VALORE BENEFIT AUTO QUALE RETRIBUZIONE IN NATURA PER REVOCA AUTO AZIENDALE AD SUO PROMISCUO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20.05.2024, rigettando l’appello proposto dalla società, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato l'illegittimo demansionamento subito da un lavoratore inquadrato nel livello 7° Quadro e statuito che le mansioni  svolte in distacco presso altra società (la Loquendo) erano da ricondursi a quelle di Venditore e, come tali, riferibili all’inferiore 5° livello del CCNL Telecomunicazioni, mentre quelle di Store Fix Specialist, svolte successivamente, erano addirittura riferibili all’inferiore di 4° livello del CCNL applicato.

La Corte di appello, inoltre, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal lavoratore, ha condannato la società alla corresponsione di ulteriori (rispetto ai 170.000 liquidati dal giudice di primo grado) 250.000 euro a titolo di danno alla professionalità (in considerazione della notevole durata della dequalificazione professionale - dal 2017 - e della gravità del demansionamento). In tal modo, il danno professionale liquidato corrisponde all’80% della retribuzione per ciascun mese per tutto il periodo dell’accertato demansionamento.

I giudici del secondo grado, infine, sempre in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal lavoratore, hanno riconosciuto l’assegnazione di un’auto aziendale concessa ad uso promiscuo quale retribuzione in natura corrisposta mediante il conferimento in favore del lavoratore di beni e/o servizi, comunemente denominati "fringe benefit”.   

Ed infatti, a seguito della revoca dell’auto aziendale, il lavoratore aveva adito il Tribunale di Roma per richiedere il riconoscimento della natura retributiva della stessa e il conseguente pagamento delle retribuzioni per equivalente in ragione della mancata fruizione del benefit, trattandosi di retribuzione irriducibile ex art. 2103 e 2099 c.c., ormai entrata a far parte del patrimonio del lavoratore.          

La Corte di appello di Roma, per quanto attiene all’attribuzione dell’auto aziendale per “uso promiscuo” con inserimento in busta paga dell’elemento figurativo del valore convenzionale dell’auto, ha ritenuto che tale concessione, trattandosi di “fringe benefits”, assume valore di retribuzione in natura, cui si applica il principio di irriducibilità della retribuzione.

Pertanto, secondo il giudice, il datore può revocare l’utilizzo dell’auto, ma solo a condizione di mantenere lo stesso livello retributivo del dipendente, trattandosi di retribuzione irriducibile, connessa all’uso promiscuo dell’auto.

La società, pertanto, è stata condannata al pagamento di una somma avente natura retributiva, quale controvalore economico del benefit revocato, nonché del controvalore del costo carburante.  

Continua


GSE CONDANNATA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER DEMANSIONAMENTO RITORSIVO CONSEGUENTE ALLA RICHIESTA MANSIONI SUPERIORI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Una lavoratrice dipendente della società GSE- Gestore dei Servizi Energetici, e difesa dallo Studio Legale Salvagni, instaurava un giudizio presso il Tribunale di Roma per far accertare, per un verso, il diritto all’inquadramento superiore con riferimento alle mansioni espletate in qualità di Buyer durante il rapporto lavoro; per un altro, per far dichiarare l’illegittima condotta aziendale che, a seguito della lettera di messa in mora per rivendicare il superiore inquadramento, l’aveva lasciata praticamente inattiva, sottraendole tutte le funzioni proprie del Buyer e assegnandola, solo residualmente, a lavorazioni semplici che la occupavano al massimo per 20 minuti. ...

Continua


COMDATA PERDE LA CAUSA E VIENE CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE AD UNA LAVORATRICE DI 4° LIVELLO (CCNL TELECOMUNICAZIONI) ADIBITA COME ADDETTA AL CALL CENTER PRESSO LE COMMESSE BAT, FCA, INPS, IBERDROLA, ACQUIRENTE UNICO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 990 del 29.01.2024, ha accertato l'illegittima dequalificazione professionale subita da una lavoratrice, assistita dallo Studio Salvagni, inquadrata nel 4° livello del CCNL Telecomunicazioni e assegnata dal mese di ottobre 2018 ad oggi, presso le commesse BAT, FCA, Inps, Iberdrola, Acquirente Unico come addetta al call center.

In particolare, il Giudice ha evidenziato che le mansioni svolte dalla lavoratrice nelle varie commesse in cui è stata addetta dal 2018 ad oggi non sono riconducibili al 4° livello del CCNL di settore - ove rientra la figura dell’operatore di call center - in quanto sono state eseguite sulla base di procedure standardizzate e predefinite e senza margini di autonomia, rientrando piuttosto le attività svolte nell’inferiore 3° livello, come addetto al call center. ...

Continua


LEONARDO S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE DA DEMANSIONAMENTO DI CIRCA 100.000,00 EURO PER UN LAVORATORE “QUADRO” ADIBITO A MANSIONI INFERIORI.  

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

 

La Leonardo S.p.A. (ex Finmeccanica), nota azienda ad alta tecnologia che opera a livello mondiale nei settori dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza, ha illegittimamente adibito un lavoratore a mansioni nettamente inferiori a quelle riferibili al proprio inquadramento contrattuale di Quadro e, venendo lasciato sostanzialmente inattivo, senza alcun ruolo e/o progetto da sviluppare e obiettivi aziendali da realizzare anche per lunghi periodi.

  ...

Continua


  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •      
  • »