TELECOM E SETTORE REGIA NAZIONALE: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA L'AZIENDA AL RICONOSCIMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI DI 6° LIVELLO DEL CCNL OLTRE AL PAGAMENTO DI OLTRE 20 MILA EURO PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE.

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni. 

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9293 del 10 novembre 2022, ha condannato la società TELECOM ITALIA S.P.A. a riconoscere ad un suo dipendente il superiore 6° livello del CCNL Telecomunicazioni, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

La vicenda riguarda un lavoratore della REGIA NAZIONALE, inquadrato nel livello 5° del CCNL di settore che, per circa 8 anni, ha svolto rilevanti funzioni specialistiche nell'ambito del settore di appartenenza.

Il Tribunale di Roma ha accolto la tesi sostenuta dallo Studio Legale Salvagni secondo cui le mansioni svolte dal regista nazionale sono riconducibili al 6° livello del CCNL Telecomunicazioni e, in particolare, al profilo esemplificativo di Coordinatore di settori operativi ovvero il "Lavoratrice/tore che, sulla base di direttive generali, coordina importanti organismi operativi, tecnici, amministrativi, provvedendo alla programmazione, alla gestione e all'utilizzo integrato e ottimizzato delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate". ...

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LAZIOCREA S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E BIOLOGICO PER UN DEMANSIONAMENTO DI 10 ANNI DI UNA LAVORATRICE DI SETTIMO LIVELLO LASCIATA INATTIVA E ADIBITA A MANSIONI DI 4 LIVELLI INFERIORI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La vicenda tratta il caso di una lavoratrice, inquadrata nel 7 Livello del CCNL Metalmeccanici, che durante il rapporto di lavoro aveva espletato sino al 2007 mansioni di Responsabile di una rilevante Funzione aziendale, con direzione e coordinamento di risorse

La prestatrice instaurava un giudizio presso il Tribunale di Roma lamentando di essere stata adibita, dal luglio 2007 e fino al dicembre 2017, a mansioni inferiori e, comunque, non equivalenti rispetto a quelle che aveva espletato in precedenza quale Responsabile della suddetta Funzione di 7 livello, in quanto, nel tempo, veniva illegittimamente spostata a vari Settori e Funzioni e formalmente assegnata e ruoli provi di contenuto sino al 2013, venendo lasciata sostanzialmente inattiva e priva di reali compiti da svolgere. ...

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TERNA S.P.A.: CONFERMATA IN CASSAZIONE LA SENTENZA DI CONDANNA DI ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UNA LAVORATRICE PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 12.10.2022, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Terna S.p.a. e confermato integralmente la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 21.07.2021 che, in accoglimento dell’appello proposto da una lavoratrice, aveva accertato che il rapporto di lavoro, formalmente intercorso tra la medesima e la cooperativa formale datrice di lavoro, doveva in realtà essere imputato alla Terna in qualità di effettivo datore di lavoro. ...

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LICENZIAMENTI COMDATA PER CAMBIO APPALTO NEI CALL-CENTER: LA CORTE D'APPELLO DI ROMA REINTEGRA I LAVORATORI PER ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Con sentenza del 12.07.2022, la Corte d'Appello di Roma ha accolto il reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012, presentato da sei dipendenti della nota società COMDATA S.p.A. che si occupa di servizi call center condannando parte datoriale a reintegrarli nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento di 10 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. ...

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