Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.
La Leonardo S.p.A. (ex Finmeccanica), nota azienda ad alta tecnologia che opera a livello mondiale nei settori dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza, ha illegittimamente adibito un lavoratore a mansioni nettamente inferiori a quelle riferibili al proprio inquadramento contrattuale di Quadro e, venendo lasciato sostanzialmente inattivo, senza alcun ruolo e/o progetto da sviluppare e obiettivi aziendali da realizzare anche per lunghi periodi.
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12.12.2023, ha accertato l'illegittimo demansionamento subito da un lavoratore inquadrato nel 7° livello del CCNL Telecomunicazioni, statuendo che le mansioni svolte in qualità di TAF (Top Agent Fibra) e quelle di cd. project manager non sono riferibili al suddetto livello di inquadramento.
In particolare, il Giudice, a seguito della disamina delle dichiarazioni testimoniali e della giurisprudenza di legittimità in merito all’onere della prova in tema di demansionamento - che grava sul datore di lavoro - ha evidenziato che Telecom non ha fornito la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo scaturente dall’art. 2103 c.c.. ...
Errata corrige 17 DIC 2023
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con decreto del 5.12.2023, il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, ha respinto il reclamo proposto dalla società avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale che, il 1° agosto del 2023, aveva accolto il ricorso d’urgenza proposto dallo Studio Legale Salvagni in difesa di un lavoratore inquadrato nel livello C2 del CCNL Metalmeccanica industria (ex livello 4°), adibito a mansioni inferiori di Montatore/Finitore. ...
Errata corrige 06 DIC 2023
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16.11.2023, ha innanzitutto condannato G.S.E. S.p.A. a riconoscere al dipendente il diritto all’inquadramento nella superiore categoria B1S e, poi, BS di cui al CCNL del settore Elettrico, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa.
La vicenda riguarda un lavoratore che, dapprima assunto con contratto di inserimento, successivamente alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato e sino al dicembre 2013 aveva svolto mansioni riferibili alla categoria BS, superiore rispetto alla categoria B1 di formale inquadramento. ...