EUROSPIN S.P.A. E MANSIONI SUPERIORI: IL TRIBUNALE DI VELLETRI DICHIARA CHE I VICE-ASSISTENTI DI FILIALE DEVONO ESSERE INQUADRATI NEL SUPERIORE 2° LIVELLO E NON NEL 4° DI FORMALE ASSEGNAZIONE.

Errata corrige 21 Mar 2022

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Con sentenza dell’8 marzo 2022, n. 220, il Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, ha accolto un ricorso proposto da una dipendente di Eurospin Lazio S.p.a. che, formalmente inquadrata nel 4° livello del CCNL Commercio, ricopriva il ruolo di vice-assistente di filiale e, per tale ragione, aveva azionato, con l’assistenza dello Studio legale Salvagni, il riconoscimento di mansioni superiori riferibili al 2° livello.

In particolare, nel corpo del ricorso, la difesa della lavoratrice ha valorizzato il ruolo di responsabilità ricoperto da quest’ultima all’interno del punto vendita, descrivendo le attività di gestione amministrativa e di coordinamento e controllo del personale disimpegnate dalla stessa.
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COOPERATIVA KARIBU: CONVERSIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO PER CONTRATTO A TERMINE E PROROGA DICHIARATI ILLEGITTIMI.   

Causa patrocinata Studio legale Salvagni

Sentenza pubblicata su Wikilabour

 

Una lavoratrice assistita dallo studio Legale Salvagni instaurava presso il Tribunale di Latina un giudizio per far dichiarare l’illegittimità di in contatto a termine e della proroga con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato. 

 

In particolare, il contratto a termine era stato stipulato in regime di jobs act mentre la proroga era stata sottoscritta dopo l’entrata in vigore del cosiddetto decreto dignità (e comunque anche dopo il regime transitorio per l’applicazione delle precedenti disposizioni del jobs act in tema di proroga).

Il giudice pontino, in prima battuta, ha ritenuto che la proroga stipulata in data 31.12.18 rientrava pienamente nella disciplina come modificata dal DL 87 del 2018 (decreto dignità) e, quindi, poiché superava i 12 mesi di durata del rapporto, non poteva essere acausale.

 

La sentenza, peraltro,  prende posizione anche sulla tematica della mancata effettuazione della valutazione dei rischi da parte del datore, accogliendo il ricorso anche su tale aspetto affermando il principio, invero consolidato (sul punto è granitico l’orientamento della cassazione), che il datore di lavoro a fronte di una specifica eccezione di non aver provvederò alla  valutazione dei rischi ha l’onere di fornire in giudizio la dimostrazione di aver effettuato in epoca anteriore alla stipula del contratto a termine tale adempimento in applicazione della normativa di tutela della salute sicurezza dei lavoratori. 

 

Il Tribunale di Latina ha pertanto dichiarato illegittima l’assunzione a termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto a termine, condannando la società alla riassunzione della lavoratrice nonché al pagamento di una indennità risarcitoria pari a sei mensilità. 

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AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A.: RICONOSCIMENTO MANSIONI SUPERIORI DI 5° LIVELLO (RISPETTO A QUELLE DI 3° DI ASSUNZIONE). LA SOCIETA’ CONDANNATA AL PAGAMENTO DI 30 MILA EURO.

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

La Corte Di Appello di Roma, con sentenza del 19 luglio 2021, ha condannato la società AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. a riconoscere ad un suo dipendente il superiore 5° livello del CCNL per i lavoratori delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

La vicenda riguarda un lavoratore inquadrato nel livello 3° del CCNL di settore, adibito per circa 10 anni a mansioni di elevato contenuto professionale tecnico/amministrativo nell'ambito delle attività relative alla c.d. Tari ed espletate dal medesimo con autonomia e discrezionalità di poteri.

La Corte Di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale che, valutando erroneamente il contenuto delle mansioni svolte dal lavoratore e la documentazione depositata in atti, aveva escluso la necessità di disporre l'indagine istruttoria.

La Corte di Appello, invece, dopo le testimonianze escusse nel corso del giudizio, ha accertato e dichiarato il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel superiore 5° livello sin dal 2011, oltre alle differenze retributive per tutto il periodo in cui il dipendente ha svolto le mansioni di 5° livello, nonché il superiore inquadramento anche per il futuro.

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SLIM ALUMINIUM S.P.A.: DICHIARATO ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Con ordinanza del 14 novembre 2021, il Tribunale di Latina, Sez. Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da un dipendente della Slim Aluminium S.p.a. (già Hydro Aluminium S.p.a.) assistito dallo Studio legale Salvagni e avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento intimato per giusta causa. La società ha contestato al lavoratore alcuni addebiti disciplinari, motivando il recesso anche in ragione di una asserita «recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 9, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 9» del CCNL Metalmeccanica Industria. Prima del licenziamento, infatti, il lavoratore era già stato oggetto di diverse contestazioni disciplinari, sfociate in altrettante sanzioni di natura conservativa, la cui legittimità è stata, però, contestata dallo Studio Salvagni.

Nell’accogliere la tesi difensiva dello studio, il Tribunale pontino ha ritenuto di dover verificare la sussistenza di entrambi gli addebiti elevati al lavoratore, giacché espressamente richiamati dalla società resistente nel corpo della lettera di contestazione disciplinare, prima, e posti a fondamento del recesso, poi.

Tuttavia, all’esito istruttoria orale espletata, il giudice del Lavoro ha riscontrato l’infondatezza della prima contestazione disciplinare e, dunque, l’illegittimità di una delle sanzioni sospensive irrogate in passato al dipendente: venuto meno il presupposto della recidiva contestata, è altresì venuta a mancare la giusta causa posta a fondamento del licenziamento irrogato al lavoratore che, infatti, è stato dichiarato illegittimo giacché sproporzionato.

Pertanto, il Tribunale di Latina, nell’applicare la tutela prevista dal 5° comma, art. 18, St. Lav., ha condannato la società resistente a corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria pari a 22 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto da ultimo percepita dallo stesso.

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