IL TRIBUNALE DI LATINA REINTEGRA IL TERZO LAVORATORE PRESSO DRS, SOCIETA’ DI SERVIZI PER ALGIDA, FINDUS E UNILEVER

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Sentenza pubblicata su Wikilabour

Il “doppio licenziamento” intimato sia ai sensi della legge n. 223/1991 sia come licenziamento individuale è illegittimo determinando la violazione dei criteri di scelta.

Il Tribunale di Latina, dopo le due decisioni di ottobre 2020 del giudice Montanari, con ordinanza del 30.11.2020, giudice Avarello, in relazione ad identica fattispecie, ha reintegrato un altro dei lavoratori licenziati dalla società DRS, a seguito sia di una procedura di mobilità, sia di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

La società, a fronte di dichiarate difficoltà economiche derivanti dalla perdita di commesse, richiedeva l’avvio di una procedura di mobilità di cui alla l. 223/1991, con l’intento di licenziare 9 unità di personale. Peraltro, dopo la conclusione di una prima fase di tale procedura, la DRS procedeva al licenziamento di sole 4 unità senza mai concludere l’iter previsto dalla l. 223/1991.

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RICONOSCIMENTO QUALIFICA DIRIGENZIALE E SUCCESSIVO DEMANSIONAMENTO (INATTIVITA’): TELECOM CONDANNATA A CORRISPONDERE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE E A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E MORALE PER UN TOTALE DI CIRCA 500 MILA EURO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il lavoratore, nella vicenda in questione, proponendo ricorso al Tribunale di Roma, ha dedotto di essere formalmente inquadrato nel livello 7 Quadro del CCNL Telecomunicazioni pur avendo svolto, per un lungo periodo (10 anni), mansioni superiori corrispondenti a quelle di dirigente.

Il dipendente ha affermato, inoltre, di aver subito un grave demansionamento in quanto, inizialmente, assegnato a mansioni inferiori riferibili a 4 livelli al di sotto della qualifica dirigenziale e, comunque, di quella di appartenenza e, in seguito, relegato in una condizione di sostanziale inattività, rimanendo il medesimo privo di un reale ruolo e mansioni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 9/6/2020, ha primariamente accertato il diritto del lavoratore al superiore inquadramento dirigenziale, condannando il datore a versare le differenze retributive maturate, a ricostruire la carriera lavorativa in base alla qualifica di spettanza, nonché a corrispondere i premi MBO e a ricalcolare il TFR. ...

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LO STUDIO SALVAGNI VINCE LE CAUSE CONTRO COMDATA E IL TRIBUNALE DI ROMA REINTEGRA I LAVORATORI IN SERVIZIO NEI CALL CENTER

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Sentenza pubblicata su WikiLabour

Articolo pubblicato su:

CSDN Roma

- ADNKronos

La società Comdata S.p.A., nota azienda che si occupa di servizi call center e che vanta alle proprie dipendenze circa 7000 lavoratori, con unoperazione del tutto illegittima e, utilizzando in modo anomalo la cd clausola sociale in materia di cambio appalto, ha cercato di cedere i propri dipendenti addetti alla commessa ALD (ben 56) ad una società subentrante, neocostituita ed avente un capitale sociale di appena 10 mila euro.

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MANPOWER PERDE ANCHE L’OPPOSIZIONE: CONFERMATA L’ORDINANZA CHE AVEVA DICHIARATO NULLO IL LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 1° dicembre 2020, il Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, respingendo l’opposizione proposta dalla Manpower S.r.l., ha confermato l’ordinanza emessa nella fase sommaria, laddove era stata dichiarata la nullità del licenziamento intimato per presunto giustificato motivo oggettivo, giacché connotato, in realtà, da natura discriminatoria, nonché l’illegittimità del recesso per insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto dalla società a fondamento dello stesso.

Conseguentemente, il giudice ha confermato l’ordinanza emessa nella precedente fase laddove ha condannato il datore di lavoro a reintegrare la lavoratrice nel proprio posto di lavoro, nonché al pagamento integrale delle retribuzioni maturate medio tempore, dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

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