"CRISI ECONOMICA TUTELA DEI DIRITTI"

Il precariato: un destino o un'opportunità?

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Questioni in tema di qualificazione del rapporto di lavoro e onere della prova in caso di asserite dimissioni

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.4/2012

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TRIBUNALE DI ROMA, 12 ottobre 2011 – Est. Armone – P.P.S. (avv. Aiello) c. Compagnia di navigazione Ponte S. Angelo in liquidazione (avv. Napoletano).

Contratto di lavoro occasionale – Natura subordinata della prestazione - Contratto a termine di lavoro marittimo – Utilizzo abusivo del contratto a termine – Nullità del termine – Trasformazione in contratto a tempo indeterminato – Nullità del licenziamento orale – Dimissioni – Ripartizione onere della prova .

 Nel caso di successione consecutiva di un rapporto di lavoro di tipo occasionale e di un rapporto di lavoro subordinato a termine di lavoro marittimo, l’accertamento della subordinazione sin dal primo rapporto, formalmente qualificato come autonomo, travolge il successivo contratto a tempo determinato e la relativa apposizione del termine, con la conseguenza che il rapporto di lavoro deve considerarsi unico ed a tempo indeterminato sin dall’origine. Ove si controverta sulle modalità di risoluzione del rapporto con affermazioni contrapposte (licenziamento orale o dimissioni), sul lavoratore grava esclusivamente la prova della cessazione del rapporto lavorativo, mentre la controdeduzione del datore di lavoro riguardante le dimissioni ha valore di eccezione ed il relativo onere della prova incombe sullo stesso eccipiente. ...

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Genericità della causale nel lavoro temporaneo e nella somministrazione

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.1/2012

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Corte d’Appello Torino, 2 maggio 2011, Sez. lav. – Pres. Mariani, Est. Grillo Pasquarelli – M. P. (avv. Scavone) c. Poste Italiane Spa (avv.Fronticelli).

 

Lavoro temporaneo tramite agenzia – Difetto di indicazione dei motivi – Eccessiva genericità – Violazione art. 3, comma 3, lett. a, legge n. 196/1997 – Applicazione dell’art. 10, comma 1, legge n. 196/1997 – Riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo all’azienda utilizzatrice.

Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’azienda utilizzatrice non solo nei casi contemplati dall’art. 10, commi 2 e 3, legge n. 196/1997, in mancanza di forma scritta o di protrazione del rapporto oltre il termine di dieci giorni dalla naturale scadenza, ma anche nelle ipotesi contemplate dal comma 1 del medesimo art. 10, e quindi anche nel caso di violazione dell’art. 1, commi 2-5, ipotesi tra le quali rientra la generica indicazione dei motivi sottesi alla stipula del contratto di fornitura e del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, essendo detti contratti, intrinsecamente collegati, ontologicamente causali.

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Legge del "collegato lavoro‟, cosa c‟è da sapere sulla norma “ammazza precari”

Intervista al giuslavorista Michelangelo Salvagni.

Intervista pubblicata su: Diritto di critica, Giornale online di politica e attualità.

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In data 24 novembre 2010 è entrata in vigore la legge n. 183/2010, cosiddetto “collegato lavoro”, con la quale il legislatore, per la prima volta, ha previsto un onere di impugnativa di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato, evidenziandosi che, in tale categoria giuridica, devono ritenersi ricompresi: i contratti a termine ex D.Lgs. 368/2001, i contratti di lavoro somministrato ex D.Lgs. 276/03 (cosiddetta legge Biagi), i contratti di lavoro interinale ex L. 196/97 (cosiddetto pacchetto Treu), i contratti di lavoro a progetto ed altri. L’art. 32 di tale nuova normativa ha, quindi, espressamente stabilito che i lavoratori devono impugnare tutte le varie tipologie di contratti a tempo determinato entro 60 giorni, con le seguenti differenziazioni: per i rapporti a termine cessati antecedentemente alla data del 24 novembre 2010 (data in cui è entrata in vigore la legge) i 60 giorni per impugnare i contratti iniziano a decorrere da tale ultima data, con scadenza inizialmente prevista alla data del 24 gennaio 2011 (ciò prima del decreto mille proroghe di cui si dirà meglio oltre).

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