Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 05.12.2019, ha accolto il ricorso contro TELECOM ITALIA S.p.A. riconoscendo il diritto della lavoratrice ad essere adibita a mansioni riconducibili al proprio livello di inquadramento e dichiarando altresì l’illegittimità del provvedimento di trasferimento che la società aveva attuato senza il consenso della lavoratrice.
Il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie, ha accertato l’illegittimità del demansionamento professionale subito dalla ricorrente, inquadrata nel V livello CCNL Telecomunicazioni, in quanto adibita, dapprima, presso il settore CSA (poi rinominato nel tempo DAC e CDA), a mansioni ricondotte dal giudice all’inferiore III livello del citato CCNL e, successivamente, al ruolo di Site Specialist, svolgendo mansioni riconducibili al II livello. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con ordinanza del 24 settembre 2019, il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo proposto da Ikea avverso la prima ordinanza con cui il giudice del lavoro aveva accolto il ricorso promosso da un lavoratore che, padre di due bambini e fruitore dei permessi ex L. n. 104 per assistere il padre malato, era stato trasferito dalla sede romana a quella di Bologna.
Si tratta della quarta vittoria conseguita dallo studio legale Salvagni, il quale ha assistito diversi lavoratori, sostenendo l’illegittimità (se non la pretestuosità) della selezione espletata lo scorso agosto da Ikea al fine di individuare le figure professionali inidonee ad accompagnare l’azienda nel processo di riorganizzazione denominato “Innovation for Growth” che ha interessato gli stores romani. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 04.11.2019, ha confermato quanto già accertato da Tribunale di Roma in merito all’illegittimità del trasferimento della lavoratrice dipendente di Telecom Italia S.p.A., e fruitrice dei benefici ex L. 104/92 ed all’accertamento della dequalificazione professionale subita dalla medesima presso il settore DAC.
La Corte di Appello ha innanzitutto confermato quanto statuito dal Tribunale di Roma in merito alla illegittimità del trasferimento della lavoratrice da una sede all’altra del Comune di Roma. In particolare, secondo la Corte di appello, la società non aveva adempiuto all’onere di provare la ragione posta alla base del trasferimento della lavoratrice da porre in comparazione con l’interesse, prevalente, della lavoratrice che assiste il disabile a non essere trasferita senza il proprio consenso. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 24.10.2019, il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso da una lavoratrice e riconosce l’illegittimità del provvedimento di assegnazione a mansioni di site specialist disposta da Telecom Italia S.p.A..
Il Giudice, pertanto, condanna l’azienda a reintegrare la lavoratrice nelle mansioni di 5° livello, accertando l’illegittimità del demansionamento subito dalla medesima per essere stata, dapprima, per circa quattro anni e mezzo, adibita a mansioni inferiori presso i settori ASA e AOA Centro, nonché, successivamente al luglio 2017, assegnata alle mansioni di portierato (cd. site specialist). Il Tribunale, infine, ha condannato la società a risarcire alla lavoratrice il danno professionale subito dalla medesima per l’adibizione a mansioni inferiori sin dal 2014.
La pronuncia rappresenta un’altra importante decisione del Tribunale di Roma che, resa in ordine all’operazione di re-internalizzazione delle funzioni di portineria (cd. site specialist) nell’ambito del dipartimento Manteinance & Facilities di Telecom Italia S.p.a., riconosce l’illegittimità dell’assegnazione a tali mansioni, poiché disposta dall’azienda in violazione dell’art. 2103 c.c..
Ciò premesso, il giudice riconosce il demansionamento subito dalla lavoratrice inquadrata nel 5° livello contrattuale, dapprima, presso i settori ASA e AOA Centro e, successivamente, per l’adibizione a mansioni nettamente inferiori, in quanto riferibili al 2° livello del CCNL di settore.
Pertanto, il Tribunale dichiara l’illegittimità del provvedimento di assegnazione alle mansioni di site specialist disposto da Telecom Italia S.p.A nei confronti della lavoratrice, in quanto l’azienda, anche nell’astratta ipotesi di un’effettiva modifica degli asseti organizzativi, non avrebbe rispettato la nuova formulazione dell’art. 2103 c.c., che ammette il demansionamento in via unilaterale per un solo livello inferiore e non per tre, come invece accaduto nel caso di specie.
Con questa pronuncia il giudice del lavoro di Roma, accertando che le mansioni di site specialist sono di 2° livello, sposa integralmente la tesi difensiva avanzata dall’Avv. Salvagni in numerosi ricorsi patrocinati dall’omonimo studio, così aprendo la strada ad altrettante vittorie per i lavoratori.