TELECOM ITALIA CONDANNATA AL RISARCIMENTO DANNI PER 64.000 EURO. SENTENZA ESEMPLARE DEL TRIBUNALE DI ROMA CONTRO LA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI

Il Tribunale di Roma riconosce l’illegittimità del demansionamento professionale e condanna Telecom ad un risarcimento danni pari a 64.000 euro, per aver affidato ad una lavoratrice mansioni inferiori al livello di appartenenza.

È quanto accaduto il 20 giugno scorso con una nuova, importante sentenza, attraverso la quale viene confermato uno dei principi di dignità del lavoro e del lavoratore che lo studio Salvagni si è sempre impegnato a difendere: degradare un lavoratore a mansioni non corrispondenti al suo livello di competenza, produce un danno sulla persona sia di tipo professionale che morale.

La sentenza riconosce infatti alla lavoratrice anche il danno morale, definito come “una lesione alla propria personalità e dignità”,
confermando ancora una volta le criticità di un settore, il DAC, dove numerosi dipendenti Telecom continuano ad essere oggetto di una condotta del datore di lavoro più volte giudicata illegittima.

A distanza di tre anni appare oggi ancor più significativo l’importante causa condotta da questo studio nel 2014 [ Telecom ] quando, sulla base degli stessi principi, la Telecom fu condannata per aver trasferito decine di dipendenti in quello che è stato definito dalla giurisprudenza un “reparto ghetto”. La vicenda fu ripresa anche dagli organi di stampa nazionali che ne riconobbero subito la rilevanza giuridica e sociale, si veda ad esempio [ ilFattoQuotidiano ].

Ma sono ancora numerosissimi i lavoratori trasferiti negli anni che hanno svolto, e continuano a svolgere, mansioni inferiori rispetto a quelle del proprio livello di appartenenza. E moltissimi i contenziosi.

Fortunatamente i dipendenti che subiscono un demansionamento professionale, che sia di un livello, di due o, come è stato accertato in  numerosi contenziosi del lavoro, molti dei quali patrocinati dall’avvocato Salvagni, addirittura di tre livelli, sono tutelati dal nostro ordinamento che, infatti, punisce con severità il datore di lavoro non soltanto per inadempimento contrattuale, ma anche per l’impoverimento personale e morale causato dall’impedire lo svolgimento  “… di un’attività lavorativa confacente alla propria professionalità”.

Pertanto, anche alla luce degli ultimi riconoscimenti, possiamo affermare che è nel diritto di ogni lavoratore oggetto di dequalificazione, chiederne l’immediata cessazione con il conseguente risarcimento del danno subito, esattamente come accaduto nei casi precedenti a questa ultima sentenza di Giugno.

Continua


LA CORTE D'APPELLO DI ROMA CONDANNA TELECOM AL RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE E BIOLOGICO PER UN DEMANSIONAMENTO DI OLTRE 6 ANNI

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con la sentenza n. 5265/2016, pubblicata il 23 marzo 2017, la Corte d’Appello di Roma ha accertato, confermando in parte la sentenza di primo grado, il grave demansionamento perpetrato ai danni di un lavoratore di Telecom Italia per un periodo complessivo di circa sei anni. I giudici di Appello hanno condannato la società sia al risarcimento del danno professionale (parametrandolo sulla retribuzione mensile del lavoratore per tutto il periodo in cui lo stesso è stato dequalificato e pari a 6 anni) sia al risarcimento del danno biologico, ordinando alla Telecom di adibire il lavoratore a mansioni riferibili al VII livello.

Il caso riguarda la vicenda riguarda un dipendente Telecom, inquadrato al VII livello del CCNL di settore, che durante il rapporto di lavoro aveva svolto mansioni di progettazione e di responsabile della programmazione commerciale ma che, da una certa data in poi era invece stato adibito a mansioni di mera compilazione di fogli excel sui cui riportare dei dati e, in altri casi, assegnato alla distribuzione di elenchi telefonici; il lavoratore, inoltre, per lunghi periodi durante i 6 anni di dequalificazione era stato lasciato completamente inattivo e senza alcun compito da svolgere. Nel corso dei procedimenti, di primo e secondo grado, i giudici hanno accertato la rilevante differenza quantitativa e qualitativa tra le attività lavorative svolte prima del periodo contestato e quelle, poche e inconsistenti, riferibili alla dequalificazione professionale oggetto di causa.

A tal proposito, i giudici hanno quindi accertato il gravissimo e prolungato demansionamento subito dal lavoratore; tale condotta della società ha determinato un grave danno alla professionalità del dipendente che, anche considerando l’età anagrafica del medesimo e le modalità dell’avvenuto demansionamento, è stato calcolato sul parametro del 50% della retribuzione mensile percepita dal lavoratore e quindi determinando un risarcimento del danno moltiplicato per tanti mesi quanti sono stati quelli dell’accertata condotta illecita dell’azienda, (il tutto per un totale di 6 anni).

Continua


Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori: CONDANNA DELLA SOCIETA AERO SEKUR AL RISARCIMENTO SIA DEL DANNO PROFESSIONALE SIA DEL DANNO BIOLOGICO A CAUSA DELL'ILLEGITTIMO DEMANSIONAMENTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza n. 260/2017 depositata il 11.04.2017 il Tribunale di Latina condanna la Società Aero Sekur S.p.A. a risarcire una lavoratrice per il danno professionale e biologico subito a causa di una illegittima dequalificazione professionale posta in essere durante il rapporto di lavoro. La società aveva infatti adibito la lavoratrice a mansioni inferiori invocando il proprio diritto di riorganizzare l’impresa a fronte della carenza di commesse patita nel reparto in cui la medesima era addetta. La Società assumeva in giudizio che la propria condotta fosse pienamente legittima. Tale assunto veniva smentito dal ragionamento del Tribunale di Latina. Ed infatti, secondo la disciplina dettata dall’art. 2103 c.c. (nella precedente formulazione prima del D. Lgs. 81/2015), è a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adibito il lavoratore, durante il rapporto di lavoro, a mansioni equivalenti a quelle del livello contrattuale posseduto e/o quelle in precedenza svolte, dovendo garantire la capacità professionale acquisita dal prestatore.

A parere del Giudice di Latina, invece, tale onere non è stato assolto in quanto l’istruttoria ha dimostrato che la lavoratrice era stata adibita a mansioni inferiori di semplice operaia addetta alle linee di produzione (in concreto, assemblaggio pezzi), quando invece in precedenza aveva ricoperto il ruolo di capo reparto. In sostanza, la ricorrente si era ritrovata a svolgere le stesse mansioni degli operai che invece prima dirigeva e controllava nella qualità di capo reparto.

Ciò ha determinato, secondo il Tribunale di Latina, non solo una grave dequalificazione professionale, ma anche un serio danno d’immagine e professionale per la lavoratrice, compromettendo il suo credito presso i colleghi ed impedendole di aggiornarsi e di avanzare ulteriormente di carriera. Il Giudice ha quindi quantificato il danno di tipo professionale considerando l’anzianità di servizio e la posizione raggiunta antecedentemente all’illegittima condotta aziendale utilizzando quale parametro risarcitorio la retribuzione mensile della lavoratrice.

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale il Giudice, inoltre, ha condannato l’azienda anche al risarcimento del danno biologico liquidando una somma in base alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano alle quali il Giudice di Latina attribuisce il pregio di considerare, non solo la lesione dell’integrità psico-fisica, bensì anche gli ulteriori pregiudizi areddituali che da tale lesione ordinariamente derivano.

Continua