ACQUIRENTE UNICO S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE UN LAVORATORE PER DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata l’11.12.2019, ha accertato e dichiarato la dequalificazione professionale subita da un lavoratore, condannando la società convenuta al risarcimento del danno patito dal medesimo per effetto dell’illegittima condotta datoriale.

Nel caso di specie, il ricorrente era stato assunto, inizialmente, con contratto di inserimento ed inquadrato nella categoria B2 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico; successivamente, la società lo assumeva con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dapprima, con inquadramento nelle categorie superiori B1 e, da ultimo, B1S. Il lavoratore deduceva, tuttavia, di avere sempre svolto, per l’intera durata del rapporto di lavoro, le medesime mansioni assegnategli sin dall’inizio del rapporto e riconducibili all’inferiore livello B2 (che possedeva al momento dell’assunzione con contratto di inserimento) e, quindi, non riconducibili né alla categoria di inquadramento da ultimo posseduta (B1S), né alla B1.

Il giudice del lavoro, in accoglimento della tesi dello studio Salvagni, ha dichiarato l’illegittima della condotta del datore di lavoro in quanto contraria al disposto dell’art. 2103 c.c., tanto nella sua originaria formulazione, quanto nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.lgs. n. 81/2015, condannando la società al risarcimento del danno professionale. 

 

 

  

Continua


LE MANSIONI DI SALES REPRESENTATIVE E TPC SONO DI 4° LIVELLO: TELECOM ITALIA CONDANNATA A RISARCIRE DUE DIPENDENTI PER 40.000,00 € CA. IN RAGIONE DEL DEMANSIONAMENTO PROFESSIONALE SUBITO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con due pronunce del 21 febbraio 2019, nn. 1758 e 1760, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto i ricorsi promossi da due lavoratori nei confronti di Telecom Italia S.p.a. e, nell’accertare il grave demansionamento subito dagli stessi, ha ordinato a Telecom Italia S.p.a. di adibirli a mansioni riconducibili ai rispettivi livelli di inquadramento; in ultimo, ha condannato la società resistente a risarcire il danno arrecato alla professionalità dei ricorrenti a causa del suddetto demansionamento.

Il caso di specie muove da due ricorsi promossi da altrettanti dipendenti di Telecom Italia S.p.a. che, inquadrati rispettivamente nel 5° e nel 6° livello contrattuale, sono stati adibiti, dapprima a mansioni di Sales representative e, successivamente, allo svolgimento di una nuova attività, denominata TPC, consistente in mera attività promozionale e di vendita diretta al pubblico di alcuni prodotti e servizi TIM all’interno dei punti vendita aziendali.

Sul punto, il Tribunale, nell’effettuare un confronto tra le relative declaratorie contrattuali, ha accertato che le nuove mansioni cui i ricorrenti sono stati adibiti, rispettivamente a far data dal 2010 e dal 2013, non sono in alcun modo riconducibili ai livelli di inquadramento contrattuale posseduti dagli stessi (ovvero il 5° e il 6°), giacché prive della necessaria autonomia operativa e della specialità tecnica connotanti queste ultime e, in ultimo, poiché esercitate in assenza del coordinamento e del controllo di risorse precipuamente assegnate.

Tanto premesso, il giudice ha riconosciuto una grave violazione dell’art. 2103 c.c., vuoi nel testo anteriore alla novella operata con D.Lgs. n. 81/2015, vuoi nel testo successivo a quest’ultima; e infatti, il Tribunale ha rilevato che la società resistente nulla avesse dedotto sul punto in ordine alla sussistenza dei nuovi presupposti richiesti dalla norma e legittimanti eventuale adibizione a mansioni inferiori, tra cui figura una modifica degli assetti organizzativi aziendali incidenti sulla posizione del lavoratore.

Pertanto, il giudice del lavoro ha dichiarato illegittimo l’esercizio dello ius variandi da parte di Telecom Italia S.p.a. nei confronti di entrambi i ricorrenti, condannando l’azienda a disporre la riassegnazione degli stessi alle mansioni di appartenenza (rispettivamente 5° e 6° livello).

In ultimo, il Tribunale ha accertato il danno professionale subito dai lavoratori, condannando Telecom Italia S.p.a. a risarcire i ricorrenti per una somma complessiva liquidata in € 40,000 ca.

Continua


CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA TRA IL MESSAGGERO S.P.A. E STAMPA ROMA 2015 S.R.L.: ILLEGITTIMI IL TRASFERIMENTO E IL DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE. OTTENUTI IL REINTEGRO E IL RISARCIMENTO DEL LAVORATORE PER DANNI MORALI E PROFESSIONALI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 23 gennaio 2019, n. 639, Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Stampa Roma 2015 S.r.l. e ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento di trasferimento unilateralmente disposto nei confronti del ricorrente e della relativa assegnazione a mansioni inferiori; pertanto, il giudice ha condannato l’azienda a ricollocare il dipendente nella sede presso cui lo stessa era adibito in precedenza, nonché a reintegrarlo nelle mansioni di 8° livello precedentemente espletate, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dal lavoratore per essere stato adibito a mansioni di addetto alle spedizioni dal febbraio 2016, con condanna al risarcimento del danno professionale e morale.

Il giudice, preliminarmente, ha affrontato la questione relativa alla legittimazione passiva della società resistente, subentrata in qualità di azienda cessionaria al Messaggero S.p.a. a seguito della cessione di ramo d’azienda a norma dell’art. 2112 c.c. ...

Continua


DIPENDENTE AMA S.P.A. RISARCITO PER OLTRE €. 500.000,00 PER L’ACCERTAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI E DI UN SUCCESSIVO DEMANSIONAMENTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 12 luglio 2018, n. 1585, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Ama S.p.A., ha riconosciuto il diritto di quest’ultimo ad essere inquadrato nel 7° livello del CCNL di settore in ragione delle mansioni superiori svolte dallo stesso dal luglio 2003, condannando l’azienda datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore per un valore di oltre € 50.000,00.

 Inoltre, il giudice del Lavoro ha riconosciuto l’illegittimità del demansionamento subito dal dipendente a far data dal 2006 e, pertanto, ha condannato Ama S.p.A. a risarcire il danno arrecatogli, liquidandolo, per quanto attiene al danno professionale, nella misura pari ad € 450.000,00 e, per quanto concerne il danno morale, nella misura di € 25.000,00. ...

Continua