CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA TRA IL MESSAGGERO S.P.A. E STAMPA ROMA 2015 S.R.L.: ILLEGITTIMI IL TRASFERIMENTO E IL DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE. OTTENUTI IL REINTEGRO E IL RISARCIMENTO DEL LAVORATORE PER DANNI MORALI E PROFESSIONALI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 23 gennaio 2019, n. 639, Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Stampa Roma 2015 S.r.l. e ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento di trasferimento unilateralmente disposto nei confronti del ricorrente e della relativa assegnazione a mansioni inferiori; pertanto, il giudice ha condannato l’azienda a ricollocare il dipendente nella sede presso cui lo stessa era adibito in precedenza, nonché a reintegrarlo nelle mansioni di 8° livello precedentemente espletate, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dal lavoratore per essere stato adibito a mansioni di addetto alle spedizioni dal febbraio 2016, con condanna al risarcimento del danno professionale e morale.

Il giudice, preliminarmente, ha affrontato la questione relativa alla legittimazione passiva della società resistente, subentrata in qualità di azienda cessionaria al Messaggero S.p.a. a seguito della cessione di ramo d’azienda a norma dell’art. 2112 c.c. ...

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DIPENDENTE AMA S.P.A. RISARCITO PER OLTRE €. 500.000,00 PER L’ACCERTAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI E DI UN SUCCESSIVO DEMANSIONAMENTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 12 luglio 2018, n. 1585, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Ama S.p.A., ha riconosciuto il diritto di quest’ultimo ad essere inquadrato nel 7° livello del CCNL di settore in ragione delle mansioni superiori svolte dallo stesso dal luglio 2003, condannando l’azienda datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore per un valore di oltre € 50.000,00.

 Inoltre, il giudice del Lavoro ha riconosciuto l’illegittimità del demansionamento subito dal dipendente a far data dal 2006 e, pertanto, ha condannato Ama S.p.A. a risarcire il danno arrecatogli, liquidandolo, per quanto attiene al danno professionale, nella misura pari ad € 450.000,00 e, per quanto concerne il danno morale, nella misura di € 25.000,00. ...

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JOB CENTER, TPC E MANCATA ASSEGNAZIONE DI LAVORO: CONDANNATA TELECOM ITALIA S.P.A. A RISARCIRE UNA DIPENDENTE DI 7° LIVELLO LASCIATA TOTALMENTE INATTIVA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 1° marzo 2018, n. 1585, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da una lavoratrice inquadrata nel 7° livello contrattuale, ha accertato il demansionamento dedotto da quest’ultimo, condannando Telecom Italia S.p.a. a risarcire il danno arrecato alla professionalità della ricorrente a causa del suddetto demansionamento.

Nel caso di specie, una dipendente di Telecom Italia S.p.a. inquadrata nel 7° livello contrattuale, dopo aver partecipato a molteplici incontri formativi presso il Job Center aziendale, sito in Via del Pellegrino e Viale Parco de Medici in Roma, è stata trasferita presso il settore Vendite Retail, ove è rimasta totalmente inattiva e sprovvista di mansioni specifiche, anche se formalmente adibita a mansioni di TPC.

Quindi, il giudice ha accolto il ricorso della lavoratrice assistita dallo studio legale Salvagni, accertando il demansionamento subito dalla stessa, che è stata lasciata totalemnte inattiva e priva di reali compiti da svolgere.

In particolare, il giudice ha ritenuto generiche le difese articolate da Telecom Italia S.p.a. che, limitandosi ad affermare la riconducibilità delle mansioni assegnate alla lavoratrice a quelle previste dalla relativa declaratoria contrattuale, non ha soddisfatto l’onere di specifica allegazione che gli spetta per legge.

Pertanto, sulla base di tali premesse, il giudice ha condannato Telecom Italia S.p.a. a risarcire il danno arrecato dall’illegittima condotta datoriale alla professionalità della lavoratrice, liquidandolo in misura pari al 100% della retribuzione per ogni mese di dequalificazione subita dalla ricorrente.

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LA CORTE D'APPELLO CONDANNA TELECOM: accertamento di mansioni superiori, illegittimità del trasferimento e dequalificazione

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5390/2016, pubblicata il 16.12.2016, ha accertato che un dipendente Telecom, inquadrato formalmente nel livello IV del CCNL, durante il rapporto di lavoro aveva invece svolto mansioni superiori riferibili al V livello, condannando così la società al pagamento di tutte le differenze retributive per il passato e riconoscendo, peraltro, il diritto all’inquadramento nel V livello. La Corte d’Appello di Roma ha inoltre accertato che il lavoratore, successivamente al periodo in cui aveva svolto mansioni superiori, era stato illegittimamente trasferito ad altra sede di lavoro e, poi, adibito a mansioni inferiori non riferibili al livello di inquadramento né alla pregressa attività lavorativa. I giudici hanno quantificato il danno alla professionalità liquidandolo in misura pari al 60% della retribuzione mensile per tutto il periodo di dequalificazione, ossia 6 anni. ...

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