Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Un lavoratore, assistito da questo Studio, con la collaborazione della Collega Elisabetta Masi, ha chiesto di accertare l’interposizione illegittima di manodopera e comunque l’appalto non genuino relativamente alla prove attività lavorativa prestata concretamente alle dipendenze della Banca Popolare di Milano.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 14.01.2024, riconosceva la non genuinità dell’appalto e quindi dichiarava costituito il rapporto del lavoratore con la Banca.
Successivamente, con sentenza del 3.07.2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui il giudice di primo grado aveva ha accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di servizi che si limitavano alla mera fornitura di manodopera - doveva in realtà essere imputato alla Banco BPM S.p.A. in qualità di effettivo datore di lavoro. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2 gennaio 2026, ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da tre medici oculisti assistiti dallo Studio Legale Salvagni con la collaborazione dell’avv. Caterina Scorrano, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma, con riconoscimento della natura subordinata dei tre rapporti di formale collaborazione coordinata e continuativa, intervenuti per oltre 10 anni. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2 dicembre 2025, ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto il ricorso proposto da una lavoratrice assistita dallo Studio Legale Salvagni, con la collaborazione dell’avv. Giulia Ausili, nei confronti di LAZIOCrea S.p.A., per il riconoscimento del superiore inquadramento.
In particolare, la Corte adita, condividendo il ragionamento del Tribunale, ha affermato che la lavoratrice, formalmente inquadrata come impiegata di 7° livello, in virtù di un accordo sindacale aziendale per la definizione dei profili professionali, sottoscritto dalla società e dalle OO.SS. in data 18.12.2007, aveva diritto ad essere inquadrata, sin dal 2012, nella categoria di Quadro, in quanto lo stesso accordo aziendale prevedeva il riconoscimento del superiore livello dopo 2 anni di comprovata esperienza di lavoro come Project manager; qualifica, questa, riconosciuta alla ricorrente dalla società a decorrere dal 2010. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 9 ottobre 2025, ha accoltole domande di un Quadro Direttivo Telecom, assistito da questo Studio legale, con la collaborazione della collega avv. Caterina Scorrano, volte all’accertamento dell’illegittimo demansionamento del lavoratore per oltre 16 anni (dal 2008 all’attualità), con conseguente condanna della società al risarcimento del danno professionale e biologico.
Il Giudice, dopo aver escusso i testi e disposto CTU medico legale, ha ritenuto che dalle dichiarazioni dei testi escussi è risultato accertato il demansionamento del lavoratore in quanto adibito a mansioni rientranti, anziché nel livello 7Q del CCNL Telecomunicazioni di appartenenza, al livello 5° del CCNL di settore (inferiore di tre livelli). ...