Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Articolo su Rassegna di Diritto del Lavoro:
La Suprema Corte, con ordinanza del 08.02.2021, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato l’illegittimità del trasferimento di un lavoratore dipendente di Telecom Italia S.p.A. fruitore dei benefici ex L. 104/92.
La Corte di Cassazione, innanzitutto, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio Salvagni, ha statuito in merito alla infondatezza dell’interpretazione prospettata dalla Società Telecom con riferimento all’art. 25, co. 5, del CCNL delle Telecomunicazioni, secondo cui le disposizioni del trasferimento non si applicherebbero in caso di spostamento nel medesimo comprensorio (nel caso, il comune di Roma). Ed infatti, secondo la Suprema Corte, i giudici di Appello hanno correttamente deciso laddove hanno escluso che le disposizioni del contratto Collettivo possano introdurre eccezioni alle tutele apprestate da norme inderogabili, quali l’art. 2103 c.c. e l’art. 33 L. 104/92, secondo cui il lavoratore che assiste il familiare disabile non può essere trasferito senza consenso.
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 19.02.2021, la Corte di Appello di Roma, rigettando l’appello proposto dalla società, ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado in merito all’illegittimità dei numerosi contratti di somministrazione intercorsi tra le parti e alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La Corte ha innanzitutto rigettato la tesi della Società secondo cui la lavoratrice, al fine di impedire la decadenza, avrebbe dovuto impugnare ogni singolo contratto alla sua scadenza, affermando che, invece, trattandosi in sostanza di un unico rapporto di lavoro, quello che rileva è il tempo trascorso tra l’impugnazione e la scadenza dell’ultimo contratto, poiché da tale data sorge, per il lavoratore, l’onere di impugnare nei termini di legge. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con dieci pronunce di due distinti giudici, rispettivamente del 29.10.2020, del 10.11.2020 e del 18.01.2021, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento, poiché disposto dalla Telecom in violazione dell’art. 2103 c.c..
In particolare, i giudici hanno riconfermato, come già avvenuto in numerosi precedenti - in cause patrocinate da questo studio - la natura di trasferimento del provvedimento datoriale di spostamento del lavoratore effettuato tra due diverse sedi di lavoro, anche se all’interno del medesimo comune (nella specie quello di Roma), qualora identificabili con due distinte unità produttive.
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Causa patrociata dallo Studio legale Salvagni
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n 2585 del 10 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, condannando la società ISA – Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. a riconoscere ad un lavoratore il superiore livello di quadro, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive per il periodo contestato.
La vicenda in concreto riguardava un dipendente adibito per circa 6 anni a mansioni di elevata responsabilità e autonomia, con requisiti di iniziativa personale e capacità decisionale tipiche della figura aziendale del Project Manager.
Anche la Corte di Appello ha ritenuto provato che il lavoratore avesse svolto (per tutto il periodo dal 2006 al 2011), con continuità e prevalenza, mansioni di Project Manager, in base ai documenti depositati e alle testimonianze escusse nel corso del giudizio. La Corte di Appello ha quindi accertato il diritto del lavoratore al riconoscimento del livello di quadro, a partire dal 2006, oltre a tutte le differenze retributive per tutto il periodo in cui egli ha svolto tali mansioni superiori, nonché il superiore inquadramento anche per il futuro.