CORSO SU RECENTI NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI.

Segnalo il corso che si terrà martedì 11 giugno 2024 a Napoli, presso il nuovo Palazzo di Giustizia, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con il CSDN Centro Studi Domenico Napoletano – Sezione di Napoli, l’AGI Campania, nonché l’Università degli Studi di Napoli Federico II, che si propone di riflettere sulle recenti novità normative e giurisprudenziali. 

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Ringrazio il Presidente AGI - Sezione Campania, Federico Maria

Putaturo Donati, e gli organizzatori per avermi coinvolto in qualità di relatore sulla seguente tematica: “Disabilità europea e comporto”.

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NOMINA QUALE RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE E REFERENTE DELLA SCUOLA AGI DI ALTA FORMAZIONE PER IL LAZIO.

Sono lieto di comunicare che il 28 maggio 2024 sono stato nominato dal CER del Lazio quale referente di AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) Lazio presso la Scuola AGI di Alta Formazione e responsabile degli adempimenti relativi alla Formazione Continua Obbligatoria della Sezione.

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SUMMER SCHOOL - SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE GIUSEPPE PERA

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Segnalo con piacere la mia partecipazione, in qualità di relatore, alla Summer School - Scuola di Alta Formazione della Fondazione Giuseppe Pera che quest’anno tratterà il seguente tema:
“Impresa, tecnologia, lavoro. Principi lavoristici e metamorfosi del lavoro".

Gli incontri si terranno nel Complesso di San Francesco a Lucca dal 27 al 29 giugno 2024.

Il mio intervento, previsto per il 28 giugno, avverrà nell’ambito dei seguenti temi:
“Nuovi percorsi di tutela delle differenze. Genere, disabilità, caregiver, accomodamenti ragionevoli”.
Interverranno:
- Prof.ssa Silvia Borelli - Università di Ferrara
- Dott.ssa Monica Bertoncini - Tribunale di Bergamo
- Avv. Michelangelo Salvagni - Foro di Roma
- Coordina: Prof.ssa Patrizia Tullini - Università di Bologna

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POSTE ITALIANE CONDANNATA ALL’ADOZIONE DEGLI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI PER IL DISABILE AFFETTO DA FIBROMIALGIA: IL TRIBUNALE DI ROMA, IN FASE DI RECLAMO, CONFERMA L’ORDINANZA CHE OBBLIGA ALL’ADOZIONE DELLO SMART WORKING

  Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, con la recente ordinanza del 30 aprile 2024, ha confermato, anche in fase di reclamo, le domande della lavoratrice, difesa dallo Studio Legale Salvagni, volte al riconoscimento delle proprie patologie quali rientranti nella nozione eurounitaria di disabilità ed incompatibili con lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza, rigettando il reclamo della società.

Il Collegio ha così confermato la condanna del primo giudice nei confronti del datore di lavoro ad attuare ogni “accomodamento ragionevole” per consentire alla lavoratrice, considerata disabile secondo la nozione eurounitaria in quanto affetta da una patologia che non le permette di recarsi ogni giorno a lavoro come gli altri dipendenti, di espletare la propria attività lavorativa in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori.

I Giudici, infatti, hanno ritenuto che la fibromialgia, di cui è affetta la ricorrente, sia una patologia invalidante che non consente alla medesima di svolgere le proprie mansioni in presenza, al pari degli altri lavoratori. Patologia peraltro riconosciuta anche a seguito di CTU medico legale disposta dal Tribunale stesso nel corso del giudizio.

Conseguentemente il Collegio adito, in base alla nozione di disabilità eurounitaria, ha dichiarato che il rifiuto della società di consentire alla lavoratrice di svolgere la prestazione in modalità di telelavoro e/o lavoro agile configuri una discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 216/2003. Ciò anche in considerazione del fatto che il perdurare della modalità di svolgimento della prestazione, prevalentemente in presenza, fosse idonea ad aggravare le condizioni di salute della lavoratrice.

In particolare, il Collegio ha affermato che “dal complesso delle suddette disposizioni emerge, dunque, che il datore di lavoro debba tenere in considerazione la situazione di svantaggio del lavoratore, adottando "soluzioni ragionevoli", idonee ad evitare una discriminazione indiretta che produca l'effetto di estromettere il dipendente disabile dal lavoro proprio a causa della sua disabilità”.

Peraltro, sempre a parere del Tribunale di Roma, la società “non è riuscita né a dedurre né a dare prova della sussistenza di ragioni aziendali ostative in merito alla adibizione della reclamata alla prestazione di lavoro agile, così come dalla stessa richiesto”.

I Giudici hanno conseguentemente confermato, anche in fase di reclamo, l’ordinanza impugnata dalla società, affermando che, proprio in ragione delle gravi menomazioni fisiche da cui risulta affetta la lavoratrice, la medesima “versi in una condizione di disabilità c.d. eurounitaria, che dunque determina una condizione di svantaggio sociale e lavorativo tale da renderla meritevole di un intervento da parte del proprio datore di lavoro finalizzato a realizzare accomodamenti ragionevoli per ristabilire una parità di trattamento fra i dipendenti”, condannando Poste Italiane ad adibire la lavoratrice al lavoro agile, con massimo quattro rientri mensili.

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