EUROSPIN S.P.A. E MANSIONI SUPERIORI: IL TRIBUNALE DI VELLETRI DICHIARA CHE I VICE-ASSISTENTI DI FILIALE DEVONO ESSERE INQUADRATI NEL SUPERIORE 2° LIVELLO E NON NEL 4° DI FORMALE ASSEGNAZIONE.

Errata corrige 21 Mar 2022

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Con sentenza dell’8 marzo 2022, n. 220, il Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, ha accolto un ricorso proposto da una dipendente di Eurospin Lazio S.p.a. che, formalmente inquadrata nel 4° livello del CCNL Commercio, ricopriva il ruolo di vice-assistente di filiale e, per tale ragione, aveva azionato, con l’assistenza dello Studio legale Salvagni, il riconoscimento di mansioni superiori riferibili al 2° livello.

In particolare, nel corpo del ricorso, la difesa della lavoratrice ha valorizzato il ruolo di responsabilità ricoperto da quest’ultima all’interno del punto vendita, descrivendo le attività di gestione amministrativa e di coordinamento e controllo del personale disimpegnate dalla stessa.
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COOPERATIVA KARIBU: CONVERSIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO PER CONTRATTO A TERMINE E PROROGA DICHIARATI ILLEGITTIMI.

Causa patrocinata Studio legale Salvagni

Sentenza pubblicata su Wikilabour

Una lavoratrice assistita dallo studio Legale Salvagni instaurava presso il Tribunale di Latina un giudizio per far dichiarare l’illegittimità di in contatto a termine e della proroga con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato. 

In particolare, il contratto a termine era stato stipulato in regime di jobs act mentre la proroga era stata sottoscritta dopo l’entrata in vigore del cosiddetto decreto dignità (e comunque anche dopo il regime transitorio per l’applicazione delle precedenti disposizioni del jobs act in tema di proroga).

Il giudice pontino, in prima battuta, ha ritenuto che la proroga stipulata in data 31.12.18 rientrava pienamente nella disciplina come modificata dal DL 87 del 2018 (decreto dignità) e, quindi, poiché superava i 12 mesi di durata del rapporto, non poteva essere acausale. ...

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COOPERATIVA KARIBU: CONVERSIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO PER CONTRATTO A TERMINE E PROROGA DICHIARATI ILLEGITTIMI.   

Causa patrocinata Studio legale Salvagni

Sentenza pubblicata su Wikilabour

 

Una lavoratrice assistita dallo studio Legale Salvagni instaurava presso il Tribunale di Latina un giudizio per far dichiarare l’illegittimità di in contatto a termine e della proroga con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato. 

 

In particolare, il contratto a termine era stato stipulato in regime di jobs act mentre la proroga era stata sottoscritta dopo l’entrata in vigore del cosiddetto decreto dignità (e comunque anche dopo il regime transitorio per l’applicazione delle precedenti disposizioni del jobs act in tema di proroga).

Il giudice pontino, in prima battuta, ha ritenuto che la proroga stipulata in data 31.12.18 rientrava pienamente nella disciplina come modificata dal DL 87 del 2018 (decreto dignità) e, quindi, poiché superava i 12 mesi di durata del rapporto, non poteva essere acausale.

 

La sentenza, peraltro,  prende posizione anche sulla tematica della mancata effettuazione della valutazione dei rischi da parte del datore, accogliendo il ricorso anche su tale aspetto affermando il principio, invero consolidato (sul punto è granitico l’orientamento della cassazione), che il datore di lavoro a fronte di una specifica eccezione di non aver provvederò alla  valutazione dei rischi ha l’onere di fornire in giudizio la dimostrazione di aver effettuato in epoca anteriore alla stipula del contratto a termine tale adempimento in applicazione della normativa di tutela della salute sicurezza dei lavoratori. 

 

Il Tribunale di Latina ha pertanto dichiarato illegittima l’assunzione a termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto a termine, condannando la società alla riassunzione della lavoratrice nonché al pagamento di una indennità risarcitoria pari a sei mensilità. 

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COOPERATIVA KARIBU: CONVERSIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO PER CONTRATTO A TERMINE E PROROGA DICHIARATI ILLEGITTIMI.

Causa patrocinata Studio legale Salvagni

Sentenza pubblicata su Wikilabour

 

Una lavoratrice assistita dallo studio Legale Salvagni instaurava presso il Tribunale di Latina un giudizio per far dichiarare l’illegittimità di in contatto a termine e della proroga con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato. 

 

In particolare, il contratto a termine era stato stipulato in regime di jobs act mentre la proroga era stata sottoscritta dopo l’entrata in vigore del cosiddetto decreto dignità (e comunque anche dopo il regime transitorio per l’applicazione delle precedenti disposizioni del jobs act in tema di proroga).

Il giudice pontino, in prima battuta, ha ritenuto che la proroga stipulata in data 31.12.18 rientrava pienamente nella disciplina come modificata dal DL 87 del 2018 (decreto dignità) e, quindi, poiché superava i 12 mesi di durata del rapporto, non poteva essere acausale.

 

La sentenza, peraltro,  prende posizione anche sulla tematica della mancata effettuazione della valutazione dei rischi da parte del datore, accogliendo il ricorso anche su tale aspetto affermando il principio, invero consolidato (sul punto è granitico l’orientamento della cassazione), che il datore di lavoro a fronte di una specifica eccezione di non aver provvederò alla  valutazione dei rischi ha l’onere di fornire in giudizio la dimostrazione di aver effettuato in epoca anteriore alla stipula del contratto a termine tale adempimento in applicazione della normativa di tutela della salute sicurezza dei lavoratori. 

 

Il Tribunale di Latina ha pertanto dichiarato illegittima l’assunzione a termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto a termine, condannando la società alla riassunzione della lavoratrice nonché al pagamento di una indennità risarcitoria pari a sei mensilità. 

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