Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 3.03.2026 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dalla società, confermando che il pluriennale rapporto di lavoro formalmente intercorso tra la lavoratrice e la società formale datrici di lavoro - che si limitavano alla mera fornitura di manodopera - doveva in realtà essere imputato alla Janssen Cilag S.p.A. in qualità di effettivo datore di lavoro. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Un lavoratore, assistito da questo Studio, con la collaborazione della Collega Elisabetta Masi, ha chiesto di accertare l’interposizione illegittima di manodopera e comunque l’appalto non genuino relativamente alla prove attività lavorativa prestata concretamente alle dipendenze della Banca Popolare di Milano.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 14.01.2024, riconosceva la non genuinità dell’appalto e quindi dichiarava costituito il rapporto del lavoratore con la Banca.
Successivamente, con sentenza del 3.07.2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui il giudice di primo grado aveva ha accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di servizi che si limitavano alla mera fornitura di manodopera - doveva in realtà essere imputato alla Banco BPM S.p.A. in qualità di effettivo datore di lavoro. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 19 maggio 2026, ha confermato la sentenza di primo grado con cui aveva accolto il ricorso proposto da un lavoratore assistito dallo Studio Legale Salvagni, con la collaborazione dell’avv. Giulia Ausili, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., per il riconoscimento del superiore inquadramento.
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 21.8.2025, ha accertato l’illegittimità del trasferimento di una lavoratrice, assistita dallo Studio Salvagni con la collaborazione della collega avv. Caterina Scorrano, nonché il diritto all’inquadramento al superiore livello 6°, in qualità di Direct Account (Venditore Diretto), e l’illegittimo demansionamento subito dalla medesima per essere stata adibita, a partire dal gennaio 2023, a mansioni rientranti nel 5°livello del CCNL Telecomunicazioni. ...