TELECOM REVOCA AUTO AZIENDALE CONCESSA AD USO PROMISCUO: CONDANNATA A PAGARE IN BUSTA PAGA IL VALORE BENEFIT AUTO QUALE RETRIBUZIONE IN NATURA

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 giugno 2021, ha riconosciuto l’assegnazione di un’auto aziendale concessa ad uso promiscuo quale retribuzione in natura corrisposta mediante il conferimento in favore del lavoratore di beni e/o servizi, comunemente denominati "fringe benefit”.    

La vicenda riguarda una lavoratrice alla quale l’azienda, per oltre dieci anni, ha assegnato una vettura aziendale ad uso promiscuo. La dipendente, a seguito della revoca dell’auto aziendale, ha chiesto il riconoscimento della natura retributiva della stessa e il conseguente pagamento delle retribuzioni per equivalente in ragione della mancata fruizione del benefit, trattandosi di retribuzione irriducibile ex art. 2103 e 2099 c.c. e ormai entrata a far parte del patrimonio della lavoratrice.           

Il Tribunale di Roma, per quanto attiene all’attribuzione dell’auto aziendale per “uso promiscuo” con inserimento in busta paga dell’elemento figurativo del valore convenzionale dell’auto, ha ritenuto che tale concessione, trattandosi di “fringe benefits”, assume valore di retribuzione in natura, cui si applica il principio di irriducibilità della retribuzione.

Pertanto, secondo il giudice, il datore può revocare l’utilizzo dell’auto, ma solo a condizione di mantenere lo stesso livello retributivo del dipendente, trattandosi di retribuzione irriducibile, connessa all’uso promiscuo dell’auto.

La società, pertanto, è stata condannata al pagamento di una somma avente natura retributiva (il cui parametro è stato determinato in base alle tariffe ACI), quale controvalore economico del benefit revocato.  

 

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POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA CONFERMA LA SENTENZA CON CUI IL TRIBUNALE AVEVA ACCERTATO IL DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE RICONOSCENDO IL DANNO ESISTENZIALE E BIOLOGICO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 12.04.2021, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Roma aveva accertato il demansionamento subito dal lavoratore, condannando l’Azienda a risarcirgli il non patrimoniale subito.

In particolare, i giudici dell’appello hanno confermato che il lavoratore - inquadrato come collaboratore amministrativo professionale esperto - per un periodo di oltre due anni, era rimasto, dapprima, sostanzialmente privo di assegnazione di incarichi e, poi, addirittura privo di una postazione lavorativa e, successivamente, adibito a mansioni nettamente inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica posseduta, ed infine lasciato in condizione di inattività lavorativa.

La Corte di Appello, pertanto, dando corretta applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova del demansionamento - che, appunto, grava sul datore di lavoro - ha ritenuto che l’Azienda non avesse contestato la ricostruzione dei fatti fornita dal lavoratore (comunque confermata dai testimoni escussi) e, in ogni caso, non avesse provato di aver adibito il medesimo a mansioni proprie della elevata qualifica posseduta.

La Corte, inoltre, quanto al risarcimento del danno, ha condiviso la statuizione del giudice di primo grado laddove: a) aveva accertato il danno esistenziale patito dal lavoratore in oltre 33.000,00 euro, avendo ritenuto raggiunta la prova dell’effettiva alterazione delle abitudini di vita del medesimo nel periodo in cui aveva subito l’accertato demansionamento; b) aveva determinato il danno in via equitativa nella misura del 40% della retribuzione mensile, avuto riguardo alle caratteristiche concrete del demansionamento (privazione delle funzioni di coordinamento di risorse e di responsabilità), alla sua durata e gravità, alla conoscibilità della stessa all’interno e all’esterno del luogo di lavoro, nonché agli effetti negativi di tale dequalificazione professionale sul “fare a-reddituale” del medesimo.

La Corte di Appello, infine, dopo aver disposto la CTU per l’accertamento del danno all’integrità psico-fisica non riconosciuto in primo grado, accogliendo l’appello sul punto proposto dal lavoratore, ha altresì accertato il danno biologico subito dal lavoratore.

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ASSICURAZIONI DI ROMA: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA CONFERMA ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE PER GIUSTA CAUSA

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni

Con sentenza del 12 ottobre 2021 la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del ricorso promosso da una dirigente nei confronti di Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana, ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato nei confronti di una Dirigente in assenza di qualsivoglia giusta causa e ha condannato l’azienda a corrisponderle una somma pari ad oltre 600 mila euro, a titolo di risarcimento del danno.

In particolare, il giudice del lavoro, nel disattendere le difese articolate dalla Mutua Assicuratrice a sostegno delle molteplici contestazioni disciplinari elevate a carico della dirigente e sfociate nel successivo provvedimento di licenziamento, ha accertato che non vi fossero “apprezzabili motivi per i quali si debba ritenere che le condotte tenute dalla ricorrente ed oggetto di contestazione disciplinare abbiano turbato il legame di fiducia con parte datoriale”.

Pertanto, i giudici di appello hanno dichiarato l’illegittimità del recesso datoriale e, in applicazione del CCNL dirigenti imprese assicuratrici applicabile al caso di specie, hanno condannato Assicurazioni generali al pagamento, in favore della dirigente assistita dallo studio legale Salvagni, di una somma corrispondente all’indennità supplementare ivi prevista e pari a 48 mensilità della retribuzione percepita, a titolo di risarcimento del danno subito.

Inoltre, il giudice ha condannato parte datoriale a corrispondere alla lavoratrice anche indennità di mancato preavviso, prevista al citato CCNL in misura pari 12 mensilità della retribuzione corrisposta alla lavoratrice in costanza di rapporto di lavoro.

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ALITALIA CONDANNATA A RIASSUMERE LA LAVORATRICE: LA PROROGA NEL CONTRATTO A TERMINE E' LEGITTIMA SOLO OVE SIA STATO MANIFESTATO IL CONSENSO PER ISCRITTO

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Sentenza segnalata su WikiLabour.it

Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 1 aprile 2021, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice nei confronti di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria dichiarando, in applicazione dell’art. 22, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, costituito tra le parti un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel caso di specie, alla scadenza del contratto a termine stipulato con la convenuta, il rapporto di lavoro della ricorrente era di fatto proseguito per oltre tre mesi, senza che la medesima avesse sottoscritto qualsivoglia documento (rectius proroga) idoneo a legittimarne la prosecuzione oltre il termine inizialmente pattuito.

Secondo la difesa aziendale, posto che la forma scritta ad substantiam è richiesta dalla legge solo per l’apposizione del termine di durata del rapporto di lavoro e non anche per la relativa proroga, il consenso della lavoratrice alla stessa avrebbe dovuto ritenersi manifestato per facta concludentia, ravvisabili nella prosecuzione dell’attività lavorativa da parte della medesima senza alcuna manifestazione di dissenso.

Il Giudice del lavoro ha respinto le deduzioni datoriali e, in accoglimento della prospettazione offerta dallo studio Salvagni, ha rilevato come, in assenza di forma scritta, la prosecuzione dell’attività lavorativa dimostri esclusivamente che la lavoratrice ha prestato il consenso alla continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine ma non anche alla proroga del contratto a tempo determinato, con conseguente applicazione del meccanismo sanzionatorio di cui al citato art. 22, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.

Il Tribunale ha, quindi, condannato Alitalia alla riammissione in servizio della dipendente e, stante la sottoposizione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, dichiarato il diritto della medesima ad un’indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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