Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con due sentenze del 15.11.2023, ha accertato l’illegittimità del demansionamento di due dipendenti Telecom, assistiti dallo Studio Salvagni, dal V livello al III o II livello del CCNL Telecomunicazioni.
Il Giudice, valutando le dichiarazioni dei testi escussi e richiamando precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto sussistere l’illegittimo demansionamento dei due lavoratori per essere stati adibiti a mansioni ripetitive e prive di autonomia presso il settore DAC, consistenti in un caso in normalizzazione di posta e contratti, fermi ced, domiciliazioni, bancarie, piano voucher e nell’altro in tipizzazioni; attività queste ritenute non riconducibili al livello 5 di inquadramento. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16.11.2023, ha innanzitutto condannato G.S.E. S.p.A. a riconoscere al dipendente il diritto all’inquadramento nella superiore categoria B1S e, poi, BS di cui al CCNL del settore Elettrico, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa.
La vicenda riguarda un lavoratore che, dapprima assunto con contratto di inserimento, successivamente alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato e sino al dicembre 2013 aveva svolto mansioni riferibili alla categoria BS, superiore rispetto alla categoria B1 di formale inquadramento. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.
Il Gruppo Eurosanità S.p.A., azienda che gestisce le note case di cura di Villa Stuart, Quisisana, Sant’Elisabetta nonché il Policlinico Casilino, ha illegittimamente licenziato un operatore socio sanitario (O.S.S.) per impossibilità sopravvenuta alla prestazione lavorativa a seguito del giudizio di idoneità parziale espresso dal medico competente che aveva prescritto, quali limitazioni, la non adibizione sia a mansioni che prevedessero la movimentazione manuale di carichi sia di non adibirlo al lavoro notturno e stressogeno.
Lo Studio Legale Salvagni, che ha patrocinato la causa del lavoratore contro il Policlinico Casilino, ha sostenuto in giudizio che, nel caso di specie, la società avrebbe dovuto porre in essere tutti i possibili “accomodamenti ragionevoli” al fine di salvaguardare il posto di lavoro dell’operatore socio sanitario, atteso l’obbligo gravante su di essa di mantenere il dipendente in servizio attribuendogli mansioni compatibili con le sue residue e inferiori capacità lavorative. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22.6.2023, ha accertato la nullità e l’illegittimità dei diversi contratti di collaborazione occasionale e delle relative proroghe succedutesi per diversi anni, e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, per tutto il periodo di lavoro dedotto nei ricorsi, condannando l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I alla corresponsione, nei confronti di tre medici, della somma di circa 200.000,00 euro ciascuno, a titolo di retribuzione mensile, tredicesima e TFR. ...