VERISURE CONDANNATA A RIAMMETTERE IN SERVIZIO IL PRESTATORE FORMALMENTE AUTONOMO E A RiSARCIRE IL DANNO.IL TRIBUNALE DI ROMA ACCERTA LA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni

Il Tribunale di Roma ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro a fronte della sottoscrizione di contratti di collaborazione professionale di tipo autonomo, condannando Verisure a riammettere in servizio il lavoratore, nonché al risarcimento del danno e al pagamento delle differenze retributive maturate.
Il lavoratore, dottore commercialista iscritto all’albo, sebbene assunto con contratti di collaborazione professionale di natura autonoma, deduceva di avere prestato la propria attività lavorativa con modalità subordinate, essendo adibito con continuità al settore Contabilità della società, ove aveva sempre svolto mansioni inerenti al core business aziendale ed era inserito stabilmente nell’organizzazione interna.


La società, di contro, rilevava che la prestazione si era sempre svolta con modalità autonome, come dimostrato dai contratti sottoscritti, che il lavoratore aveva integralmente negoziato, essendo totalmente libero di autodeterminare modalità e tempi di esecuzione dell’attività.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha accolto in toto la tesi difensiva degli avvocati Salvagni e Panetta, scardinando l’impianto difensivo della società. ...

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IL TRIBUNALE DI LATINA REINTEGRA DUE LAVORATORI DELLA SOCIETA' P.C.C. IMPIANTI S.r.l. LICENZIATI PER CESSAZIONE DELL'APPALTO PER MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA COLLETTIVA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Sentenza pubblicata su Wikilabour

Il Tribunale di Latina, con due diverse ordinanze del 16 e 22 marzo 2021, ha reintegrato due lavoratori licenziati da un’azienda, la P.C.C. Impianti S.r.l., specializzata in appalti di manutenzione idraulica e termo idraulica.

Lo Studio Legale Salvagni instaurava, presso il Tribunale di Latina, distinte cause per difendere due dipendenti che erano stati licenziati insieme ad altri dipendenti e tutti con la medesima motivazione, ossia per giustificato motivo oggettivo a causa della cessazione dell’appalto a cui erano adibiti.

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EUROSPIN S.P.A. E MANSIONI SUPERIORI: IL TRIBUNALE DI VELLETRI DICHIARA CHE I VICE-ASSISTENTI DI FILIALE DEVONO ESSERE INQUADRATI NEL SUPERIORE 2° LIVELLO E NON NEL 4° DI FORMALE ASSEGNAZIONE.

Errata corrige 21 Mar 2022

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Con sentenza dell’8 marzo 2022, n. 220, il Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, ha accolto un ricorso proposto da una dipendente di Eurospin Lazio S.p.a. che, formalmente inquadrata nel 4° livello del CCNL Commercio, ricopriva il ruolo di vice-assistente di filiale e, per tale ragione, aveva azionato, con l’assistenza dello Studio legale Salvagni, il riconoscimento di mansioni superiori riferibili al 2° livello.

In particolare, nel corpo del ricorso, la difesa della lavoratrice ha valorizzato il ruolo di responsabilità ricoperto da quest’ultima all’interno del punto vendita, descrivendo le attività di gestione amministrativa e di coordinamento e controllo del personale disimpegnate dalla stessa.
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COOPERATIVA KARIBU: CONVERSIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO PER CONTRATTO A TERMINE E PROROGA DICHIARATI ILLEGITTIMI.   

Causa patrocinata Studio legale Salvagni

Sentenza pubblicata su Wikilabour

 

Una lavoratrice assistita dallo studio Legale Salvagni instaurava presso il Tribunale di Latina un giudizio per far dichiarare l’illegittimità di in contatto a termine e della proroga con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato. 

 

In particolare, il contratto a termine era stato stipulato in regime di jobs act mentre la proroga era stata sottoscritta dopo l’entrata in vigore del cosiddetto decreto dignità (e comunque anche dopo il regime transitorio per l’applicazione delle precedenti disposizioni del jobs act in tema di proroga).

Il giudice pontino, in prima battuta, ha ritenuto che la proroga stipulata in data 31.12.18 rientrava pienamente nella disciplina come modificata dal DL 87 del 2018 (decreto dignità) e, quindi, poiché superava i 12 mesi di durata del rapporto, non poteva essere acausale.

 

La sentenza, peraltro,  prende posizione anche sulla tematica della mancata effettuazione della valutazione dei rischi da parte del datore, accogliendo il ricorso anche su tale aspetto affermando il principio, invero consolidato (sul punto è granitico l’orientamento della cassazione), che il datore di lavoro a fronte di una specifica eccezione di non aver provvederò alla  valutazione dei rischi ha l’onere di fornire in giudizio la dimostrazione di aver effettuato in epoca anteriore alla stipula del contratto a termine tale adempimento in applicazione della normativa di tutela della salute sicurezza dei lavoratori. 

 

Il Tribunale di Latina ha pertanto dichiarato illegittima l’assunzione a termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto a termine, condannando la società alla riassunzione della lavoratrice nonché al pagamento di una indennità risarcitoria pari a sei mensilità. 

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