Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 04.01.2021, ha accertato l'illegittimo demansionamento subito da un lavoratore inquadrato nel livello 7° Quadro, statuendo che le mansioni svolte in distacco presso altra società (la Loquendo) sono da ricondursi a quelle di Venditore e, come tali, riferibili all’inferiore 5° livello del CCNL Telecomunicazioni, mentre quelle di Store Fix Specialist, svolte successivamente, sono addirittura riferibili all’inferiore di 4° livello del CCNL applicato.
In particolare, il Giudice, a seguito della disamina delle dichiarazioni testimoniali e della giurisprudenza di legittimità in merito all’onere della prova in tema di demansionamento - che grava sul datore di lavoro - ha evidenziato che Telecom non ha fornito la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo scaturente dall’art. 2103 c.c..
Il Tribunale, pertanto, raffrontando le mansioni svolte dal lavoratore con le funzioni previste dalla declaratoria relativa al livello Quadro ha rilevato come risulti del tutto evidente che le mansioni assegnate al medesimo non possano essere in alcun modo rispondenti alle caratteristiche che connotano tale livello, né possano essere ritenute equivalenti alle funzioni svolte antecedentemente al demansionamento, funzioni appunto connotate da competenza manageriale, gestionale e tecnica svolte con elevato grado di autonomia e decisionalità.
Il Tribunale, infine, ha affermato che l’inadempimento da parte del datore di lavoro al disposto dell’art. 2103 c.c. è suscettibile di determinare una pluralità di conseguenze lesive, con effetti sia patrimoniali, sia non patrimoniali.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale, pertanto, ha condannato la Telecom al risarcimento del danno subito dal lavoratore dal 2007 in poi, quantificandolo in oltre 170.000,00 euro per danno alla professionalità (in considerazione della notevole durata della dequalificazione professionale - dal 2017 - e della gravità del demansionamento), e circa 10.000,00 euro per non patrimoniale all’integrità psicofisica.
Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni
Il Tribunale di Roma ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro a fronte della sottoscrizione di contratti di collaborazione professionale di tipo autonomo, condannando Verisure a riammettere in servizio il lavoratore, nonché al risarcimento del danno e al pagamento delle differenze retributive maturate.
Il lavoratore, dottore commercialista iscritto all’albo, sebbene assunto con contratti di collaborazione professionale di natura autonoma, deduceva di avere prestato la propria attività lavorativa con modalità subordinate, essendo adibito con continuità al settore Contabilità della società, ove aveva sempre svolto mansioni inerenti al core business aziendale ed era inserito stabilmente nell’organizzazione interna.
La società, di contro, rilevava che la prestazione si era sempre svolta con modalità autonome, come dimostrato dai contratti sottoscritti, che il lavoratore aveva integralmente negoziato, essendo totalmente libero di autodeterminare modalità e tempi di esecuzione dell’attività.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha accolto in toto la tesi difensiva degli avvocati Salvagni e Panetta, scardinando l’impianto difensivo della società. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Sentenza pubblicata su Wikilabour
Il Tribunale di Latina, con due diverse ordinanze del 16 e 22 marzo 2021, ha reintegrato due lavoratori licenziati da un’azienda, la P.C.C. Impianti S.r.l., specializzata in appalti di manutenzione idraulica e termo idraulica.
Lo Studio Legale Salvagni instaurava, presso il Tribunale di Latina, distinte cause per difendere due dipendenti che erano stati licenziati insieme ad altri dipendenti e tutti con la medesima motivazione, ossia per giustificato motivo oggettivo a causa della cessazione dell’appalto a cui erano adibiti.
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Errata corrige 21 Mar 2022
Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.
Con sentenza dell’8 marzo 2022, n. 220, il Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, ha accolto un ricorso proposto da una dipendente di Eurospin Lazio S.p.a. che, formalmente inquadrata nel 4° livello del CCNL Commercio, ricopriva il ruolo di vice-assistente di filiale e, per tale ragione, aveva azionato, con l’assistenza dello Studio legale Salvagni, il riconoscimento di mansioni superiori riferibili al 2° livello.
In particolare, nel corpo del ricorso, la difesa della lavoratrice ha valorizzato il ruolo di responsabilità ricoperto da quest’ultima all’interno del punto vendita, descrivendo le attività di gestione amministrativa e di coordinamento e controllo del personale disimpegnate dalla stessa.
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