SLIM ALUMINIUM S.P.A.: DICHIARATO ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Con ordinanza del 14 novembre 2021, il Tribunale di Latina, Sez. Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da un dipendente della Slim Aluminium S.p.a. (già Hydro Aluminium S.p.a.) assistito dallo Studio legale Salvagni e avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento intimato per giusta causa. La società ha contestato al lavoratore alcuni addebiti disciplinari, motivando il recesso anche in ragione di una asserita «recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 9, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 9» del CCNL Metalmeccanica Industria. Prima del licenziamento, infatti, il lavoratore era già stato oggetto di diverse contestazioni disciplinari, sfociate in altrettante sanzioni di natura conservativa, la cui legittimità è stata, però, contestata dallo Studio Salvagni.

Nell’accogliere la tesi difensiva dello studio, il Tribunale pontino ha ritenuto di dover verificare la sussistenza di entrambi gli addebiti elevati al lavoratore, giacché espressamente richiamati dalla società resistente nel corpo della lettera di contestazione disciplinare, prima, e posti a fondamento del recesso, poi.

Tuttavia, all’esito istruttoria orale espletata, il giudice del Lavoro ha riscontrato l’infondatezza della prima contestazione disciplinare e, dunque, l’illegittimità di una delle sanzioni sospensive irrogate in passato al dipendente: venuto meno il presupposto della recidiva contestata, è altresì venuta a mancare la giusta causa posta a fondamento del licenziamento irrogato al lavoratore che, infatti, è stato dichiarato illegittimo giacché sproporzionato.

Pertanto, il Tribunale di Latina, nell’applicare la tutela prevista dal 5° comma, art. 18, St. Lav., ha condannato la società resistente a corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria pari a 22 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto da ultimo percepita dallo stesso.

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TRASFERIMENTO TELECOM: LA CASSAZIONE CONFERMA CHE LO SPOSTAMENTO DEL LAVORATORE TRA DUE SEDI SITE NELLO STESSO COMUNE (ROMA), CONFIGURA UN TRASFERIMENTO EX ART. 2103 C.C.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Articolo su Rassegna di Diritto del Lavoro:

https://www.rassegnadirittolavoro.it/sentenza_commentata/cass-n-2969-2021-trasferimento-assistenza-di-familiare-disabile-sullonere-probatorio-datoriale/

La Suprema Corte, con ordinanza del 08.02.2021, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato l’illegittimità del trasferimento di un lavoratore dipendente di Telecom Italia S.p.A. fruitore dei benefici ex L. 104/92.

La Corte di Cassazione, innanzitutto, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio Salvagni, ha statuito in merito alla infondatezza dell’interpretazione prospettata dalla Società Telecom con riferimento all’art. 25, co. 5, del CCNL delle Telecomunicazioni, secondo cui le disposizioni del trasferimento non si applicherebbero in caso di spostamento nel medesimo comprensorio (nel caso, il comune di Roma). Ed infatti, secondo la Suprema Corte, i giudici di Appello hanno correttamente deciso laddove hanno escluso che le disposizioni del contratto Collettivo possano introdurre eccezioni alle tutele apprestate da norme inderogabili, quali l’art. 2103 c.c. e l’art. 33 L. 104/92, secondo cui il lavoratore che assiste il familiare disabile non può essere trasferito senza consenso.

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BLASETTI S.P.A.: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA CONDANNA LA SOCIETÀ A RIASSUMERE LA LAVORATRICE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARI: LA DECADENZA, SE VI È CONTINUITÀ, INIZIA A DECORRERE DALL’ULTIMO CONTRATTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 19.02.2021, la Corte di Appello di Roma, rigettando l’appello proposto dalla società, ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado in merito all’illegittimità dei numerosi contratti di somministrazione intercorsi tra le parti e alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La Corte ha innanzitutto rigettato la tesi della Società secondo cui la lavoratrice, al fine di impedire la decadenza, avrebbe dovuto impugnare ogni singolo contratto alla sua scadenza, affermando che, invece, trattandosi in sostanza di un unico rapporto di lavoro, quello che rileva è il tempo trascorso tra l’impugnazione e la scadenza dell’ultimo contratto, poiché da tale data sorge, per il lavoratore, l’onere di impugnare nei termini di legge. ...

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TELECOM PERDE DIECI CAUSE: IL TRIBUNALE DI ROMA DICHIARA ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO ANCHE TRA DUE SEDI SITE NELLO STESSO COMUNE E ACCERTA IL DEMANSIONAMENTO SUBITO DA DIECI LAVORATORI ADDETTI AL SETTORE DAC/CDA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con dieci pronunce di due distinti giudici, rispettivamente del 29.10.2020, del 10.11.2020 e del 18.01.2021, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento, poiché disposto dalla Telecom in violazione dell’art. 2103 c.c..

In particolare, i giudici hanno riconfermato, come già avvenuto in numerosi precedenti - in cause patrocinate da questo studio - la natura di trasferimento del provvedimento datoriale di spostamento del lavoratore effettuato tra due diverse sedi di lavoro, anche se all’interno del medesimo comune (nella specie quello di Roma), qualora identificabili con due distinte unità produttive.

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