ILLEGITTIMO DISTACCO DI UN LAVORATORE DA LOTTOMATICA HOLDING S.R.L. A LOTTOMATICA S.R.L. E ILLEGITTIMO IL SUO DEMANSIONAMENTO: CONDANNA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Un lavoratore, in forza presso la società Lottomatica S.p.A. (ora incorporata in Lottomatica Holding S.r.l.), inquadrato nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, si rivolgeva allo Studio Legale Salvagni per far accertare sia l’illegittimità del distacco del proprio rapporto di lavoro presso la società Lottomatica Scommesse S.r.l. sia la dequalificazione professionale subita presso quest’ultima.

In particolare, il dipendente, affermava di essere inquadrato nel 6° livello del CCNL di settore e di aver sempre svolto, presso la distaccante Lottomatica S.p.A., rilevanti funzioni direttive e specialistiche e, da ultimo, adibito al ruolo di amministratore di sistema.
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LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA IL DEMANSIONAMENTO E CONDANNA POSTE ITALIANE S.P.A. A RISARCIRE IL DANNO SUBITO DA UNA LAVORATRICE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Sentenza segnalata su WikiLabour.it:

https://www.wikilabour.it/GetFile.aspx?File=%2fAAA_Segnalazioni%2f2020%2fCassazione%2fCassazione_2020_16594.pdf

Nell’ambito di un giudizio promosso da una lavoratrice assistita dall’Avv. Salvagni e volto ad accertare l’intervenuto demansionamento professionale subito da quest’ultima tra il mese di luglio 2007 e quello di marzo 2010, la Corte d’Appello di Roma, nel confermare l’accoglimento della relativa domanda, aveva condannato Poste Italiane S.p.a. a risarcire il relativo danno alla professionalità. 

Al riguardo, la Corte territoriale osservava che la lavoratrice, inquadrata nell'Area Funzionale Operativa livello del CCNL di settore, era stata, invece, assegnata a posizione comportante l'esercizio di mansioni manuali, di mero riordino e sistemazione di materiale secondo procedure standardizzate, oltre che di supporto al personale di sportello, in evidente violazione delle prescrizioni di cui all’art. 2103 c.c. 

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Demansionamenti: perché sono illeciti e come difendersi. Lo Studio Salvagni contro Ikea e Telecom.

Il demansionamento, o dequalificazione professionale, spesso impropriamente confuso nell’immaginario collettivo con la diversa fattispecie del mobbing, negli ultimi anni sta diventando un fenomeno di così vasta portata ed impatto sociologico da impegnare sempre in modo più significativo e a tratti preoccupante le aule dei nostri tribunali.

Quando si parla di demansionamento, o dequalificazione professionale - termini spesso utilizzati come sinonimi - ci si riferisce a tutti i casi in cui il lavoratore viene adibito a mansioni inferiori rispetto al proprio inquadramento contrattuale, ovvero svilenti e degradanti per la propria professionalità e, comunque, non in linea con il livello di appartenenza. Nei casi più gravi, il lavoratore viene lasciato completamente o quasi inattivo per la maggior parte e/o l’intera giornata lavorativa, con un gravissimo danno alla professionalità e dignità morale del medesimo. ...

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ACQUIRENTE UNICO S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE UN LAVORATORE PER DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata l’11.12.2019, ha accertato e dichiarato la dequalificazione professionale subita da un lavoratore, condannando la società convenuta al risarcimento del danno patito dal medesimo per effetto dell’illegittima condotta datoriale.

Nel caso di specie, il ricorrente era stato assunto, inizialmente, con contratto di inserimento ed inquadrato nella categoria B2 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico; successivamente, la società lo assumeva con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dapprima, con inquadramento nelle categorie superiori B1 e, da ultimo, B1S. Il lavoratore deduceva, tuttavia, di avere sempre svolto, per l’intera durata del rapporto di lavoro, le medesime mansioni assegnategli sin dall’inizio del rapporto e riconducibili all’inferiore livello B2 (che possedeva al momento dell’assunzione con contratto di inserimento) e, quindi, non riconducibili né alla categoria di inquadramento da ultimo posseduta (B1S), né alla B1.

Il giudice del lavoro, in accoglimento della tesi dello studio Salvagni, ha dichiarato l’illegittima della condotta del datore di lavoro in quanto contraria al disposto dell’art. 2103 c.c., tanto nella sua originaria formulazione, quanto nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.lgs. n. 81/2015, condannando la società al risarcimento del danno professionale. 

 

 

  

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