Errata corrige 21 Maggio 2022
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 01.03.2022, in una causa patrocinata sia in primo grado che in secondo grado dallo Studio Legale Salvagni, ha condannato Telecom Italia S.p.a. al risarcimento del danno per l’illegittimo demansionamento di una lavoratrice adibita al DAC/CDA, dal 4° livello al 2° livello del CCNL applicato, a partire dal 2012, con adibizione a mere mansioni di tipizzazione (inserimento dati). ...
Errata corrige 21 Maggio 2022
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 3.5.2022, in una causa patrocinata sia in primo grado che in secondo grado dallo Studio Legale Salvagni, rigettando l’appello della Società, ha confermato la sentenza di primo grado ove il Tribunale di Roma ha condannato la Telecom Italia S.p.a. al risarcimento del danno per l’illegittimo demansionamento di un lavoratore che, inquadrato nel 5° livello, a partire dal 2012 era invece stato illegittimamente adibito a mansioni riferibili al 2° livello del CCNL applicato. ...
Articolo pubblicato su La Repubblica del 13/05/2021:
Il demansionamento è una condotta grave che può compromettere la salute psicofisica e comporta un risarcimento del danno
Quando si parla di tutelarsi all’interno dell’intricato mondo del lavoro, è sempre bene affidare il proprio futuro a mani esperte che, da anni, si occupano di sbrogliare le matasse e garantire ai propri clienti grande professionalità e attenzione alle loro esigenze. È il caso dello Studio Legale Avvocato Michelangelo Salvagni, realtà attiva dal 2012 che si pone come obiettivo la tutela del lavoratore in ogni fase del rapporto lavorativo. Il suo fondatore, l’avvocato Michelangelo Salvagni, può vantare un’ampia esperienza professionale nel settore avendo collaborato per molti anni con studi professionali operanti nel settore del Diritto del Lavoro. I collaboratori dello studio sono personalità specializzate in ambito giuslavoristico e civilistico, con particolare attenzione per il settore della tutela del lavoratore e delle relazioni sindacali.
I CAMPI DI AZIONE
Lo studio riserva un’attenzione particolare nel caso di mancato riconoscimento di un livello contrattuale per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente attribuite, sia per l’illegittima adibizione a mansioni inferiori. In questo caso, la richiesta può essere quella di risarcimento dei danni che fanno seguito alla dequalificazione professionale. Inoltre, l’avvocato Salvagni e i suoi collaboratori hanno esperienza nel trattamento di cause riguardanti il mobbing durante il rapporto di lavoro o, in generale, tutte quelle condotte volte alla mortificazione del lavoratore e che possono comprometterne la salute mentale. In questo caso, il lavoratore sarà affiancato anche da medici specializzati nel settore della tutela della salute del lavoratore che aiuteranno lo studio a stabilire quale tipo di risarcimento richiedere in base al danno subito. Ciò che preme in particolar modo i professionisti facenti parte dello studio legale, inoltre, è la tutela del lavoratore messo di fronte alla cessazione del rapporto di lavoro che può avvenire per via di un licenziamento o per scadenza del termine del contratto.
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 12.04.2021, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Roma aveva accertato il demansionamento subito dal lavoratore, condannando l’Azienda a risarcirgli il non patrimoniale subito.
In particolare, i giudici dell’appello hanno confermato che il lavoratore - inquadrato come collaboratore amministrativo professionale esperto - per un periodo di oltre due anni, era rimasto, dapprima, sostanzialmente privo di assegnazione di incarichi e, poi, addirittura privo di una postazione lavorativa e, successivamente, adibito a mansioni nettamente inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica posseduta, ed infine lasciato in condizione di inattività lavorativa.
La Corte di Appello, pertanto, dando corretta applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova del demansionamento - che, appunto, grava sul datore di lavoro - ha ritenuto che l’Azienda non avesse contestato la ricostruzione dei fatti fornita dal lavoratore (comunque confermata dai testimoni escussi) e, in ogni caso, non avesse provato di aver adibito il medesimo a mansioni proprie della elevata qualifica posseduta.
La Corte, inoltre, quanto al risarcimento del danno, ha condiviso la statuizione del giudice di primo grado laddove: a) aveva accertato il danno esistenziale patito dal lavoratore in oltre 33.000,00 euro, avendo ritenuto raggiunta la prova dell’effettiva alterazione delle abitudini di vita del medesimo nel periodo in cui aveva subito l’accertato demansionamento; b) aveva determinato il danno in via equitativa nella misura del 40% della retribuzione mensile, avuto riguardo alle caratteristiche concrete del demansionamento (privazione delle funzioni di coordinamento di risorse e di responsabilità), alla sua durata e gravità, alla conoscibilità della stessa all’interno e all’esterno del luogo di lavoro, nonché agli effetti negativi di tale dequalificazione professionale sul “fare a-reddituale” del medesimo.
La Corte di Appello, infine, dopo aver disposto la CTU per l’accertamento del danno all’integrità psico-fisica non riconosciuto in primo grado, accogliendo l’appello sul punto proposto dal lavoratore, ha altresì accertato il danno biologico subito dal lavoratore.