TELECOM CONDANNATA A PAGARE 170.000 EURO PER AVER DEMANSIONATO UN LAVORATORE INQUADRATO NEL 7° LIVELLO QUADRO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 Il Tribunale di Roma, con sentenza del 04.01.2021, ha accertato l'illegittimo demansionamento  subito da un lavoratore inquadrato nel livello 7° Quadro, statuendo che le mansioni  svolte in distacco presso altra società (la Loquendo) sono da ricondursi a quelle di Venditore e, come tali, riferibili all’inferiore 5° livello del CCNL Telecomunicazioni, mentre quelle di Store Fix Specialist, svolte successivamente, sono addirittura riferibili all’inferiore di 4° livello del CCNL applicato.

In particolare, il Giudice, a seguito della disamina delle dichiarazioni testimoniali e della giurisprudenza di legittimità in merito all’onere della prova in tema di demansionamento - che grava sul datore di lavoro - ha evidenziato che Telecom non ha fornito la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo scaturente dall’art. 2103 c.c..

Il Tribunale, pertanto, raffrontando le mansioni svolte dal lavoratore con le funzioni previste dalla declaratoria relativa al livello Quadro ha rilevato come risulti del tutto evidente che le mansioni assegnate al medesimo non possano essere in alcun modo rispondenti alle caratteristiche che connotano tale livello, né possano essere ritenute equivalenti alle funzioni svolte antecedentemente al demansionamento, funzioni appunto connotate da competenza manageriale, gestionale e tecnica svolte con elevato grado di autonomia e decisionalità.

Il Tribunale, infine, ha affermato che l’inadempimento da parte del datore di lavoro al disposto dell’art. 2103 c.c. è suscettibile di determinare una pluralità di conseguenze lesive, con effetti sia patrimoniali, sia non patrimoniali.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale, pertanto, ha condannato la Telecom al risarcimento del danno subito dal lavoratore dal 2007 in poi, quantificandolo in oltre 170.000,00 euro per danno alla professionalità (in considerazione della notevole durata della dequalificazione professionale - dal 2017 - e della gravità del demansionamento), e circa 10.000,00 euro per non patrimoniale all’integrità psicofisica.

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TELECOM PERDE DIECI CAUSE: IL TRIBUNALE DI ROMA DICHIARA ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO ANCHE TRA DUE SEDI SITE NELLO STESSO COMUNE E ACCERTA IL DEMANSIONAMENTO SUBITO DA DIECI LAVORATORI ADDETTI AL SETTORE DAC/CDA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con dieci pronunce di due distinti giudici, rispettivamente del 29.10.2020, del 10.11.2020 e del 18.01.2021, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento, poiché disposto dalla Telecom in violazione dell’art. 2103 c.c..

In particolare, i giudici hanno riconfermato, come già avvenuto in numerosi precedenti - in cause patrocinate da questo studio - la natura di trasferimento del provvedimento datoriale di spostamento del lavoratore effettuato tra due diverse sedi di lavoro, anche se all’interno del medesimo comune (nella specie quello di Roma), qualora identificabili con due distinte unità produttive.

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RICONOSCIMENTO QUALIFICA DIRIGENZIALE E SUCCESSIVO DEMANSIONAMENTO (INATTIVITA’): TELECOM CONDANNATA A CORRISPONDERE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE E A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E MORALE PER UN TOTALE DI CIRCA 500 MILA EURO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il lavoratore, nella vicenda in questione, proponendo ricorso al Tribunale di Roma, ha dedotto di essere formalmente inquadrato nel livello 7 Quadro del CCNL Telecomunicazioni pur avendo svolto, per un lungo periodo (10 anni), mansioni superiori corrispondenti a quelle di dirigente.

Il dipendente ha affermato, inoltre, di aver subito un grave demansionamento in quanto, inizialmente, assegnato a mansioni inferiori riferibili a 4 livelli al di sotto della qualifica dirigenziale e, comunque, di quella di appartenenza e, in seguito, relegato in una condizione di sostanziale inattività, rimanendo il medesimo privo di un reale ruolo e mansioni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 9/6/2020, ha primariamente accertato il diritto del lavoratore al superiore inquadramento dirigenziale, condannando il datore a versare le differenze retributive maturate, a ricostruire la carriera lavorativa in base alla qualifica di spettanza, nonché a corrispondere i premi MBO e a ricalcolare il TFR. ...

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ILLEGITTIMO DISTACCO DI UN LAVORATORE DA LOTTOMATICA HOLDING S.R.L. A LOTTOMATICA S.R.L. E ILLEGITTIMO IL SUO DEMANSIONAMENTO: CONDANNA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Un lavoratore, in forza presso la società Lottomatica S.p.A. (ora incorporata in Lottomatica Holding S.r.l.), inquadrato nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, si rivolgeva allo Studio Legale Salvagni per far accertare sia l’illegittimità del distacco del proprio rapporto di lavoro presso la società Lottomatica Scommesse S.r.l. sia la dequalificazione professionale subita presso quest’ultima.

In particolare, il dipendente, affermava di essere inquadrato nel 6° livello del CCNL di settore e di aver sempre svolto, presso la distaccante Lottomatica S.p.A., rilevanti funzioni direttive e specialistiche e, da ultimo, adibito al ruolo di amministratore di sistema.
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